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"Liberalizzazioni: Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del decreto-legge "

fonte lavoripubblici.it / Normativa

26/03/2012 - Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" cosiddetto "decreto liberalizzazioni".
La legge di conversione nel testo approvato definitivamente al Senato il 2 marzo scorso contiene notevole innovazioni sia per le libere professioni che per i lavori pubblici.
Ricordiamo che il decreto-legge è suddiviso nei seguenti tre titoli:
  • Titolo I – Concorrenza (artt. 1 - 40)
  • Titolo II – Infrastrutture (artt. 41 - 67)
  • Titolo III – Europa (artt. 68 - 98)

Riportiamo, qui di seguito, le principali innovazioni di interesse per le imprese e le libere professioni.

Tariffe professionali (art. 9)
Con l'artiicolo 9 vengono definitivamente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate del sistema ordinistico ma nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e quindi entro 120 giorni dal 25 marzo 2012.
In verità le tariffe professionali uscite dalla porta potrebbero rientrare dalla finestra anche se definite "parametri di riferimento" ed, infatti nell'ultima seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati, prima dell'approvazione definitiva della legge di conversione Pierluigi Mantini ha presentato un ordine del giorno accettato con modifiche da parte del Governo con cui si impegna il Governo stesso "a valutare l'opportunità di adottare le misure opportune affinché siano garantite agli enti parametri di riferimento per la valutazione preventiva dei servizi professionali da affidare con gara".
Evidentemente non si tratta di nulla di certo ma di un impegno del Governo nel valutare l'opportunità di definire parametri di riferimento che, di fatto, dovrebbero sostituire le tariffe professionali sin'ora utilizzate per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta nel caso di gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.
Con l'articolo 9 viene, anche, precisato che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale e che il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Viene confermata, l' abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe con la cancellazione di tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).

Società tra professionisti (art. 9-bis)
Con l'articolo 9-bis introdotto dal Senato vengono apportate alcune modifiche all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 con le quali viene inserito nelle società tra professionisti un doppio argine per i soci di capitale che non potranno esprime più di 1/3 sia del numero dei soci che del capitale.
La costituzione di una società professionale, di qualsiasi natura, sarà possibile soltanto con soci professionisti nella misura minima pari al 67% e detentori del 67% del capitale.
Viene, per altro, precisato che il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Rating di legalità (art. 5-ter)
Con l’introduzione dell’articolo 5-ter, arriva il rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale.
Viene individuata nell'Antitrust la chiave per la creazione di questo sistema, con un doppio compito. Da un lato deve segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie per promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, con un occhio alla tutela dei consumatori. Dall'altro, in raccordo con i ministeri della Giustizia e dell'Interno, deve procedere all'elaborazione del rating di legalità per le imprese che operano nel territorio nazionale.
Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Fotovoltaico a terra (art. 65)
Con il testo originario dell'articolo 65 del decreto-legge era stato bloccato, a decorrere dal 24 gennaio 2012, l'accesso degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili. Con la versione definitiva dell'articolo 65 viene confermato il blocco per l'accesso agli incentivi ma vengono cancellati gli elementi di retroattività per quegli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.
Viene, anche, cancellata l'equiparazione delle serre FV agli impianti su tetto ma appare, invece, un salvacondotto per gli impianti a terra in terreni del demanio militare con un bel regalo alla Difesa s.p.a.

Protezione civile (art. 40-bis)
Con l'articolo 40-bis viene abrogato il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
La protezione civile non potrà più gestire gli appalti per i grandi eventi. Viene tolta alla Protezione civile la gestione degli appalti per i Grandi eventi: dovranno essere fatte d'ora in poi regolari gare e non più affidamenti diretti alle imprese con una pratica che è alla base di molti episodi di corruzione all'attenzione della magistratura.

Tribunali per le imprese (art. 2)
Un tribunale ad hoc per le imprese con la novità che, per accelerare la definizione delle controversie, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale diventano specializzate in materia di impresa.
Nel dettaglio passano alle nuove sezioni tutte le cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Infrastrutture (Titolo II - Capo I)
Il Titolo II del provvedimento nel Capo I (artt. 41-55) detta importanti novità in tema di infrastrutture con alcune modifiche al Codice dei contratti necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

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