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"I quesiti sul decreto 81: come formare il DDL nel periodo transitorio"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
21/03/2012 -
Quesito
In
fase di prima applicazione, secondo l’Accordo Stato Regioni sulla formazione
dei datori di lavoro RSPP, non sono tenuti
a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5
dell’Accordo medesimo i datori di lavoro che
abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore
dello stesso, corsi di formazione formalmente e
documentalmente approvati entro tale data, purché rispettosi delle
previsioni di cui
all'art. 3 del D.
M. 16/1/1997. Ma questi corsi vanno comunque svolti seguendo le nuove modalità
o secondo i vecchi criteri?
Risposta
Nel
quesito si fa riferimento al punto 11 dell’ Accordo
raggiunto il 21/12/2011 nell’ambito della Conferenza permanente fra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e riguardante la formazione
dei datori di lavoro che hanno usufruito della facoltà di svolgere direttamente
i compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente individuati
come datori di lavoro RSPP, punto 11 contenente le disposizioni transitorie per
la prima applicazione dell’Accordo medesimo. Secondo tale punto infatti:
“
In fase di prima applicazione, non sono
tenuti a
frequentare i corsi di formazione
di cui al punto 5 i datori di lavoro che
abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in
vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data di entrata
in vigore del
presente accordo, rispettosi delle
previsioni di cui
all'art. 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997
per quanto riguarda durata e contenuti”.
Con
tale disposizione transitoria l’estensore dell’Accordo ha voluto ovviamente
salvaguardare chi avesse già avviata la organizzazione di un corso di
formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, avvenuta il
26/1/2012, imponendogli però le condizioni che il corso fosse stato formalmente
e documentalmente approvato entro la data di
entrata in vigore dell’Accordo stesso e
che fosse stato comunque completato entro e non oltre i sei mesi da
quella data. Per rispondere quindi compiutamente al quesito è opportuno richiamare
quali sono, per quanto riguarda la formazione
dei datori di lavoro RSPP, le disposizioni e le regole pregresse
all’Accordo del 21/12/2011.
L’articolo
34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, nel fissare con il comma 2 l’obbligo per i
datori di lavoro RSPP di frequentare corsi di formazione, della durata minima
di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e nello stabilire che i
contenuti e le articolazioni di tali corsi sarebbero stati definiti mediante un
accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, così come poi è accaduto, ha tenuto
a precisare che, fino alla pubblicazione dell’accordo stesso, era da ritenere valida
la formazione già effettuata ai sensi dell’articolo 3 del D. M. 16/1/1997. Tale
ultimo decreto ministeriale è quello che, facendo riferimento alle disposizioni
contenute nell’articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 secondo il
quale “
Il datore di lavoro che intende
svolgere i compiti di cui al comma 1 deve frequentare apposito corso di
formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro“, ha fissata per i corsi destinati
ai datori di lavoro RSPP la durata minima di 16 ore nonché i contenuti minimi
che sono stati esplicitamente elencati dalla lettera a) alla lettera m) nell’articolo
3 del D. M. medesimo Nulla però è stato detto nel citato decreto circa i
criteri e le modalità con le quali svolgere i corsi di formazione stessi.
In
merito alla disposizione di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 626/1994, che
faceva riferimento alla promozione dei corsi di formazione dei datori di lavoro
RSPP, ed in merito in particolare alla espressione “
promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro” che si
legge al comma 2 dell’articolo medesimo, si fa presente che sono stati scritti
fiumi di parole per dare un significato corretto all’espressione stessa e per
cercare di capire chi fosse abilitato ad organizzare tali corsi di formazione
senza comunque venire a capo di una interpretazione condivisa e ciò in virtù di
un doppio significato che è stato attribuito alla congiunzione “
anche” da intendere per alcuni nel senso
di “
in collaborazione con” e per altri
nel senso che la organizzazione potesse essere svolta da chiunque ed “
anche” dalle associazioni dei datori di
lavoro, interpretazione quest’ultima ritenuta comunque dai più inaccettabile
perché portava ad una assoluta indeterminazione dei soggetti formatori ma che però,
a quanto pare, è persistita sostanzialmente
fino alla data del 26/1/2012 allorquando sono entrate in vigore le prescrizioni
dettate in merito dall’Accordo Stato Regioni sulla formazione
dei datori di lavoro RSPP.
Per
ritornare ora al quesito formulato, finalizzato sostanzialmente a conoscere se,
in virtù delle disposizioni transitorie di cui al punto 11, le vecchie regole sulla
formazione dei datori di lavoro RSPP continuano ancora a valere anche nella
prima fase di applicazione dell’Accordo medesimo, indicata nel primo semestre successivo
all’ entrata in vigore
dell’Accordo, si ritiene di fornire una risposta positiva per quanto
riguarda i contenuti e la durata della formazione stessa ma non anche per le
modalità intendendo come tali la individuazione dei soggetti formatori, la
individuazione dei requisiti dei docenti, i criteri di organizzazione dei
corsi, la metodologia di insegnamento, i criteri di valutazione nonché la certificazione
e ciò alla luce delle considerazioni che di seguito si vanno ad esplicitare.
Quando
l’estensore dell’Accordo per la formazione dei datori di lavoro RSPP al punto
11 ha indicato l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto
5 dell’Accordo stesso ha fatto riferimento ai contenuti e alla durata indicata
nel punto 5 stesso, rapportati alla fascia di rischio alla quale appartiene
l’attività svolta nell’azienda del datore di lavoro, consentendo che gli stessi
parametri potessero in prima applicazione essere quelli previsti nell’art. 3
del D. M. 16/1/1997, ma non ha fatto riferimento anche alle modalità della
formazione stessa, come del resto è stato fatto nel corrispondente punto 10 dell’Accordo
sulla formazione dei lavoratori contenente le disposizioni transitorie per
quella formazione. In altre parole si ritiene che il punto 11 dell’Accordo
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP non ha assolutamente esonerato i
datori di lavoro RSPP dal rispettare tutti gli altri adempimenti dell’Accordo
stesso, che comunque è entrato in vigore il 26/1/2012, ma ha consentito a
questi di frequentare ancora per sei mesi un corso di formazione avente durata
e contenuti di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 al posto della durata e
dei contenuti stabiliti nel punto 5 che, diversamente da quanto aveva fatto
tale decreto ministeriale, sono stati riferiti ai singoli settori di attività
ed ai rischi effettivi presenti nelle attività stesse.
In
definitiva quindi ed in risposta al quesito formulato chi nell’ambito del primo
semestre di applicazione dell’Accordo, usufruendo dell’esonero di cui al punto
11, organizza un corso di formazione per datori di lavoro RSPP, formalmente e
documentalmente approvato entro la data di entrata in vigore dell’Accordo
stesso, potrà, indipendentemente dal settore di attività e della fascia di
rischio alla quale appartiene l’attività, farlo ancora della durata di sedici
ore e con i contenuti indicati dalla lettera a) alla lettera m) nell’art. 3 del
D.M. 16/1/1997 ma dovrà comunque rispettare tutti gli altri adempimenti
dell’Accordo riguardanti le modalità di svolgimento della formazione, essendo
questo già entrato in vigore, e quindi sostanzialmente dovrà come soggetto
formatore appartenere a quelli espressamente abilitati indicati nel punto 1
(Regioni e Province autonome, ASL, Università, Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, ecc), servirsi altresì di docenti aventi i requisiti di cui al punto 2,
organizzare i corsi con i requisiti di cui al punto 3, applicare la metodologia
di insegnamento e apprendimento di cui al punto 4, somministrare ai datori di
lavoro frequentanti il corso di formazione una verifica di apprendimento finale
di cui al punto 6, allo scopo di accertare la conoscenza della normativa
vigente e le loro competenze tecnico-professionali, ed infine rispettare le
indicazioni fornite sulla certificazione e sul rilascio degli attestati di
frequenza di cui allo stesso punto 6.
Questo
è quanto emerge dalla lettura delle disposizioni transitorie di cui al punto 11
dell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e se così non è o così
non si voleva dire è opportuno che, in occasione della prossima emananda linea
guida sull’applicazione dell’Accordo medesimo della quale si è a conoscenza, vengano
fornite delle auspicabili precisazioni in merito.
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