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"Rifiuti: le proroghe e le modifiche al regolamento del SISTRI"
fonte puntosicuro.it / Normativa
11/01/2012 - La normativa relativa al
SISTRI
( Sistema
di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) - un sistema centralizzato
per la
tracciatura dei movimenti dei rifiuti che è stato oggetto di vari
provvedimenti legislativi – sappiamo non essere di facile lettura. E anche noi,
come gli stessi operatori che istituzionalmente offrono informazioni alle
imprese, abbiamo bisogno di continui aggiornamenti per poter stare al passo
delle continue, a volte piccole, a volte grandi, variazioni.
Qualche
mese fa abbiamo parlato dell’ emendamento
relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 138/2011 che ha salvato
dall’abrogazione il Sistema di tracciabilità dei rifiuti e abbiamo ricordato l’ Accordo fra Governo, Regioni e
Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità
dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Abbiamo
fornito in quel contesto anche alcune date importanti. Ad esempio relative all’entrata
in vigore del SISTRI.
Tuttavia
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto
decreto “milleproroghe” - Decreto
Legge del 29 dicembre 2011, n. 216 recante "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative" -
il termine di entrata in operatività del SISTRI, per consentire la
progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, è stato prorogato al
2
aprile 2012 (Decreto legge 216/2011, Art. 13, comma 3).
Non
solo. Il “milleproroghe” viene anche a modificare (Decreto legge 216/2011, Art.
13, comma 4) il Decreto Legislativo 3
dicembre 2010, n. 205: con questa modifica
l’obbligo di iscrizione al SISTRI è prorogato al 2 luglio 2012 per gli
imprenditori agricoli
che producono e
trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un
circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo
occasionale e saltuario.
Ricordando
che sono considerati
occasionali e
saltuari:
-
“
i trasporti di rifiuti pericolosi ad una
piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro
volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
- i conferimenti,
anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta
per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno”.
Ricordiamo
ai nostri lettori che oltre alle nuove proroghe sopraelencate, in queste
settimane si sono avvicendate nuove normative e regolamenti che interessano il SISTRI.
Stiamo
parlando del
Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 219 del 10 novembre
2011, “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale
del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”, decreto che è stato pubblicato nei
giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale e che è
entrato in vigore il 6 gennaio 2012.
Il
decreto - con riferimento all’articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, al periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività
del SISTRI e alle necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 – apporta alcune novità.
Ne
riportiamo alcune sottolineando anche alcuni punti significativi del nuovo
regolamento:
-
la gestione dei processi e dei flussi
di informazioni contenuti nel SISTRI
è estesa ora a tutta l’Arma dei Carabinieri;
-
vengono offerte nuove definizioni di “
unità
locale” (UL) e di “
unità operativa”
(UO), definizioni utili per comprendere quanti dispositivi Usb siano necessari
per ciascun operatore;
-
cambia la
custodia delle chiavette USB
che passa al titolare dell’impresa obbligata al Sistri. Tuttavia il delegato
resta titolare della firma elettronica ma
risponde
solo del corretto inserimento nelle schede Sistri dei dati ricevuti;
-
un’altra novità è relativa al
dispositivo
USB per la interoperabilità tra SISTRI e software gestionali delle imprese.
Se l’impresa ha accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di
interoperabilità, può richiedere al Sistri il rilascio del dispositivo Usb per
l’interoperabilità e deve dichiarare il luogo nel quale viene custodito il
dispositivo;
-
se si verifica una
sospensione o
cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei
dispositivi, l’impresa deve darne comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, oltre a restituire i
dispositivi Usb per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
-
in merito alla
videosorveglianza e in
presenza di condizioni che
non garantiscano
un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per
il funzionamento delle apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora
ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente
impraticabile l'installazione delle apparecchiature, il SISTRI, a seguito di
una valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non procedere
all'installazione delle medesime.
Inoltre
il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al
SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti (…)
è tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire
la possibilità di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature
di monitoraggio;
-
l'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio è a carico dei
gestori degli impianti presso i quali sono state installate.
Infine
ricordiamo che il nuovo decreto abroga e sostituisce gli
allegati IA (
procedura
d’iscrizione), IB (
installazione
black box), II (
contributi) e III
(
schede Sistri) del precedente decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
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