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"Sistemi di gestione e modello 231 nelle piccole imprese edili"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
28/03/2012 - La normativa vigente in tema di sicurezza sottolinea l’importanza per
le aziende dell’adozione di idonei
sistemi
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E, con riferimento all’articolo 30 del Decreto legislativo 81/2008, è
rilevabile anche un forte legame tra sistemi di gestione e
modelli organizzativi esimenti. Tuttavia non sempre questa
correlazione è chiara, specialmente in relazione alle piccole e medie
aziende (
PMI).
Di
sistemi di gestione, con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, al mondo
dell’edilizia e alle PMI, parla un intervento presentato ad una
giornata di studio e di aggiornamento
che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia
Romagna.
In
relazione all’intervento dal titolo “
Strumenti
per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni settori. Quale ruolo dei
lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di questi sistemi”- a cura
del Dott. Daniele Ganapini, responsabile del Dipartimento "Qualificazione
e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco – PuntoSicuro ha già messo in luce nei giorni
scorsi il tema del ruolo degli RLS in relazione al funzionamento dei sistemi di
gestione.
“ Strumenti per la gestione della sicurezza sul lavoro in alcuni
settori. Quale ruolo dei lavoratori e dei RLS rispetto al ‘funzionamento’ di
questi sistemi”, Dott. Daniele Ganapini - responsabile del Dipartimento
"Qualificazione e sviluppo del costruire" di NuovaQuasco
L’intervento
si sofferma su molti altri punti, sottolineando, ad esempio, che “in Italia gli SGSL iniziano a svilupparsi
con decisione a seguito dell’art. 30 del TUSL e dei MOG di cui al D. lgs.
231/2001”. In particolare il TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro) “interpreta
tematicamente un approccio gestionale piuttosto che prescrittivo”.
I sistemi di gestione
sono
volontaristici di nascita, tuttavia
il relatore indica che:
-
“in Italia è stato il settore pubblico a dare un forte impulso a strumenti nati
come volontaristici. Così è accaduto con le UNI EN ISO 9000, dove il regime dei
lavori pubblici (vedi l’attuale codice dei contratti pubblici D. lgs. 163/2006
all’art. 40) sancisce la sostanziale obbligatorietà della certificazione
tramite la qualificazione SOA per l’assegnazione di appalti pubblici;
-
allo stesso modo sono stati promossi gli SGSL tramite il disposto fra D. lgs.
231/01, Legge 123/07, D. lgs. 81/08, anche in assenza di una norma UNI più
volte prospettata ma mai emanata”.
Dopo
aver raccontato i SGSL come opportunità gestionali, economiche e reputazionali,
dando anche della loro adozione un preciso quadro statistico, l’intervento si
sofferma sul
D. lgs. 231 e sui
sistemi
esimenti:
-
“una spinta fondamentale per gli SGSL viene dal D.lgs. 231, provvedimento nato
per contrastare reati finanziari che ha visto accresciuto il proprio campo
d’azione per effetto del D.lgs. 123/2007, che ha incorporato nel campo d’azione
anche i reati di lesioni gravi e gravissime, oltre che di omicidio colposo con
violazioni delle norme antinfortunistiche”;
-
“è questa situazione alla base del successo dei MOG ( modelli
organizzativi, ndr) ‘esimenti’ di cui all’art. 30 del D. lgs 81/2008, dato
che gli infortuni gravi sono quelli con prognosi oltre i 40 giorni, non meno di
350mila all’anno in Italia”.
E
riguardo al “
modello 231” e alla focalizzazione
sulla sicurezza per le PMI l’intervento ricorda che:
-
“una qualsiasi impresa che voglia adottare un modello conforme al D.Lgs. 231
deve procedere ad una complessa ed articolata analisi che realizzi la mappatura
del rischio-commissione dei reati inclusi nel decreto;
-
“l’elenco di tali reati è assai ampio e nel tempo si è ulteriormente esteso
sino ad includere categorie di reati tra loro molto eterogenei e non sempre
correlati allo svolgimento di un’attività d’impresa: per esempio si spazia dai
reati societari, ai reati informatici, ai reati di criminalità organizzata, ai
reati contro la Pubblica amministrazione, a quelli in materia di violazione del
diritto d’autore ecc.”.
In
particolare riguardo all’
ambito edile:
-
alcune fonti ritengono “che per attuare un ‘modello 231’ che svolga una funzione
preventiva verso il rischio-commissione di tutti i reati-presupposto
dell’elenco di cui al D.
Lgs. 231/2001, debbano essere sostenuti costi che possono risultare
eccessivi per le PMI;
-
“con riguardo alle attività svolte tipicamente da PMI nel settore edile, molti
dei reati del catalogo non saranno configurabili e taluni considerano che la
valutazione del rischio 231 si possa incentrare solo sui reati di omicidio
colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche (art.25-septies), sui reati commessi nei rapporti con la
P.A. (art.25) e su alcuni reati societari (art.25-ter)”.
L’intervento,
facendo riferimento a quanto riportato dal CTP Roma, si sofferma poi sul rapporto
tra “modello 231” e l’art.30 del D.Lgs. 81/08:
-
“si può ritenere che lo scopo primario dell’art.30 risieda nella prevenzione
della commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e
gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche di cui agli artt.589 e
590 del codice penale (cd funzione penalpreventiva rispetto rischio reato);
-
il TUSL risponde invece all’esigenza di garantire l’incolumità dei lavoratori
sui luoghi di lavoro, scongiurando la verificazione di infortuni e malattie
professionali, prevedendo a tal fine una vasta serie di reati sanzionati a titolo
di pericolo (funzione preventiva rispetto al rischio infortunio o malattia
professionale) che non costituiscono illecito rilevante ai sensi del D. Lgs.
231/2001”.
E
in rapporto alle
differenze tra “modello
231” e l’art.30 del TUSL si indica che tale diversità comporta che “se un
SGSL, anche conforme allo Standard 18001:2007, non costituisce di per sé stesso
un ‘ modello
231’ per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 (godrà sì della
presunzione di conformità per le parti corrispondenti ai requisiti elencati
all’art.30 comma 1 del Testo Unico della sicurezza, ma sarà privo di altri
elementi essenziali richiesti dal D. Lgs. 231/2001 quali ad esempio l’Organismo
di Vigilanza, il Codice Etico, l’introduzione di un sistema disciplinare
specifico, ecc),
un ‘modello 231’
correttamente adottato può invece avere efficacia esimente anche in assenza di
un SGSL”.
Dunque
alle PMI edili
si presenta l’alternativa di “
implementare
un modello 231 ‘completo’ ovvero ‘circoscritto’ al sottosistema della sicurezza;
in quest’ultimo caso dando comunque adeguata giustificazione della scelta così
operata dall’organo amministrativo”.
Qualora
l’impresa opti per un modello parziale, “questa potrà avvantaggiarsi del
beneficio esimente della responsabilità amministrativa solo se il modello
risulti idoneo a gestire la prevenzione della tipologia di reati contemplata.
Non potrà esprimere alcuna potenzialità esimente per i restanti reati previsti
dal decreto ma a priori non inclusi nel modello”.
Il
documento agli atti relativo all’intervento, che vi invitiamo a leggere, si
sofferma poi su vari altri aspetti. Ad esempio in relazione al sistema
disciplinare e alla tabella di correlazione tra art. 30 D.Lgs. 81/30, Linee
Guida Uni Inail (2001) e BS OHSAS 18001:2007.
Per
concludere ricordiamo che il relatore sottolinea che “una
piccola impresa non è una piccola grande impresa” e che, in questo
senso, i sistemi di gestione non nascono per le piccole
imprese. Se tuttavia “i sistemi di
gestione certificati non sono per tutte le imprese la gestione della
documentazione e degli obblighi di legge prescindono dalla dimensione”. E non va
dimenticato “come i protagonisti di processi e procedure siano operatori con
ruoli, competenze, responsabilità: i sistemi di gestione non sono nulla senza
lavoratori preparati e motivati”.
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