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"WI-FI: la valutazione dei campi elettromagnetici"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
06/04/2012 - In relazione al fatto che le
disposizioni
sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici
– derivate dal recepimento della direttiva 2004/40/CE e contenute nel Capo IV
del Titolo VIII del Decreto legislativo 81/2008 -
entreranno in vigore a fine mese, il 30
aprile 2012, riprendiamo a parlare di valutazione
dei campi elettromagnetici.
Ricordando
tuttavia che comunque già prima del 30 aprile era valido il principio generale -
di cui all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti
fisici all’art. 181 - che impegnava il datore di lavoro alla valutazione di
tutti i rischi per la salute e la
sicurezza.
Per
riprendere a parlare di campi elettromagnetici presentiamo un documento,
prodotto a fine 2008 dall’ Università
di Padova, dal titolo “
Valutazione
dei campi elettromagnetici”.
Il
documento ricorda che al naturale livello di fondo elettromagnetico presente
sulla terra si è aggiunto sempre più e al passo con il progresso tecnologico,
un “contributo sostanziale dovuto alle sorgenti legate alle attività umane”.
Infatti l’uso crescente delle nuove tecnologie nel campo
delle radiotelecomunicazioni in aree pubbliche come anche nuovi processi
produttivi in ambiente industriale, hanno portato “ad un continuo aumento della
presenza di
sorgenti di campi
elettromagnetici (cem), rendendo la problematica dell’esposizione della
popolazione e dei lavoratori a tali agenti di sempre maggiore attualità”.
Lo
scopo della relazione tecnica presentata è stato quello di
quantificare i livelli dei campi elettrici e magnetici generati dalle
apparecchiature (access port) utilizzate per la diffusione dei segnale wi-fi,
presenti all’interno di tre edifici pubblici denominati Psicologia 1,
Psicologia 2 ed aule didattiche ex Fiat, ad uso del personale docenti,
ricercatori, dottorandi, personale tecnico amministrativo e studenti, nello
svolgimento della propria attività lavorativa e didattica, al fine di
confrontare il livello di esposizione con i limiti di attenzione e qualità
imposti dal D.P.C.M. 8/07/2003 N. 199”.
Se
dalla relazione risulta il
superamento
dei valori di attenzione, bisogna “valutare e quando necessario calcolare
se i valori limiti di esposizione sono stati superati (limiti basati
direttamente sugli effetti della salute accertati e su considerazioni
biologiche; il rispetto di questi limiti garantisce agli esposti la protezione
contro gli effetti nocivi per la salute e già conosciuti)”.
Dopo
aver dato indicazioni sui riferimenti normativi e sulle problematiche, riguardo
ai campi magnetici, dei portatori di pacemaker, materiali ferromagnetici e
altri dispositivi elettronici, il documento si sofferma sulle
sorgenti.
Infatti
la valutazione
dell’esposizione a campi elettromagnetici deve “prevedere inizialmente,
l’individuazione delle sorgenti potenzialmente in grado di produrre contributi
al campo elettromagnetico di intensità non trascurabile per l’esposizione umana”.
In
particolare le sorgenti di campo elettromagnetico “sono usualmente identificate
in due tipi a seconda che l’irradiazione del campo elettromagnetico sia
funzionale all’attività che l’apparato deve svolgere” (
intenzionali, ad esempio i sistemi per le trasmissioni via aria) o “sorgenti
che emettono campo elettromagnetico come effetto secondario del proprio
funzionamento”
(non intenzionali, ad
esempio “la totalità degli apparati che impiegano l’energia elettrica e che
sono caratterizzati da assorbimenti importanti di potenza”).
Università
degli Studi di Padova, “ Valutazione
dei campi elettromagnetici”, studio commissionato dal Centro
Interdipartimentale Servizi di Psicologia (
Questo
è un
elenco esemplificativo di sorgenti
di campo elettromagnetico che impiegano l’irradiazione elettromagnetica in modo
funzionale alla propria attività e che “espongono gli addetti a un rischio
di tipo specifico o generico aggravato nell’applicazioni industriali: saldatrici ad arco o ad alta frequenza; forni
a induzione per la fusione dei metalli; sistemi a induzione per la tempra dei
metalli; sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi; presse a
dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche; sistemi
a radiofrequenza per l’indurimento delle colle; altri sistemi a dispersione
dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni; forni
a microonde per la sterilizzazione o la cottura di alimenti; sistemi a
microonde per il riscaldamenti dei plasmi; impiantistica delle
telecomunicazioni e della telefonia cellulare”.
Vi
sono tuttavia anche sorgenti che irradiano campo elettromagnetico “come effetto
secondario della propria attività e che espongono pertanto gli addetti a un
rischio di tipo generico o generico aggravato: cabine di trasformazione MT/BT
(media/bassa tensione); dispositivi in genere ad alto assorbimento di energia
elettrica; forni elettrici per fusione di metalli e cottura ceramiche”.
A
seguito poi della
valutazione dei rischi
qualora risulti che i valori di azione sono superati, “il datore di lavoro, a
meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri
che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere
esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un
programma d’azione che comprenda misure
tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori
limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
-
di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi
elettromagnetici;
-
della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da
svolgere;
-
delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici,
incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di
analoghi meccanismi di protezione della salute;
-
degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei
luoghi e delle postazioni di lavoro;
-
della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
-
della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
-
della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuali”.
Inoltre
ricordando che “in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione, se questi risultino superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto
dei lavori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori
limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento”.
Dopo
aver dato indicazioni relative alla
segnaletica
necessaria nei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a
campi elettromagnetici che superano i valori di azione, alla informazione e
formazione dei lavoratori e all’eventuale sorveglianza sanitaria, sono
riportati i
risultati delle analisi.
Nei
tre edifici oggetto d’indagine “sono stati inizialmente localizzati gli
impianti/apparecchiature utilizzate per la diffusione del segnale wi-fi.
Attraverso un’indagine preliminarmente seguita da misure ‘spot’, si è
identificato i luoghi in prossimità delle sorgenti con livelli di campo
magnetico presumibilmente più elevati. In questi, successivamente si sono poi
valutati i valori di campo
elettromagnetico ad alte frequenze presenti attraverso una campagna di
misure effettuate in più giornate di campionamento ed eseguite in diversi
giorni della settimana a differenti orari”.
In
questo modo è stato possibile “caratterizzare più condizioni operative sia per
le aree ad uso del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo
(uffici e corridoi), che per aree didattiche o di studio (aule, laboratori,
biblioteca) utilizzate dagli studenti e dottorandi”.
I
valori di campo elettrico e magnetico ottenuti in prossimità delle
apparecchiature per l’impianto di rete wireless sono stati poi confrontati con
i limiti imposti dalle normative vigenti.
I
risultati emersi dalla campagna di misure e riportati nelle tabelle allegate risultano
ampiamente al di sotto dei valori della soglia di attenzione.
Concludiamo
ricordando che in allegato al documento sono presenti le tabelle con dati e
risultati delle misure: punto di misura, descrizione sorgente, edificio/piano,
data della misura, ora della misura, intensità di campo elettrico E (V/m), intensità
di campo magnetico H (A/m).
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