"Sicurezza antincendio: proroga per la sostituzione delle porte"
fonte edilone.it / Sicurezza sul lavoro
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno del 6 dicembre 2011 recante “ Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”.
Il provvedimento, che proroga a novembre 2012 il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio, segue quanto sancito dal decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.
Secondo il ministero dell’Interno, le porte antincendio installate lungo le vie di esodo necessitano di un “approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco”, anche per quanto riguarda i dispositivi di apertura.
Il Decreto del 3 novembre 2004 imponeva la sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE in caso di sostituzione della porta o in caso di rottura del dispositivo e, comunque, entro sei anni dall’entrata in vigore del decreto, dunque entro il 2010.
Restano invece invariati “ i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.
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