News
"I quesiti sul decreto 81: DURC e semplificazioni 2012"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
11/01/2012 -
Quesiti
Alla luce delle
ultime disposizioni sulla semplificazione della documentazione amministrativa è
tenuta ancora una impresa esecutrice che opera in un cantiere edile ad esibire al
committente, ai fini della verifica
tecnico-professionale di cui all’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dell’Allegato XVII allo stesso decreto, il documento unico di regolarità contributiva
o basta una autocertificazione
attestante la sua regolarità nei confronti degli istituti assicurativi?
Risposta
L’argomento
relativo alla possibilità di autocertificare la regolarità contributiva da
parte delle imprese che operano in un cantiere edile in alternativa alla
esibizione al committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) rilasciato da parte dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili è stato
già oggetto di altri quesiti formulati in precedenza in occasione dei quali si
è avuto modo di esprimersi in maniera negativa. Sull’argomento anche il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia pure in regime di applicazione del D.
Lgs. n. 494/1996, ha fornito in passato con una lettera Circolare del 14 luglio
2004, emanata in risposta ad un quesito formulato dall'Associazione Nazionale
Costruttori Edili, una interpretazione in tal senso facendo riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia precisando, altresì, che il DURC non può essere
sostituito da una mera autocertificazione rilasciata dal titolare dell’impresa
edile ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.
Secondo quanto ha
sostenuto il Ministero del Lavoro nella
citata lettera circolare, infatti, il richiamo
all’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 “
non
appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso
sembra consentire (lett. p) l'autocertificazione del versamento di somme di
denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, non
implicando però ciò che il versamento stesso corrisponda al reale ammontare del
dovuto”. Il Ministero del Lavoro ha motivato,
inoltre, la sua interpretazione da un lato con il fatto che
l'autocertificazione avrebbe vanificato del tutto la finalità di contrasto al
fenomeno del lavoro sommerso a cui il DURC è rivolto e dall'altro “
in quanto la verifica della regolarità
contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua
natura, essere demandato al dichiarante ma che va effettuata necessariamente
dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei
contributi obbligatori”.
Ora però tale posizione
va certamente rivista alla luce delle recenti e sopravvenute disposizioni di
legge in materia che si vanno ad illustrare. Dal 1° gennaio 2012, infatti, sono
entrate in vigore alcune modifiche introdotte dall'art. 15 della legge
12/11/2011 n. 183, la cosiddetta legge di Stabilità 2012, modifiche riguardanti
la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive già contenuta
nel "
Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali modifiche sono dirette a
consentire una "
decertificazione"
nei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati ma hanno di certo un
riflesso anche sulle modalità con le quali il committente di un cantiere
temporaneo o mobile deve attuare la verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi prevista
dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
In merito
all’applicazione di tali modifiche sulla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive il Ministro della Pubblica Amministrazione e della
Semplificazione ha recentemente emanata una direttiva, la n. 14 del 22/12/2011,
contenente appunto "
Adempimenti
urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n.
183" nella quale sono state illustrate le principali novità introdotte
con la nuova normativa che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 ed alle
quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi. Le nuove norme, è indicato
in sostanza in tale direttiva, operano nel solco tracciato dal citato Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa nel quale era già stato previsto che nessuna amministrazione
pubblica potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in
possesso di altra pubblica amministrazione.
La direttiva n.
14/2011 ha richiamato le principali novità introdotte dalla legge di stabilità
2012 così come di seguito riportato:
1) le
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi
della Pubblica Amministrazione e i gestori
di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1°
gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno
più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati
costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
2) i certificati
dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: "
il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le
amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per
evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per
l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano
privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
3) le
amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale
adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma
dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
4) le
amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione
dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
5) la mancata
risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione
dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili
dell'omissione;
6) le pubbliche
amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per
effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione
d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza;
7)
Le
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio
ovvero controllate dalle pubbliche amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 nel rispetto della specifica normativa di settore.
Dalla lettura delle
novità sopraindicate risulta chiaramente che è stata in pratica introdotta anche
una sostanziale modifica delle modalità con cui il committente o responsabile
dei lavori ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 deve effettuare la verifica
tecnico-professionale di cui all’art. 90 con riferimento alla esibizione della documentazione
indicata nell’Allegato XVII al decreto legislativo medesimo ed in particolare
del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D. M. 24
ottobre 2007.
Dal 1° gennaio 2012
quindi, in risposta al quesito formulato riguardante l’obbligo di esibizione
del DURC,
occorre distinguere alla luce delle
nuova regolamentazione della documentazione amministrativa i casi in cui il
committente sia una pubblica amministrazione o se lo stesso sia un privato essendo
le nuove disposizioni applicabili, così come espressamente indicato, nei
rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati e non nei rapporti fra privati
e privati. E’ pertanto evidente che nel caso di un appalto fra un committente
privato ed imprese appaltatrici o lavoratori autonomi continuerà ad operare, ai
sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di
richiesta del DURC da parte del committente mentre
per un appalto pubblico è sufficiente, o più esattamente è obbligatorio,
a partire da tale data
l’esibizione da
parte dell’appaltatore di una dichiarazione sostitutiva in merito alla
regolarità della sua posizione rispetto agli Istituti assicuratori, fermo
restando la possibilità da parte del committente pubblico richiedente di
effettuare un accertamento presso l’amministrazione certificante finalizzato a
verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva medesima. Si ribadisce
che in più, secondo le disposizioni di legge appena entrate in vigore, le
amministrazioni pubbliche certificanti hanno l’obbligo di indicare in calce al
DURC che dovessero rilasciare, pena la sua nullità, che lo stesso documento non
può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione ed anche ai
gestori di pubblico servizio.
Quanto sopra del
resto rientra nella logica della semplificazione delle procedure di rilascio e di
esibizione della documentazione amministrativa voluta dal legislatore non
potendo più il committente pubblico né richiedere né accettare una
certificazione (il DURC nel caso particolare) contenente informazioni già in
possesso della Pubblica Amministrazione al punto tale che un comportamento
contrario integra, secondo quanto richiamato nella Direttiva sopraindicata, una
violazione dei doveri di ufficio in base alla nuova formulazione dell’articolo
74, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 445/2000. Quanto sopra detto vale ovviamente
anche per ogni altra documentazione e certificazione proveniente da una
pubblica amministrazione e che dovesse essere richiesta da un committente
pubblico alle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi ai fini della verifica
della loro idoneità
tecnico-professionale.
Negli appalti
pubblici, in verità, l’obbligo di produrre il DURC da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi era stato già abrogato con l’art. 16-bis comma 10 del
decreto legge n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, in base al quale le
stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire di ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto
dalla legge. Per quanto riguarda inoltre i contratti di forniture e servizi
stipulati con la pubblica amministrazione fino a 20.000 i soggetti contraenti hanno
già avuto la possibilità, ai sensi della legge 12/7/2011 n. 106, di produrre
una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva,
fermo restando che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare dei
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse.
L'attuazione delle nuove
disposizioni richiede certo un profondo cambiamento nei comportamenti
quotidiani delle amministrazioni pubbliche che non si ritiene possa essere realizzato
nella immediatezza, anche per dare alle stesse il tempo necessario per
organizzarsi secondo le nuove indicazioni, tant’è che lo stesso Ministro della Pubblica
Amministrazione e della Semplificazione ha dato mandato al Dipartimento della
Funzione Pubblica di provvedere, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne
la effettiva applicazione.
Stiamo a vedere quale
sarà l'esito di questa che possiamo tranquillamente definire una vera e propria
"rivoluzione" in materia di documentazione amministrativa.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1090 volte.
Pubblicità