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"Delega di funzioni: delegante, delegato e subdelega"
fonte puntosicuro.it / Normativa
10/02/2012 - PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi una pubblicazione prodotta
dall’
Associazione Nazionale Costruttori
Edili ( ANCE)
che affronta il tema della " delega di
funzioni" e chiarisce i profili di responsabilità che coinvolgono le
varie figure che ricoprono ruoli significativi all’interno delle imprese.
La
pubblicazione, dal titolo “
La
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U.
n. 81/2008 e la delega di funzioni”, non solo presenta molti aspetti
relativi all’ istituto
della delega di funzioni ma propone diversi esempi e modelli di lettere di
incarico e di deleghe di funzioni.
Oggi
in particolare ci soffermiamo su quanto riportato in merito alle
responsabilità, ai ruoli e alle
posizionidelineate dall’esercizio della delega.
Riguardo
alla
posizione del delegante la
pubblicazione ricorda che tale soggetto “non può attraverso la delega di
funzioni escludere in toto la propria responsabilità sul piano penale”.
La
sua posizione di garanzia, se non è esclusa e sostituita da quella del
delegato,
si riduce tuttavia di
contenuto: infatti il delegante ha “l’obbligo di assicurare un idoneo
sistema di controllo sull’attività del delegato, al fine di non incorrere in
responsabilità per
culpa in vigilando”,
così come espressamente richiesto dall’art. 16, comma 3 del Decreto legislativo 81/2008.
È
evidente che se manca un
idoneo sistema
di controllo, “il delegante risponde per l’omesso esercizio del
potere-dovere di controllo rispetto all’eventuale reato omissivo o commissivo
del delegato” E dunque laddove “il delegato non osservi la specifica
prescrizione normativa (es. reato di natura contravvenzionale per omessa
predisposizione della misura tecnica di prevenzione) e, inoltre, da tale
inosservanza scaturiscano reati ulteriori (es. morte o infortunio del
lavoratore quale conseguenza di detta violazione), il delegante risponde per
concorso mediante omissione nel reato del delegato”. Concorso che potrà essere
doloso (“il delegante è a conoscenza di
fatti idonei a provocare violazioni da parte del delegato e si è scientemente
astenuto dall’intervenire”) o
colposo
(“pur non essendo a conoscenza della possibile violazione”, il delegante non ha
esercitato diligentemente l’attività di controllo sul delegato).
Il
documento si sofferma dunque sulla delicata
definizione della misura del controllo esigibile da parte del soggetto
delegante.
L’opinione
prevalente “ritiene che il controllo richiesto non possa essere analitico, cioè
essere così penetrante e costante al punto da sostanziarsi nell’adempimento
dell’obbligo stesso di cui il delegante è originario destinatario. Infatti, se
così fosse, la dimensione di tale obbligo di controllo renderebbe
sostanzialmente inutile il ricorso alla delega”.
In
questo senso ciò che si può ragionevolmente richiedere al delegante è “un
controllo sul generale andamento dell’attività delegata il cui esatto ambito
dipende di volta in volta dal tipo di attività svolta”.
Il
limite negativo di tale controllo è costituito invece “da una vigilanza così
penetrante ed assidua da configurare una vera e propria ‘ingerenza’ del
delegante e consistente in ordini, direttive e consigli indice della mancanza
ab origine dell’esigenza di fare ricorso
alla delega
di funzioni”.
Si
sottolinea poi che ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, “l’ obbligo
di vigilanza gravante in capo al soggetto delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni da parte del delegato si intende assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo previsto dall’art. 30, comma 4 del medesimo
Testo Unico”.
Infatti
l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001, “che preveda un sistema di controllo circa la sua attuazione e
mantenimento, concreta il rispetto da parte del delegante dell’obbligo di
controllo sul soggetto delegato”.
Veniamo
ora alla
posizione del delegato.
Con
una delega di funzioni
debitamente accettata, questi “subentra quale ulteriore soggetto responsabile
titolare di una posizione di garanzia. Il delegato è tenuto pertanto a svolgere
le funzioni delegate adempiendo alle prescrizioni normative ed attivandosi per
prevenire il verificarsi di eventi lesivi”.
Tuttavia
il delegato deve “accertare che gli vengano conferiti i poteri decisionali
adeguati allo svolgimento dei compiti ed i mezzi economici concretanti
l’autonomia di spesa necessaria per l’attuazione delle decisioni assunte”.
Infatti la “carenza di effettività della delega impone al soggetto delegato di
escludere la relativa accettazione o di revocare la stessa laddove le
condizioni suddette dovessero venire meno. Ciò al fine naturalmente di
escludere ogni responsabilità in ordine ad eventuali violazioni normative”.
E
anche in caso di “ingerenza del titolare che impartisca ordini o direttive non
adeguate al rispetto delle prescrizioni, il soggetto delegato è tenuto a non
darvi esecuzione, rimettendo in caso di conflitto il potere conferitogli con la
delega”.
Si
sottolinea poi che l’
esercizio delle
funzioni delegate “comporta la responsabilità
penale del soggetto delegato sia in ordine ai reati comuni, sia in ordine
ai reati propri, ossia quelle fattispecie criminose nelle quali è richiesto in
capo al soggetto attivo del reato una determinata qualifica (es. datore di
lavoro)”. Da ciò ne deriva che, “pur non ricoprendo formalmente la qualifica
richiesta, il delegato, in ragione della delega e della posizione di garanzia
con essa assunta, risponde del reato in base al principio di effettività che
determina l’individuazione dei soggetti responsabili”.
Per
concludere riportiamo alcune informazioni, contenute nel documento, relative
all’
istituto della subdelega.
L’art. 16, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008
prevede e disciplina la “
subdelega”,
cioè la possibilità del delegato di delegare a sua volta specifiche funzioni ad
altro soggetto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quest’ultimo
tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore subdelega.
Questi,
brevemente, alcuni
requisiti indicati
dalla normativa:
-
“la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di validità”;
-
“la previa intesa del datore di lavoro;
-
la specificità delle funzioni subdelegate”.
Per
quanto riguarda la
previa intesa del
datore di lavoro gli autori del documento ritengono che la subdelega “debba
risultare per iscritto”.
Inoltre
la normativa:
-
“richiede l’
autorizzazione preventiva
del datore di lavoro ad effettuare la subdelega, confermando in tal modo
l’esigenza che il datore di lavoro operi il controllo costante sull’attuazione
delle funzioni
delegate”;
-
precisa che la subdelega di funzioni “non esclude l’
obbligo di vigilanza in capo al subdelegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite”.
Dunque
come per il datore di lavoro che delega le funzioni ad altro soggetto, “anche
il delegato che assuma la veste di subdelegante rimane titolare del
potere-dovere di
controllo sull’attività
del subdelegato”.
Tuttavia
in questo caso “il legislatore non chiarisce se, anche in ipotesi di subdelega,
l’obbligo di vigilanza gravante in capo al soggetto subdelegante in ordine al
corretto espletamento delle funzioni da parte del subdelegato si intenda
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo previsto dall’art. 30, comma 4 del medesimo Testo Unico”.
Se
da un lato tale mancata specificazione “potrebbe essere intesa quale volontà
del legislatore di escludere che l’esistenza di un valido ed adeguato modello
gestionale possa
ex se costituire
adempimento dell’obbligo di vigilanza da parte del subdelegante”, il documento
ANCE indica che, “in base ad una lettura sistematica delle norme”, sembra più
corretto ritenere che l’ adozione di
un modello organizzativo e dell’idoneo sistema di controllo “possa
costituire idoneo strumento per ritenere assolto l’obbligo di vigilanza da
parte dello stesso subdelegante. Sarebbe, infatti, alquanto illogico attribuire
al modello di organizzazione e gestione, che ha carattere generale ed unitario,
una funzione di esonero per la sola responsabilità del datore di
lavoro-delegante e non per quella del delegato-subdelegante”.
Associazione
Nazionale Costruttori Edili, “ La
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U.
n. 81/2008 e la delega di funzioni” (formato PDF, 1.72 MB).
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