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"Delegare le funzioni: i modelli di delega e i requisiti di validità"
fonte puntosicuro.it / Normativa
31/01/2012 - L’
Associazione Nazionale
Costruttori Edili ( ANCE)
ha aggiornato una propria pubblicazione in materia di tutela della sicurezza con
riferimento al nuovo assetto normativo delineato dal Decreto
legislativo 81/2008, come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Il
documento, dal titolo “
La responsabilità
in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e
la delega di funzioni”, si sofferma sul tema della " delega
di funzioni" e permette di chiarire i profili
di responsabilità che coinvolgono le varie figure che ricoprono ruoli
significativi all’interno delle imprese.
L’Ance
ha organizzato il lavoro “approfondendo le figure rilevanti, ai fini della
sicurezza, dapprima nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi
con specifico riferimento alle imprese edili”.
Il
documento si compone di una
prima parte
che si sofferma sulle figure rilevanti, ai fini della sicurezza, dapprima
nell’ambito di una generica organizzazione aziendale e poi con specifico
riferimento alle imprese edili. Successivamente sono presentati i vari aspetti
significativi della “delega di funzioni”, ad esempio con riferimento ai
requisiti di validità, alle posizioni del delegante e delegato, alla subdelega
e all’applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia.
La
seconda parte del documento riporta
invece
esempi di lettere di incarico ed
esempi di deleghe di funzioni in materia di sicurezza che un datore di
lavoro può utilizzare adattandole alla realtà organizzativa della propria
impresa.
Questi
alcuni dei
modelli presentati nel
documento:
-
lettere di incarico per l'intero complesso aziendale: lettera di incarico per
dirigente; lettera di incarico per preposto; lettera di incarico per RSPP;
lettera di incarico per gli addetti al primo soccorso emergenza e antincendio;
lettera di incarico per medico competente; lettera di incarico per ASPP;
- lettera
di incarico per il singolo cantiere: lettera di incarico per il
dirigente/direttore di cantiere; lettera di incarico per preposti;
-
lettera di incarico per l'impresa affidataria: lettera di incarico per
dirigente; lettera di incarico per preposti;
-
delega di funzioni in materia di sicurezza per imprese esecutrici: delega per
l'intero complesso aziendale; delega per singolo cantiere;
-
delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro per imprese affidatarie:
delega per singolo cantiere.
Riservandoci
eventuali futuri approfondimenti, ci soffermiamo oggi su alcuni aspetti
relativi all’ istituto
della delega di funzioni.
Il documento ricorda che la complessità strutturale delle imprese porta sovente alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante, ma che “tuttavia, i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano spesso nell’oggettiva impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Da qui la necessità per i vertici aziendali di avvalersi dell’operato di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Il documento ricorda che la complessità strutturale delle imprese porta sovente alla necessità di individuare la singola persona fisica alla quale attribuire la responsabilità per un fatto penalmente rilevante, ma che “tuttavia, i soggetti destinatari di obblighi penalmente sanzionati si trovano spesso nell’oggettiva impossibilità di fare fronte ai molteplici adempimenti su di essi gravanti. Da qui la necessità per i vertici aziendali di avvalersi dell’operato di altri soggetti dotati di competenza qualificata in grado di sostituire od affiancare i vertici aziendali nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge”.
Tale
fenomeno di ripartizione organizzativa
è denominato “delega di funzioni”, appunto per indicare “l’attribuzione di
autonomi poteri decisionali ad un soggetto che non ne sia titolare”. Con questa
delega “si trasferiscono compiti originariamente gravanti sul soggetto posto in
posizione apicale a soggetti materialmente e tecnicamente capaci di adempierli,
rendendo così il sistema più efficiente”.
Se la delega
di funzioni consente di individuare un’autonoma posizione di garanzia, è
importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla
posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla
legge. Al riguardo, l’orientamento prevalente ritiene che l’obbligo gravante
sul soggetto delegante qualificato non viene meno con la delega, ma si
trasforma in un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia nell’obbligo di controllare
le modalità di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si
venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
Insomma
una delega di funzioni “
non libera
interamente il delegante”: “l’obbligo originario si trasforma in obbligo
di vigilanza e di controllo sull’adempimento dell’incarico da parte del
delegato, obbligo della cui omissione il primo risponde in quanto con il
proprio comportamento omissivo non abbia impedito l’evento che aveva l’obbligo
giuridico di impedire”.
Un
effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in
capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto
responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo
era originariamente”.
Rimandando
il lettore ad una lettura integrale del documento, passiamo a dare alcune
indicazioni sui
requisiti di validità
affinché la delega di funzioni possa
ritenersi efficace (art. 16, D.Lgs. 81/2008).
Ad
esempio sul
piano formale è
necessario che sussista:
-
“atto di delega scritto recante data certa;
-
accettazione per iscritto del delegato;
-
adeguata e tempestiva pubblicità della delega”.
Mentre
sul
piano sostanziale, “occorre che
la delega sia effettuata nei seguenti termini:
- a
soggetto delegato in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- con
attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- con
attribuzione dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate”.
Riguardo
alla
data certa si sottolinea che la
necessità che la delega abbia data certa “comporta l’esigenza di effettuare
normalmente la sottoscrizione autenticata della firma in calce alla delega ed
alla relativa accettazione. La scelta del legislatore è peraltro comprensibile
alla luce della necessità di conseguire la certezza circa l’efficacia della
delega, trattandosi di individuare con precisione i soggetti responsabili sul
piano penale in relazione al momento di consumazione del reato”.
E l’
accettazione della delega “può essere
effettuata sia contestualmente, e perciò in calce all’atto di delega, sia con
atto successivo con le forme richieste per la delega da comunicarsi al
delegante (atto recettizio). Quanto alla necessaria pubblicità della delega, si
ritiene che tale profilo attenga alla diffusione della stessa nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, di modo che possano essere immediatamente
riconoscibili, per coloro che operano all’interno dell’organizzazione e per i
terzi che vengano a contatto con la stessa, i soggetti preposti a determinate
funzioni”.
Riguardo
invece ai
requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti al soggetto delegato, il D.Lgs. 81/2008 non
specifica quali debbano essere a causa della “molteplicità di ambiti e funzioni
in cui può operare la delega”.
Si
tratta dunque “di valutare i titoli e l’esperienza del singolo in relazione
all’attività svolta dall’organizzazione aziendale nel suo complesso ed allo
specifico settore affidato alla competenza del delegato. Tale valutazione deve
essere necessariamente svolta ex ante, in base ad un giudizio di idoneità ed
adeguatezza, che lasci supporre un margine di ragionevole sicurezza in ordine
al corretto adempimento dei compiti attribuiti”.
Per
concludere ricordiamo
due elementi
importanti della delega:
- “
il delegato deve godere di ampi poteri
decisionali oltre che di adeguati poteri di spesa commisurati al tipo di
attività delegata ed al tipo di interventi che si possono rendere necessari”.
L’ autonomia
decisionale ed organizzativa “costituisce elemento coessenziale
all’istituto della delega di funzioni, dovendosi in assenza della stessa
parlare piuttosto di ‘delega di esecuzione’, caratterizzata dalla circostanza
che il titolare della posizione di garanzia si sia limitato ad affidare ad un
subordinato compiti meramente esecutivi delle proprie decisioni”. Se il
delegato non è dotato di alcuna autonomia decisionale, “il delegante mantiene
la propria originaria posizione di garanzia e rimane il diretto destinatario
della norma penale”;
- in
una delega di funzioni “il delegato deve poi avere la necessaria
autonomia di spesa, deve cioè essere
messo nelle condizioni di gestire il settore o il servizio delegatogli anche
sotto il profilo economico della disponibilità dei mezzi”. In questo senso se la
violazione normativa “è frutto della scelta di politica generale operata
dall’impresa ovvero dell’assenza di potere di spesa per un budget inidoneo ai
compiti attribuiti, il delegato non può essere ritenuto responsabile ed il
delegante mantiene intatta la propria originaria posizione di garanzia”.
Associazione
Nazionale Costruttori Edili, “ La
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U.
n. 81/2008 e la delega di funzioni” (formato PDF, 1.72 MB).
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