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"La sicurezza sulla chat aziendale"
fonte Italia Oggi / Formazione ed informazione
10/01/2012 - Oltre al tradizionale modello in aula, infatti, datori di lavoro e lavoratori potranno utilizzare modalità e-learning per assolvere agli obblighi di formazione minima richiesti dal Tu. sicurezza (digs n. 81/2008).
A tal fine, è necessario che le ore di formazione siano comunque considerate orario di lavoro effettivo e che la stessa formazione sia realizzata mediante strumentazioni idonee, tra l'altro, al riconoscimento del lavoratore destinatario.
A stabilirlo, due accordi sottoscritti il 21 dicembre 2011 in conferenza stato regioni, per l'attuazione degli articoli 34 e 37 del Tu. sicurezza.
Formazione imprese.
Il primo accordo (protocollo n. 223/ csr/2011) dà attuazione all'articolo 34 del Tu. sicurezza, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione è tenuto alla frequenza di appositi corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ed altresì a frequentare successivi corsi di aggiornamento. L'accordo definisce durata e contenuti dei corsi che, viene precisato, sono da considerarsi -minimi».
Inoltre, il corso oggetto dell'accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di primo soccorso e gestione dell'emergenza. I percorsi formativi base sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore). Ogni corso, quale contenuto minimo, deve prevedere i seguenti moduli: 1) normativo (giuridico); 2) gestionale (gestione ed O e nro nazione della sicurezza); 3) tecnico (individuazione e valutazione dei rischi; 4) relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). L'accordo, infine, prevede una periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento (cinque anni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'accordo), con durata modulata in: basso (6 ore), medio (10 ore) e alto (14 ore).
Formazione lavoratori.
Il secondo accordo (protocollo n. 221/car/2011) disciplina, ai sensi dell'articolo 37 del Tu. sicurezza, durata, contenuti minimi e modalità della formazione, nonché di aggiornamento di lavoratori, lavoratrici, preposti e dirigenti. Quanto alla metodologia di insegnamento, nell'accordo si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tal fine, l'accordo ritiene opportuno che sia garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo; favorire metodologie di apprendimento interattive (problem solving); prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche; favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
A tal fine, è necessario che le ore di formazione siano comunque considerate orario di lavoro effettivo e che la stessa formazione sia realizzata mediante strumentazioni idonee, tra l'altro, al riconoscimento del lavoratore destinatario.
A stabilirlo, due accordi sottoscritti il 21 dicembre 2011 in conferenza stato regioni, per l'attuazione degli articoli 34 e 37 del Tu. sicurezza.
Formazione imprese.
Il primo accordo (protocollo n. 223/ csr/2011) dà attuazione all'articolo 34 del Tu. sicurezza, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione è tenuto alla frequenza di appositi corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ed altresì a frequentare successivi corsi di aggiornamento. L'accordo definisce durata e contenuti dei corsi che, viene precisato, sono da considerarsi -minimi».
Inoltre, il corso oggetto dell'accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di primo soccorso e gestione dell'emergenza. I percorsi formativi base sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore). Ogni corso, quale contenuto minimo, deve prevedere i seguenti moduli: 1) normativo (giuridico); 2) gestionale (gestione ed O e nro nazione della sicurezza); 3) tecnico (individuazione e valutazione dei rischi; 4) relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). L'accordo, infine, prevede una periodicità quinquennale per i corsi di aggiornamento (cinque anni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'accordo), con durata modulata in: basso (6 ore), medio (10 ore) e alto (14 ore).
Formazione lavoratori.
Il secondo accordo (protocollo n. 221/car/2011) disciplina, ai sensi dell'articolo 37 del Tu. sicurezza, durata, contenuti minimi e modalità della formazione, nonché di aggiornamento di lavoratori, lavoratrici, preposti e dirigenti. Quanto alla metodologia di insegnamento, nell'accordo si privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tal fine, l'accordo ritiene opportuno che sia garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo; favorire metodologie di apprendimento interattive (problem solving); prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche; favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali.
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