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"Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
01/03/2012 - In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e
associazioni stanno lanciando un allarme in merito al
possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla
sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo”.
E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole
espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti
al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche
al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a
un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli
sulle imprese".
Vediamo
comunque di fare un po’ di chiarezza e
approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più
appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti
di PuntoSicuro.
Stiamo
parlando del
decreto-legge n. 5 del 2012
che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l' obiettivo della
semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il
decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche
caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle
liberalizzazioni, si compone di
63
articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori
normativi.
Tuttavia
la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei
controlli è contenuta nell’
articolo 14
che tratta della “
Semplificazione dei
controlli sulle imprese".
Dopo
aver ricordato, al
comma 1, che la
disciplina dei controlli sulle imprese,
comprese
le aziende agricole, è ispirata, fermo
quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della
semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei
relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento
dell'azione svolta dalle
amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al
comma 3 che recita:
al fine di promuovere lo sviluppo del
sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore
tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…)
uno o più regolamenti (…)
volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
Al
comma 4 è previsto che tali
regolamenti siano emanati su proposta
del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti
(…)
sentite le associazioni
imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio
alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.
Il
comma 4 riporta poi i
principi e criteri
di tali regolamenti.
Si
parla di “proporzionalità dei controlli”,
di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e
programmazione dei controlli”, di “informatizzazione degli
adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge:
soppressione
o riduzione dei controlli sulle imprese
in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o
altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o
firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E
nel
comma 5 si indica che le regioni
e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare
le attività di controllo di loro competenza
ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata).
Torniamo
alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO
9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per
produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del
cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ),
UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di
qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in
relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma
potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o
altra appropriata certificazione emessa, per vedere
ridotti o soppressi tutti i controlli della
pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.
Inoltre
lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di
collaborazione amichevole con i soggetti
controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di
irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e
situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “
amichevole” potrebbe essere interpretato
in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli
concordati e con preavviso.
In
riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in
un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi
emendamenti dall’ onorevole Antonio
Boccuzzi.
Ad
esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le
UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio
artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e
possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un
altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo
riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo
conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di
organizzazione e di gestione di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
I
pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo,
riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre,
il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.
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