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"I quesiti sul decreto 81: sulla sicurezza nei lavori in quota"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

21/12/2011 -
Quesito
Come si può verificare se la formazione fornita ai lavoratori in quota sull’uso dei DPI (linea vita, imbracatura, cordino, ecc.) sia valida o meno? L'allegato XXI del D. Lgs. n. 81/2008 propone corsi per ponteggi o per lavori con accesso e posizionamento mediante funi e nel programma di formazione prevede due ore dedicate all'uso dei DPI in oggetto. I lavoratori che in genere operano in quota devono seguire questo corso o basta un corso specifico per l'uso dei DPI anticaduta?
Risposta
Il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha stabilito con l’art. 136 comma 6 che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, lavoratori che di seguito, per semplicità, indicheremo come con il termine di “pontisti”. Con il comma 8 dello stesso articolo 136 il D. Lgs. n. 81/2008 ha altresì indicato che i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità di tali corsi sono riportati nell’Allegato XXI al decreto stesso. In quest’ultimo Allegato, infatti, al punto 1 della prima parte sono stati indicati i soggetti abilitati alla formazione dei “pontisti” che sono stati individuati:
- nelle Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/2001;
- nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
-  nell’ISPESL;
-  nelle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
-  negli Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
-  nelle Scuole edili.
 
Nell’Allegato XXI è stato anche stabilito che al termine dei corsi di formazione, sulla base di verbali di accertamento dell’apprendimento rilasciati da apposite Commissioni di esame composte da docenti interni, vengano rilasciati ai partecipanti degli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti ed inoltre, per quanto riguarda i contenuti della formazione,  sono state previste nel programma, nell’ambito di un modulo tecnico fra gli altri elementi, 2 ore destinate all’uso, alle caratteristiche tecniche, alla manutenzione, durata e conservazione dei DPI anticaduta da utilizzare durante la specifica attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi medesimi.
 
Per quanto riguarda, invece, i lavori in quota mediante sistemi a funi è l’art. 116 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 che ha stabilito che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste precisando poi con il successivo comma 3 che tale formazione debba essere di carattere teorico-pratico e debba riguardare fra l’altro l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le loro caratteristiche tecniche, la loro manutenzione, durata e conservazione. Nel comma 4 di tale articolo 116 è stato altresì indicato che i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati, così come è accaduto per i pontisti, nello stesso Allegato XXI al decreto legislativo. In esso per i lavori in quota mediante sistemi a funi, in particolare, i soggetti formatori sono stati indicati nel punto 1 della seconda parte dello stesso Allegato, destinata a tale tipo di attività, ed individuati:
- nelle Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del D.M. n. 166/2001;
-  nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
-  nell’ISPESL;
-  nelle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
- negli Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia;
-  nelle Scuole edili;
-  nel Ministero dell’interno “Corpo dei VV.F.”;
-  nel Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.
 
 
Come per i pontisti anche per gli addetti a lavori in quota con funi vengono rilasciati ai partecipanti, al termine dei corsi di formazione e sulla base di verbali di accertamento dell’apprendimento redatti da apposite Commissioni di esame composte da elementi interni, degli attestati di frequenza con verifica degli apprendimenti. Anche per questi, inoltre, nel programma di formazione sono inserite nell’ambito di un modulo tecnico 2 ore di formazione sull’uso, le caratteristiche tecniche, la manutenzione, la durata e la conservazione dei DPI anticaduta necessari per svolgere il tipo di attività specifica.
Per quanto riguarda invece l’obbligo della formazione dei lavoratori sull’uso in generale dei dispositivi di protezione individuale e quindi anche di quelli per la protezione anticaduta lo stesso è inserito nel comma 4 lettera h) dell’art. 77 del D. Lgs. n. 81/2008, riportato nel Capo II del Titolo III sui DPI dello stesso decreto. Con tale articolo è stato stabilito che il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata dei lavoratori e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI per la protezione dai rischi che può correre durante la propria attività lavorativa.
Alla luce quindi di quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, finalizzato ad individuare come accertare la validità della formazione sull’uso dei DPI per i lavoratori adibiti in genere ai lavori in quota, la stessa per quanto riguarda i pontisti e gli addetti ai lavori mediante sistemi a funi potrà essere agevolmente accertata con l’acquisizione dei succitati attestati di formazione, verificando in particolar modo che gli stessi siano stati rilasciati da soggetti abilitati dalle specifiche disposizioni di legge, in quanto tali attestati rappresentano una garanzia che i lavoratori abbiano ricevuta una formazione specifica ed abbiano altresì sostenuta una prova pratica anche sulla utilizzazione dei DPI. Per la formazione dei lavoratori esposti, invece, in genere al pericolo di caduta dall’alto sarà sufficiente acquisire la documentazione attestante la normale formazione e l’addestramento sull’uso dei DPI anticaduta.
In conclusione quindi non per tutti i lavoratori adibiti a lavori in quota è necessario frequentare corsi specifici di formazione per cui, ad esempio, per l’uso di una scala, che è comunque un’altra attrezzatura utilizzata per potere lavorare in quota, è sufficiente una normale formazione e lo stesso non richiede certo una formazione né tantomeno un addestramento particolare e specifico.

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