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"Diploma tecnico prevenzione luoghi di lavoro, decreto 3 novembre"

fonte quotidianosicurezza.it / Normativa

12/12/2011 - Pubblicato in G.U. n. 277 del 28 novembre 2011 il Decreto del Ministero della salute del 3 novembre 2011 “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante “Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

Con il decreto del 27 luglio 2000 si definivano i titoli da ritenersi equipollenti a diploma di laurea in Tecnico della prevenzione.  Il legislatore è voluto tornare sulla materia inserendo due ulteriori titoli: “Guardia di sanità – decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761” e “ Personale dell’ex-Comando antidroga e dell’ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere”.

Per quanto riguarda la Guardia di sanità la decisione di ritenere questo titolo equipollente deriva dalla considerazione che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro è compreso il titolo di Operatore di vigilanza e ispezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mentre non figura il titolo di Guardia di sanità previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
Considerato che le due figure professionali risultano corrispondenti quanto a mansioni e competenze e si differenziano esclusivamente per le strutture presso cui vengono impiegate, essendo gli Operatori di vigilanza e ispezione in servizio presso le aziende sanitarie e le Guardie di sanità presso il Ministero della sanità, ora Ministero della salute”.

In merito alla decisione di inserire il titolo di “Personale dell’ex-Comando antidroga e dell’ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere” questa deriva della considerazione che “nel Comando Carabinieri per la tutela della salute è confluito anche il personale del Comando antidroga” e che “gli ufficiali, i marescialli e i brigadieri in servizio presso il Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno superato, prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999, corsi di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il Ministero della salute: svolgono la vigilanza istituzionale nelle materie della sicurezza alimentare, sanitaria, farmaceutica, polizia veterinaria, cosmetovigilanza, biocidi, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici in vitro e lotta al doping; effettuano ispezioni e impartiscono prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per le suddette ragioni quindi il decreto dichiara i titoli di “Guardia di sanità – decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761” e di “Personale dell’ex-Comando antidroga e dell’ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere” equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione.

Per approfondire: Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell’ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

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