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"Sicurezza, limitata la responsabilità del noleggiatore"
fonte Il Sole 24 Ore / Sicurezza sul lavoro
10/01/2012 - La Cassazione torna, con sentenza n. 109/12 depositata il 9 gennaio, sulla nozione di "nolo a caldo" respingendo il ricorso di un manovratore a terra di piattaforma "ragno" condannato per omicidio colposo.
I giudici si interrogano sul riconoscimento di una posizione di garanzia in capo all'imprenditore che noleggi ad altro imprenditore, nel quadro di un più ampio contratto di appalto, un proprio macchinario.
La questione è se lo stesso assuma una diretta responsabilità nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore.
Secondo la Cassazione il soggetto titolare di un'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un addetto all'utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore è tenuto ad adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze e non assume, quindi un'autonoma posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale gli stessi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna atti-vità produttiva (Cassazione penale 23604/o9) e non avendo un diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di appalto.
I giudici si richiamano alla nozione di "noleggio a caldo" per definire, nel caso di specie, la fattispecie contrattuale atipica, da tenere distinta dal "noleggio a freddo" che si realizza quando viene fornito solo il macchinario. Ipotesi che, seppure caratterizzata in via principale dalla fornitura del macchinario, potrebbe far pensare anche a un'ipotesi di appalto o subappalto, specie qualora l'attività dell'operatore specializzato fosse inserita nell'organizzazione dell'imprenditore al quale il macchinario viene fornito.
La posizione del titolare dell'impresa che fornisce il macchinario non è assimilabile né a quella di un appaltatore né a quella di un subappaltatore non avendo alcun coinvolgimento diretto nelle attività.
La conseguenza, a parere dei giudici, sarebbe quindi anche l'esclusione dagli obblighi all'articolo 26 del Tu in materia di igiene e sicurezza del lavoro (Dlgs 81/2oo8).
Norma che prevede obblighi di coordinamento delle misure di prevenzione a carico di tutti gli imprenditori coinvolti e che nel caso specifico non troverebbe applicazione. In questo caso, poi, la conseguenza che i giudici ne ricavano è la diretta responsabilità penale del manovratore per i danni connessi al non corretto funzionamento della macchina
I giudici si interrogano sul riconoscimento di una posizione di garanzia in capo all'imprenditore che noleggi ad altro imprenditore, nel quadro di un più ampio contratto di appalto, un proprio macchinario.
La questione è se lo stesso assuma una diretta responsabilità nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore.
Secondo la Cassazione il soggetto titolare di un'impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un addetto all'utilizzo) non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore è tenuto ad adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze e non assume, quindi un'autonoma posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale gli stessi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna atti-vità produttiva (Cassazione penale 23604/o9) e non avendo un diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di appalto.
I giudici si richiamano alla nozione di "noleggio a caldo" per definire, nel caso di specie, la fattispecie contrattuale atipica, da tenere distinta dal "noleggio a freddo" che si realizza quando viene fornito solo il macchinario. Ipotesi che, seppure caratterizzata in via principale dalla fornitura del macchinario, potrebbe far pensare anche a un'ipotesi di appalto o subappalto, specie qualora l'attività dell'operatore specializzato fosse inserita nell'organizzazione dell'imprenditore al quale il macchinario viene fornito.
La posizione del titolare dell'impresa che fornisce il macchinario non è assimilabile né a quella di un appaltatore né a quella di un subappaltatore non avendo alcun coinvolgimento diretto nelle attività.
La conseguenza, a parere dei giudici, sarebbe quindi anche l'esclusione dagli obblighi all'articolo 26 del Tu in materia di igiene e sicurezza del lavoro (Dlgs 81/2oo8).
Norma che prevede obblighi di coordinamento delle misure di prevenzione a carico di tutti gli imprenditori coinvolti e che nel caso specifico non troverebbe applicazione. In questo caso, poi, la conseguenza che i giudici ne ricavano è la diretta responsabilità penale del manovratore per i danni connessi al non corretto funzionamento della macchina
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