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"Le verifiche negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
04/04/2012 - Sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale ( ISPRA)
è stato pubblicato un documento di indirizzo tecnico sui temi della
sicurezza degli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante.
Il
documento, dal titolo “
Criteri
ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in
stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, si basa sui risultati
delle attività di studio e ricerca sulle verifiche ispettive dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza in stabilimenti
a rischio di incidente rilevante.
Realizzato
da un Gruppo di Lavoro costituito da ispettori dell’ISPRA e delle Agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, il manuale è uno strumento operativo
e dinamico di supporto, periodicamente aggiornato in relazione allo sviluppo
normativo, al progresso delle conoscenze e della tecnica e al maturare
dell’esperienza degli ispettori degli organi tecnici pubblici nell’attuazione
della normativa
“Seveso”.
L’
obiettivo principale della pubblicazione
è quella di fornire ai tecnici che devono svolgere funzioni di verificatori
ispettivi negli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante su tutto il territorio nazionale:
-
“elementi di supporto e di approfondimento tecnico per lo svolgimento delle
verifiche ispettive;
-
criteri ed indirizzi tecnico-operativi per migliorare sia l’efficacia che
l’efficienza nello svolgimento delle verifiche ispettive, assicurando
l’aderenza alla Circolare ministeriale che ne disciplina attualmente lo
svolgimento per gli stabilimenti di competenza statale (ex art. 8 del DLgs
334/99);
-
un contributo all’armonizzazione delle attività di verifica sul territorio
nazionale”.
In
particolare partendo dall’
analisi delle
verifiche ispettive ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 334/99, il manuale ne
descrive nel dettaglio: gli obiettivi, le fasi di pianificazione e
preparazione, le tecniche, gli strumenti di conduzione e i diversi contenuti
della verifica ispettiva.
Ci
soffermiamo, in questa presentazione del manuale, su alcune indicazioni
relative agli
obiettivi delle verifiche.
Le
verifiche ispettive “devono essere condotte allo scopo di valutare se i vari
elementi di un sistema di gestione della sicurezza sono sviluppati ed attuati
in maniera idonea a conseguire gli obiettivi di sicurezza prefissati
dall’Azienda ed indicati nel documento di Politica redatto dal gestore”.
Se
l’
obiettivo principale della verifica
ispettiva è “l’accertamento dell’adeguatezza della politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo Sistema di
Gestione della Sicurezza”, gli
obiettivi
generali “fissati dalla normativa vigente sono i seguenti:
-
la verifica della conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), ai
contenuti richiesti dalle normative, con particolare riferimento al decreto del
Ministro dell’ambiente del 9 agosto 2000; l’ispettore dovrà pertanto verificare
la struttura del sistema
di gestione adottato assicurandosi che le indicazioni normative siano state
considerate ed implementate quando applicabili e rilevanti (verifica di
completezza);
-
la verifica dell’adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi
previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione
delle loro conseguenze: dal punto di vista organizzativo e gestionale” (es.:
funzionalità del sistema di gestione,
modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone
che sono chiamate a svolgere funzioni…) e dal punto di vista delle misure
tecniche adottate.
Attraverso
le verifiche ispettive è possibile verificare e definire le caratteristiche del
sistema di gestione e individuare
i punti
critici del SGS e le eventuali misure correttive e migliorative che è
necessario adottare affinché questo costituisca uno strumento efficace alla
prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.
Rimandandovi
alla lettura del manuale riguardo agli altri possibili obiettivi specifici, ci
soffermiamo infine sui
criteri per la
definizione delle frequenze delle verifiche.
Infatti
l’art.25, comma 4, lettera a del D.lgs.
334/99 stabilisce “che le verifiche ispettive presso gli impianti a rischio
di incidente rilevante devono essere programmate con una periodicità legata alla
valutazione dei pericoli di incidente
rilevante (in ogni caso annuale per gli stabilimenti di cui all’art. 8 del
D.Lgs. 334/99)”.
Questi
sono alcuni
criteri di riferimento
per la definizione delle periodicità e delle priorità del programma delle
verifiche:
-
“
i risultati delle precedenti verifiche
ispettive: se si sono individuate delle lacune importanti
nell’implementazione del SGS sottoposto a verifica sarà necessario prendere in
considerazione l’eventualità di aumentare la frequenza delle verifiche,
rispetto a quella fissata dal piano generale;
-
le eventuali modifiche impiantistiche o
della struttura organizzativa nello stabilimento: nel caso in cui tali
modifiche possano influenzare il mantenimento dell’efficacia del sistema di
gestione della sicurezza implementato, sarà necessario procedere all’esecuzione
di una ulteriore verifica ispettiva anche se non è trascorso il periodo di
tempo stabilito dalla precedente pianificazione;
-
le nuove conoscenze in materia di
prevenzione o protezione dei rischi rilevanti: modifiche legislative o
nuove acquisizioni sulla pericolosità delle sostanze o dei processi in termini
di classificazione sia a livello nazionale/europeo sia in base ad indicazioni
di enti internazionali autorevoli (ad esempio: EPA, HSE, AIChE, ISO, IARC,
ecc.);
-
l’accadimento di eventuali incidenti e
quasi-incidenti: l’analisi degli incidenti, dei quasi incidenti e della
gravità di questi eventi fornisce importanti indicazioni per la definizione
della frequenza delle verifiche. Minore risulta il numero degli eventi accaduti
e maggiore potrà essere l’intervallo temporale tra una visita all’impianto e
l’altra, assegnando un peso maggiore alle situazioni in cui si sono verificati
eventi di maggiore gravità, rispetto a quelle attività con maggiore frequenza
media di incidenti
e quasi-incidenti ma di minore entità”.
Inoltre
a questi elementi - già indicati nelle bozze del D.M. ex art.25 del
D.Lgs.334/99 – “è possibile aggiungere:
-
il livello di rischio associato ai
processi e alle tecnologie utilizzate: come criterio generale si può
assumere quello di una maggiore frequenza delle verifiche per quelle attività
in cui il livello di rischio desunto dai risultati delle attività istruttorie è
più elevato;
-
la maturità del SGS implementato
dall’azienda: la frequenza potrà essere più elevata per quelle attività che
hanno appena attuato il SGS o stanno modificando quello esistente - ad esempio
stabilimenti nuovi o recentemente assoggettati alla normativa sui rischi di
incidenti rilevanti o che nel tempo hanno variato la loro classificazione in
termini di rischio – (per esemplificare: da stabilimenti soggetti all’art. 6 a
quelli soggetti all’art. 8, ecc.). Nel caso di stabilimenti con un SGS avviato
e già a regime, infatti, è più probabile che questo sia meglio integrato con l’organizzazione
aziendale, con le attività normalmente svolte all’interno dell’impianto e che
sia stato ormai completamente recepito a tutti i livelli”.
Per
concludere ricordiamo che il manuale è stato pubblicato insieme a diversi
allegati:
Allegato
A – La Banca dati Verifiche Ispettive sui SGS
Allegato
B – Il rapporto conclusivo di ispezione
Allegato
C – Esempio di Documento di Politica PIR
Allegato
D – Cenni sulle Norme UNI 11226: Tecniche di valutazione del SGS e metodo a
punteggio
Allegato
E – Cenni sulle Norme UNI 10617, 10616 e 10672
Allegato
F – Attività di vigilanza
Allegato
G – Documenti e strumenti di supporto per le verifiche ispettive in
stabilimenti
soggetti
all’articolo 6 del D.lgs.334/99
Allegato
H – Documenti e strumenti di supporto per la vigilanza in stabilimenti
“articolo 5
comma
2”
Allegato
I – Esempio di scheda di sicurezza
Allegato
L – Risultanze delle attività svolte dagli ispettori ISPRA in ambito
europeo
ISPRA,
ARPA-APPA, “ Criteri
ed indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle verifiche ispettive in
stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, Delibera del Consiglio
Federale – Seduta del 25 maggio 2011 – DOC. n. 06/11 (formato PDF, 2.95 MB).
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