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"Sull’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
30/01/2012 - Il caso preso in esame dalla suprema Corte di
Cassazione in questa sentenza riguarda una situazione molto diffusa nell’ambito
delle attività lavorative e cioè quella di una azienda che subentra ad un’altra
assorbendone l’intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto
a rivedere ed aggiornare il documento
di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la
propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro
sono rimasti sostanzialmente gli stessi e ciò al fine di perseguire l’obiettivo
richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di garantire nel tempo
il miglioramento
continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro.
Il fatto ed il ricorso in Cassazione.
Il rappresentante legale di
una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di
ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del
1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non
aver effettuato la valutazione
dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento
di valutazione dei rischi stessi.
L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l’annullamento
della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi
costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a
redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro,
sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di
sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente
assorbita dall’altra società della quale era l'attuale rappresentante legale,
società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed
esercitava la propria attività nella medesima sede.
Le
decisioni della suprema Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla
Corte di Cassazione ed è stato pertanto respinto. Secondo la stessa, infatti,
il giudice di merito, mediante un esame analitico puntuale ed esaustivo delle
risultanze processuali, aveva accertato che l’imputato, quale rappresentante
legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione
dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per
migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008,
artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D. Lgs. n. 626 del
1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del
relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D.
Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all'epoca dei fatti).
Le censure dedotte
dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche
ed infondate perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e
comunque errate in diritto poiché “
il
fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato
redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova
società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione
come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e
29)”.
“
Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “
di obbligo precipuo a carico del datore
di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro)
che deve essere sempre attuale e
pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa
sussistenti nell'azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”.
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