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"Le regole per classificare, etichettare e imballare i prodotti chimici"

fonte puntosicuro.it / Sicurezza

07/03/2012 - I regolamenti europei sui prodotti chimici CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio: Regolamento CE 1272/2008) e REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione: Regolamento CE 1907/2006)  porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa. Un cambiamento che riguarda non solo i Datori di lavoro,  lavoratori e RLS ma anche tutti i consumatori.
 
Per riprendere a parlare di questi cambiamenti, con attenzione ai compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi gli atti di un seminario dal titolo “ Questioni di etichetta. Il ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche”, soffermandosi in particolare sulla valutazione della sicurezza chimica e sull’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Oggi presentiamo un intervento al seminario dal titolo “ CLP: le nuove regole per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei prodotti chimici”, a cura del chimico Giuliano Marchetto  (Ausl Imola). Un intervento che offre un compendio dei principali adempimenti correlati al Regolamento Europeo per C.L.P. (Classification, Labelling and Packaging) pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.  
 
Ricordiamo che tale regolamento - Regolamento (CE) N. 1272/2008 – “incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordate a livello globale (GHS), pur mantenendo una continuità con la normativa europea”. 
E il suo campo di applicazione è relativo a “tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno”. Sono invece escluse
“le miscele che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), le sostanze radioattive, gli intermedi non isolati, le sostanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i rifiuti”.
In particolare l’art. 1 del regolamento prescrive l’ obbligo per:
- “i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle: classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
- i fornitori (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore): di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato”. 
 
Gli articoli di PuntoSicuro hanno fatto conoscere in passato molti degli aspetti del Regolamento CLP e per questo motivo non approfondiamo alcune parti dell’intervento dedicate all’identificazione del pericolo, ai pittogrammi e classi di pericolo, alle indicazioni di pericolo, ai consigli di prudenza.
 
Presentiamo invece alcuni riferimenti ad aspetti specifici, ma non secondari, del regolamento. Ad esempio in relazione alla banca dati dei preparati pericolosi, come riportato all’articolo 45. 
 
In tale articolo si indica che gli Stati membri “designano uno o più organismi a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chimica delle sostanze presenti in miscele per le quali l'agenzia ha concesso l’uso della denominazione chimica alternativa”.
Ricordiamo che in Italia è “attiva la Banca Dati Preparati Pericolosi dell’ Istituto Superiore di Sanità, ora allocata nel Centro Nazionale Sostanze Chimiche”. 
 
Dopo aver ricordato le disposizioni transitorie del regolamento (“a decorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le sostanze devono essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP ma devono essere etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP”), l’intervento riporta i cambiamenti per gli utilizzatori a valle.
 
Gli utilizzatori a valle “non sono, in genere, coinvolti nella fase di classificazione delle sostanze chimiche, che spetta invece al produttore. Però gli utilizzatori a valle sono attivamente coinvolti nella fase di comunicazione del pericolo. Inoltre gli utilizzatori a valle, nel caso in cui immettano sul mercato delle miscele da loro formulate, devono essere in grado di valutare la pericolosità della miscela”.
 
Dopo aver dato informazioni su cosa è necessario etichettare, si riportano alcuni riferimenti relativi all’ esenzione dell’etichettatura (allegato I sez. 1.3 Reg. CLP - Deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari):
- “bombole del gas trasportabili;
- bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
- aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione per sostanze o miscele classificate pericolose in caso di aspirazione;
- metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri;
- esplosivi immessi sul mercato per effetti esplosivi o pirotecnici (etichettati e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi)”.
 
Dopo aver riportato gli elementi dell’etichettatura (art. 17 Reg. CLP), l’autore si sofferma su alcuni casi specifici:
 
- imballaggi a più strati (art. 33): “quando l’imballaggio di sostanze o miscele pericolose è costituito da un imballaggio esterno, un imballaggio interno e un eventuale imballaggio intermedio e quello esterno è conforme alle norme per il trasporto (ADR, IATA, IMDG), è sufficiente l’etichettatura o la marcatura conforme alla normativa in materia di trasporto, l’etichettatura a norma del regolamento CLP figurerà sull’imballaggio interno ed intermedio.
 Se è presente il pittogramma per il trasporto si omette quello corrispondente per lo stesso tipo di pericolo previsto dal CLP”;
 
- sostanze e miscele non imballate (art. 29):  generalmente le sostanze e miscele, “in particolare quelle fornite al pubblico, devono essere contenute in imballaggi insieme alle informazioni necessarie riportate sull’etichetta”. Tuttavia se i materiali non imballati “sono forniti a utilizzatori professionisti, le informazioni riportate sull’etichetta e altre informazioni di pericolo pertinenti sono fornite attraverso mezzi diversi da un’etichetta, di norma la scheda di dati di sicurezza. In casi eccezionali, sostanze e miscele possono anche essere fornite al pubblico senza essere imballate. Se la sostanza o miscela è elencata nell’allegato II, parte 5 (attualmente soltanto il cemento e la calce allo stato umido), è sempre necessaria una copia degli elementi dell’etichetta, ad esempio su una fattura o un documento (articolo 29, paragrafo 3 e allegato II, parte 5, del regolamento CLP)”.
 
Dunque l’etichetta è da considerare uno strumento di comunicazione “destinato sia a lavoratori ed utilizzatori professionali che a consumatori finali” ed è anche “l’unico strumento di comunicazione dei pericoli verso i consumatori finali”. 
 
L’intervento si conclude riportando alcuni link correlati a utili strumenti per la comprensione del Regolamento CLP:
- HELP DESK (ISS);
 
 
 

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