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"Privacy e decreto semplificazioni: eliminato l’obbligo del DPS"
fonte puntosicuro.it / Normativa
20/02/2012 - Con
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Semplificazioni ( Decreto-Legge
9 febbraio 2012 , n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo) è stata introdotta
un’importante novità in materia di trattamento dei dati personali.
L’art.
45 - Semplificazioni in materia di dati personali - ha infatti eliminato
l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla
sicurezza (DPS); la scelta è dovuta al fatto che il documento in questione non è
previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, quindi è stato
ritenuto un adempimento meramente superfluo.
Ricordiamo
alle aziende che
restano comunque ferme tutte
le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente
( Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e l’obbligo di aggiornare la documentazione
relativa alla Privacy quando necessario.
Vediamo
l’articolo 45 del D.L. 5/2012:
Ecco come si presentano gli articoli modificati (in corsivo le modifiche):
Art. 45 - Semplificazioni
in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari
e' altresi' consentito
quando e'
effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la
prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata
stipulati con
il Ministero dell'interno
o con i
suoi uffici
periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo
30 luglio
1999, n.
300, che specificano
la tipologia dei
dati
trattati e delle
operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto,
in fine,
il seguente
periodo: "Si
applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera
g) del comma 1 ed e'
abrogato il comma
1-bis;
d) nel disciplinare tecnico
in materia di
misure minime di
sicurezza di cui
all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a
19.8 e 26.
Ecco come si presentano gli articoli modificati (in corsivo le modifiche):
Art.
21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
1-bis. Il
trattamento dei dati giudiziari e'
altresi' consentito quando e'
effettuato in attuazione di protocolli
d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni
di criminalita' organizzata stipulati con
il Ministero dell'interno
o con i
suoi uffici periferici di cui
all'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n.
300, che specificano
la tipologia dei
dati trattati e delle operazioni eseguibili.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art.
27. Garanzie per i dati giudiziari
1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici
economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
Si applica quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1-bis.
Art.
34. Trattamenti con strumenti elettronici
1.
Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è
consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
(soppressa)
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
d)
nel disciplinare tecnico in
materia di misure
minime di sicurezza di cui
all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a 19.8 e 26.
1-bis. Per i
soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come
unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e
ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza
è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del
trattamento ai sensi dell' articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente
codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a
tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti
finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per
la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di
cui al comma 1.
(Abrogato)
1-ter.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono
quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative
interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e
precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia
fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza
sul lavoro.
B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza
19. Entro il 31
marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati
personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono
sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire
l'integrità e la disponibilità dei dati, nonchè la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle
modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi
degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono
sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili
della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto
alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità
per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è
programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonchè in occasione di
cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da
adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di
trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno
della struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24,
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione
di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
(soppressi)
26. Il titolare
riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta,
dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza.
(soppressi)
Novità in materia di lavoro
Il
Decreto ha inoltre introdotto importanti novità in materia di interdizione
anticipata per le lavoratrici madri, comunicazioni obbligatorie nel settore
turismo e pubblici esercizi, assunzione disabili, Libro Unico
del Lavoro e responsabilità solidale negli appalti.
A
questo proposito il Ministero del lavoro si è espresso con la Circolare n. 2
del 16 febbraio 2012, dove la Direzione generale per l’attività ispettiva
fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine alla applicabilità delle nuove
disposizioni.
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