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"Infortuni: le responsabilità nei contratti di nolo"
fonte Redazione Ambiente&Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
13/03/2012 - La Corte di Cassazione, con
sentenza n. 109/2012
torna ad occuparsi di infortuni sul lavoro e di responsabilità dei
soggetti di cantiere anche non legati da vincolo di subordinazione.
Nel caso in analisi, la Corte ha escluso che il noleggiatore di un macchinario (una gru) fosse ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al dipendente della ditta appaltatrice dei lavoratori: in particolare, in questo caso, l’incidente era stato causato da un manovratore, messo a disposizione da parte del noleggiatore per l’impresa appaltatrice.
La Corte precisa che il noleggiatore ha specifici obblighi protettivi nei confronti del manovratore del macchinario, ma è il manovratore che risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina confermando così l’orientamento già espresso nella sentenza n.23604 del 05/03/2009.
Già in sede di Appello era stata accertata la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma di sollevamento al di sopra di un piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. Non averlo fatto aveva causato l’infortunio mortale dell’operaio.
Si era quindi verificata una violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; peraltro, il manovratore aveva ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru.
A nulla sono valse le obiezioni del manovratore che escludevano una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato, non sussistendo fra i due un vincolo di subordinazione o parasubordinazione.
Nel caso in analisi, la Corte ha escluso che il noleggiatore di un macchinario (una gru) fosse ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al dipendente della ditta appaltatrice dei lavoratori: in particolare, in questo caso, l’incidente era stato causato da un manovratore, messo a disposizione da parte del noleggiatore per l’impresa appaltatrice.
La Corte precisa che il noleggiatore ha specifici obblighi protettivi nei confronti del manovratore del macchinario, ma è il manovratore che risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina confermando così l’orientamento già espresso nella sentenza n.23604 del 05/03/2009.
Già in sede di Appello era stata accertata la sussistenza di un profilo di colpa a carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma di sollevamento al di sopra di un piazzale, ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru. Non averlo fatto aveva causato l’infortunio mortale dell’operaio.
Si era quindi verificata una violazione degli obblighi di prevenzione connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni; peraltro, il manovratore aveva ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru.
A nulla sono valse le obiezioni del manovratore che escludevano una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato, non sussistendo fra i due un vincolo di subordinazione o parasubordinazione.
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