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"Le regole per classificare, etichettare e imballare i prodotti chimici"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
07/03/2012 - I regolamenti europei sui prodotti chimici
CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio: Regolamento CE
1272/2008) e
REACH (registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione: Regolamento
CE 1907/2006) porteranno ad un
cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in
tutta Europa. Un cambiamento che riguarda non solo i Datori di lavoro, lavoratori e RLS ma anche tutti i
consumatori.
Per
riprendere a parlare di questi cambiamenti, con attenzione ai compiti dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza, PuntoSicuro ha presentato nei giorni
scorsi gli atti di un seminario dal titolo “ Questioni di etichetta. Il
ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche”, soffermandosi
in particolare sulla valutazione della sicurezza chimica e sull’aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Oggi
presentiamo un intervento al seminario dal titolo “
CLP: le nuove regole per la classificazione, l’etichettatura e
l’imballaggio dei prodotti chimici”, a cura del chimico Giuliano
Marchetto (Ausl Imola). Un intervento
che offre un compendio dei principali adempimenti correlati al Regolamento
Europeo per C.L.P. (Classification, Labelling and Packaging) pubblicato sulla
gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Ricordiamo
che tale regolamento - Regolamento (CE) N. 1272/2008 – “incorpora
i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordate
a livello globale (GHS), pur mantenendo una continuità con la normativa europea”.
E
il suo
campo di applicazione è
relativo a “tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli
antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno”. Sono invece
escluse
“le
miscele che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi
medici, alimenti e mangimi, cosmetici), le sostanze radioattive, gli intermedi
non isolati, le sostanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i
rifiuti”.
In
particolare l’art. 1 del regolamento prescrive l’
obbligo per:
-
“i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle: classificare le
sostanze e le miscele immesse sul mercato;
-
i fornitori (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore): di
etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato”.
Gli
articoli di PuntoSicuro hanno fatto conoscere in passato molti degli aspetti
del Regolamento CLP e per questo motivo non approfondiamo alcune parti
dell’intervento dedicate all’identificazione del pericolo, ai pittogrammi e classi di pericolo, alle indicazioni
di pericolo, ai consigli di prudenza.
Presentiamo
invece alcuni riferimenti ad aspetti specifici, ma non secondari, del
regolamento. Ad esempio in relazione alla
banca
dati dei preparati pericolosi, come riportato all’articolo 45.
In
tale articolo si indica che gli Stati membri “designano uno o più organismi a
cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul
mercato comunicano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure
di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria.
Tali informazioni includono la composizione chimica delle miscele immesse sul
mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute
o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chimica delle sostanze presenti
in miscele per le quali l'agenzia ha concesso l’uso della denominazione chimica
alternativa”.
Ricordiamo
che in Italia è “attiva la Banca Dati Preparati Pericolosi dell’ Istituto Superiore di Sanità, ora
allocata nel Centro Nazionale Sostanze
Chimiche”.
Dopo
aver ricordato le disposizioni transitorie del regolamento (“a decorrere dal 1
dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le sostanze devono essere classificate in
conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP ma devono
essere etichettate e imballate in conformità del regolamento CLP”),
l’intervento riporta i
cambiamenti per
gli utilizzatori a valle.
Gli
utilizzatori a valle “non sono, in genere, coinvolti nella fase di
classificazione delle sostanze chimiche, che spetta invece al produttore. Però
gli utilizzatori a valle sono attivamente coinvolti nella fase di comunicazione
del pericolo. Inoltre gli utilizzatori a valle, nel caso in cui immettano sul
mercato delle miscele da loro formulate, devono essere in grado di valutare la
pericolosità della miscela”.
Dopo
aver dato informazioni su cosa è necessario etichettare, si riportano alcuni
riferimenti relativi all’
esenzione
dell’etichettatura (allegato I sez. 1.3 Reg. CLP - Deroghe alle
disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari):
-
“bombole del gas trasportabili;
-
bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
-
aerosol e contenitori muniti di dispositivo sigillato di nebulizzazione per
sostanze o miscele classificate pericolose in caso di aspirazione;
-
metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele
contenenti elastomeri;
-
esplosivi immessi sul mercato per effetti esplosivi o pirotecnici (etichettati
e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli
esplosivi)”.
Dopo
aver riportato gli elementi dell’etichettatura (art. 17 Reg. CLP), l’autore si
sofferma su alcuni
casi specifici:
-
imballaggi a più strati (art. 33): “quando
l’imballaggio di sostanze
o miscele pericolose è costituito da un imballaggio esterno, un imballaggio
interno e un eventuale imballaggio intermedio e quello esterno è conforme alle
norme per il trasporto (ADR, IATA, IMDG), è sufficiente l’etichettatura o la
marcatura conforme alla normativa in materia di trasporto, l’etichettatura a
norma del regolamento CLP figurerà sull’imballaggio interno ed intermedio.
Se è presente il pittogramma per il trasporto
si omette quello corrispondente per lo stesso tipo di pericolo previsto dal CLP”;
-
sostanze e miscele non imballate
(art. 29): generalmente le sostanze e
miscele, “in particolare quelle fornite al pubblico, devono essere contenute in
imballaggi insieme alle informazioni necessarie riportate sull’etichetta”.
Tuttavia se i materiali non imballati “sono forniti a utilizzatori
professionisti, le informazioni riportate sull’etichetta e altre informazioni
di pericolo pertinenti sono fornite attraverso mezzi diversi da un’etichetta,
di norma la scheda di dati di
sicurezza. In casi eccezionali, sostanze e miscele possono anche essere
fornite al pubblico senza essere imballate. Se la sostanza o miscela è elencata
nell’allegato II, parte 5 (attualmente soltanto il cemento e la calce allo
stato umido), è sempre necessaria una copia degli elementi dell’etichetta, ad
esempio su una fattura o un documento (articolo 29, paragrafo 3 e allegato II,
parte 5, del regolamento CLP)”.
Dunque
l’etichetta è da considerare uno
strumento
di comunicazione “destinato sia a lavoratori ed utilizzatori professionali
che a consumatori finali” ed è anche “l’unico strumento di comunicazione dei
pericoli verso i consumatori finali”.
L’intervento
si conclude riportando alcuni link correlati a utili strumenti per la
comprensione del Regolamento CLP:
- HELP DESK (ISS);
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