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"I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo del DURC"
fonte puntosicuro.it / Normativa
25/01/2012 -
Quesito
Con
riferimento alla risposta al quesito del 11/01/2012
pubblicata su PuntoSicuro come si concilia quanto in esso sostenuto in merito
alla possibilità di autocertificare il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) con quanto indicato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una sua lettera circolare
del 16/1/2012 nella quale viene sostenuto il contrario?
Risposta
Premettendo che la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla quale
si fa riferimento nella richiesta di chiarimenti è datata 16/01/2012 ed è stata
quindi emanata dopo la risposta al quesito datata l'11/01/2012, non c’è che da
riscontrare che esistono pareri contrastanti in merito all’argomento specifico
e più precisamente alla possibilità o meno di autocertificare il DURC ed alla possibilità da parte della
Pubblica Amministrazione di accettarli da parte dei soggetti interessati.
La
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, infatti, nella citata nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del
16/01/2012, indirizzata all’Ance, CNA Costruzioni, Anaepa Confartigianato, FIAE
Casartigiani, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, Federlavoro, Concooperative, AGCI-PL,
ANIEM-Confapi, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, ANCI Associazione Nazionale
Comuni Italiani e UPI Unione Province Italiane ed avente oggetto “Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 – non
autocertificabilità”, ha ribadito quanto dalla stessa già sostenuto nella
Lettera Circolare del 14/7/2004 e cioè l’assoluta impossibilità di sostituire
il DURC stesso con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte dei
soggetti interessati e ciò anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 44 bis del
D.P.R. n. 445/2000 inserito in tale decreto dalla legge 12/11/2011 n. 183, la
cosiddetta legge di stabilità 2012 entrata in vigore l’1/01/2012.
La
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva nella citata nota, dopo aver
richiamato l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/200 secondo il quale “le
informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio
ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”, ha sostenuto
che “va infatti sottolineato che la nozione di certificato emerge dall’art. 40
citato (del D.P.R. n. 445/2000) fa sempre comunque riferimento a ‘stati,
qualità personali e fatti’ come oggetto di certificazione e di
autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto
oggettivi e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura
conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa
l’autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale
in caso di mendaci dichiarazioni”.
“Cosa
del tutto diversa, invece”, prosegue la nota, “è la certificazione relativa al
regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è
la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di
contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lettera p del D.P.R. n.
445/2000) ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza
della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse
valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di
discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.
“Ciò
premesso”, prosegue la nota, “l’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce
semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però
intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da
un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore
o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione che non
insiste evidentemente né su fatti, né su ‘status’ né tantomeno su qualità
personali”.
Pertanto”,
così conclude la nota, “il riferimento nell’ambito dell’art. 44 bis, ad un
controllo delle informazioni relative
alla regolarità contributiva ‘ai sensi dell’art. 71’ lascia intendere la
possibilità da parte della P.A., di acquisire un DURC (non una
autocertificazione,) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti
potranno essere vagliati dalla stessa P. A. con le modalità previste per la
verifica delle autocertificazioni”.
Ora
se si può condividere l’osservazione fatta dalla Direzione generale per
l’Attività Ispettiva che una regolarità contributiva da parte delle imprese
dovrebbe essere certificata solo dagli Istituti previdenziali e assicurativi e
non potrebbe essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva comportando la
certificazione non di un singolo versamento ma di uno stato e di tutta una
situazione generale, elementi comportanti “complesse valutazioni tecniche di
natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche,
contrattuali e previdenziali” non si condivide invece l'espressione “lascia
intendere la possibilità da parte della P.A. di acquisire un DURC” che si legge
nella nota perché tale possibilità contravverrebbe in ogni caso all’obbligo
imposto dal legislatore alla P. A. con l’art. 44 bis di acquisire comunque di
ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva, essendo quelle
contenute nei DURC in sostanza delle informazioni, nell’ottica, così come
indicato nella Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della
semplificazione n. 14 del 22/12/2011 sulla decertificazione nei rapporti fra P.
A. e privati, di percorrere il “solco tracciato dal decreto del Presidente
della Repubblica, n. 445 del 2000, in
forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o
certificati contenenti informazioni già in possesso della P. A.”. Con tale
possibilità si verrebbe meno, altresì, all’obbligo da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei privati gestori di pubblici servizi di non richiedere o
non accettare tali certificazioni “tanto più in quanto tali comportamenti
integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi
della nuova formulazione dell’articolo
74, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000”, così come integra violazione dei doveri di ufficio anche l’avere emesse
eventuali certificazioni senza la dicitura “Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori
di pubblici servizi” in carenza della quale le certificazioni stesse sarebbero
addirittura nulle.
Certo
quello espresso sulla autocertificabilità del DURC nella risposta al quesito
del 11/01/2012 è un parere personale, anche se da tanti altri condiviso, per
cui si ritiene che l’argomento meriterebbe comunque un chiarimento ed una
interpretazione autentica da parte degli organi governativi e politici che
hanno provveduto ad emanare le nuove disposizioni sulla semplificazione della
documentazione amministrativa.
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