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"Giro di vite sulla sicurezza: Utilizzabili solo macchine di ultima generazione "

fonte lavoripubblici.it / Sicurezza

27/02/2012 - La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6854 depositata il 21 febbraio 2012 ha confermato la condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro che aveva fatto utilizzare al proprio dipendente in un percorso in salita, un rullo compattatore, senza che il mezzo fosse dotato di misure che ne garantissero il pronto ed automatico arresto qualora la leva del cambio fosse mandata in folle, di tal che il guidatore, posizionando in folle la leva per cambiare marcia, provocava lo scollegamento della trasmissione idraulica dal motore.
Con la sentenza della Cassazione, quindi, viene definitivamente stabilito che l'imprenditore deve mettere a disposizione dei lavoratori soltanto macchinari di "ultima generazione" altrimenti risponde di qualsiasi infortunio possa verificarsi nel corso dei lavori.

Precisa la Corte di Cassazione che "A carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al d.P.R. 547/1955 (art.391-392-6 ) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art.4 D.L.G.S. 626/1994) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 C.C., sussiste un obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l'espletamento dell'attività lavorativa dei dipendenti ed il controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica del prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 C.P.P. comma 2."

Il datore di lavoro, quindi, non deve soltanto mettere a disposizione in azienda la migliore tecnologia in commercio (è mancanza di diligenza non conoscere l’entrata i commercio di nuovi mezzi più sicuri) ma deve, anche, rendere sicuro l'espletamento dell'attività lavorativa dei dipendenti con il controllo dell'osservanza da parte degli stessi delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali sulla sicurezza.
In definitiva, quindi, il datore di lavoro è l'unico soggetto garante dell'incolumità fisica dei lavoratori con la conseguenza della sua colpa in caso in cui non ottemperi agli obblighi di tutela.
Per ultimo, ricordiamo che la suprema Corte in un passaggio della sentenza afferma anche che "si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione dell’operaio fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, l’infortunio non si sarebbe verificato".

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