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"Responsabilità in edilizia: imprese esecutrici e impresa affidataria"

fonte puntosicuro.it / Edilizia

29/02/2012 - Concludiamo con questo articolo la presentazione della pubblicazione, prodotta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE), dal titolo “ La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni”. Una pubblicazione che affronta il tema della " delega di funzioni" e chiarisce i profili di responsabilità che coinvolgono le varie figure che ricoprono ruoli significativi all’interno delle imprese.
 
Dopo aver parlato dei requisiti di validità della delega di funzioni e dei ruoli e responsabilità di delegato e delegante, concentriamo la nostra attenzione sull’applicazione della disciplina al settore dei lavori in edilizia, con riferimento a imprese esecutrici e impresa affidataria.
 
L’art. 89 del Decreto legislativo 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. La prima è definita come quell’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali, ma il Testo Unico attribuisce alla seconda un ruolo importante nell’esecuzione dei lavori demandando agli artt. 95, 96 e 97 la “definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza”.
In particolare è importante comprendere, con riferimento a ciascuna impresa esecutrice, “quali siano i soggetti che ricoprono la figura di datore di lavoro, dirigente, preposto e soggetti delegati”. Ed è necessario verificare, “nella complessità dei soggetti che eseguono i lavori, se vi siano delle posizioni di garanzia peculiari e, perciò, quali siano le posizioni assunte dalle singole imprese che intervengono in cantiere”.

In ogni impresa esecutrice può individuarsi la persona fisica che ricopre il ruolo di datore di lavoro quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il documento si sofferma poi sul concetto di “unità produttiva” per capire se possa considerarsi unità produttiva, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro, “anche il singolo cantiere, con l’evidente conseguenza di trasferire la titolarità di detta posizione al soggetto che ricopra il ruolo apicale con riferimento al cantiere e non all’azienda nel suo complesso”.
In relazione alla definizione di “unità produttiva” (art.2, comma 1, lettera t) - che fa riferimento a stabilimento o struttura con autonomia finanziaria o tecnico funzionale - deve escludersi “che vi possa essere un qualsiasi automatismo che consenta di definire il singolo cantiere come autonoma unità produttiva, pur non potendosi escludere in situazioni particolari la configurabilità di tale autonomia, specialmente per imprese di grandi dimensioni, operanti in settori diversificati con spiccata autonomia dalla sede centrale”.
 
Dunque il datore di lavoro dell’impresa esecutrice è “normalmente il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i dipendenti o il soggetto che di fatto ha la responsabilità complessiva dell’intera organizzazione dell’impresa. A seconda perciò della tipologia di impresa, datore di lavoro può essere il titolare dell’impresa in caso di impresa individuale, l’amministratore unico o l’amministratore delegato in caso di società di capitali o di persone. In quest’ultimo caso, può risultare determinante il conferimento dei poteri decisionali e di spesa attribuiti normalmente al legale rappresentante dell’impresa”.
Tale datore di lavoro dell’impresa esecutrice è “tenuto all’adempimento delle misure generali di tutela previste dall’art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall’art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere”. E a questi obblighi si aggiungono quelli previsti dall’art. 96 e tra questi quello “fondamentale di redazione del piano operativo di sicurezza”.
Si ricorda infine che lo “strumento maggiormente funzionale a delimitare i profili di responsabilità è costituito senz’altro dalla delega di funzioni”, attraverso la quale il datore di lavoro può circoscrivere la propria responsabilità all’obbligo di vigilanza e controllo desumibile dall’art. 16, comma 3 del Testo Unico. Anche se è necessario evidenziare che “l’accettazione da parte del datore di lavoro del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, per il singolo cantiere, adempimento all’obbligo di valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento ai sensi dell’art. 17, attività prevista come non delegabile da parte del datore di lavoro”.
 
Rimandiamo i nostri lettori a leggere le indicazioni contenute nel documento relative a dirigenti e preposti ai quali fanno carico gli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19 del Testo Unico, in tema di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
 
Concludiamo questa breve presentazione parlando invece dell’ impresa affidataria che il D.Lgs. 81/2008 (art. 89, comma 1, lettera i) definisce come impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. E nel caso che il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.
 
Rispetto a questa definizione l’ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – attraverso un parere reso in data 27.7.2010 – chiarisce che:
- “l’espressione ‘consorzi di imprese’ di cui all’art. 89 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
- l’ impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
- l’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui dovrebbe coincidere con la mandataria;
- tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante”.
 
Si ricorda che spesso l’esecuzione dei lavori non è demandata ad un’unica impresa, ma ad una pluralità di soggetti, e per l’esame del ruolo e delle funzioni attribuite all’impresa affidataria bisogna “tenere presente che impresa affidataria rispetto ai subappaltatori è l’impresa appaltatrice; ove l’impresa appaltatrice sia costituita da una pluralità di soggetti, secondo le indicazioni dell’Autorità, dovendo comunque essere individuata un’unica impresa affidataria, è tale l’impresa mandataria per l’associazione temporanea ed altra impresa liberamente individuata dalle parti per i consorzi”.
Se ciascuna impresa esecutrice è responsabile in proprio del rispetto della disciplina sulla sicurezza - attraverso le varie figure delineate di datore di lavoro, dirigente e preposto, oltre all’eventuale delega di funzioni -  “all’impresa affidataria spetta un ruolo ulteriore ed aggiuntivo che potrebbe costituire fonte di autonoma responsabilità.
In particolare, l’art. 97 “attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall’esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell’impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici”. E l’art 97, comma 3ter “richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione”.
 
Dunque per l’ impresa affidataria, conclude il documento dell’Ance, “si delinea la sussistenza di un ruolo particolare e differenziato rispetto alle altre imprese esecutrici, tale per cui potrebbe ravvisarsi una responsabilità in capo ai soggetti rilevanti (datore di lavoro e dirigente – direttore di cantiere), nell’ipotesi in cui si verifichino reati omissivi o infortuni all’interno del cantiere riguardanti dipendenti di imprese esecutrici”.
In questo senso è da ritenersi che “all’eventuale responsabilità ascrivibile al datore di lavoro, direttore di cantiere e/o capo cantiere della singola impresa possa aggiungersi la responsabilità del datore di lavoro e/o direttore di cantiere dell’impresa affidataria, laddove siano ravvisabili omissioni rilevanti in relazione al singolo e concreto evento verificatosi”.  
 
    
 
Associazione Nazionale Costruttori Edili, “ La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

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