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"Sulla responsabilità nei cantieri temporanei o mobili"
fonte puntosicuro.it / Edilizia
10/04/2012 - Se
ancora permane qualche dubbio in merito alla necessità di una apposita delega nel
caso della nomina da parte del committente di un responsabile dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili questa sentenza della Corte di Cassazione serve a
dirimerli del tutto. In questa circostanza, inoltre, la suprema Corte ha colto l’occasione
per effettuare una breve ricognizione della normativa vigente in materia di
organizzazione della sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili ed in particolare per rivisitare
puntualmente tutti gli obblighi posti a carico del committente che, così come
più volte ha avuto modo di indicare in precedenti sentenze, è considerato il
deus ex machina ed il principale
organizzatore della sicurezza nei cantieri edili il quale però, per
l’assolvimento dei suoi obblighi, può individuare la figura di un responsabile
dei lavori al quale trasferire tutti o in parte i suoi obblighi fermo restando
che in capo allo stesso committente permane comunque l’obbligo di vigilare
sull’operato del responsabile dei lavori stesso e di controllare che questi
provveda ad assolvere gli stessi puntualmente.
L’evento e l’iter
giudiziario
Il Tribunale ha
condannato il responsabile legale di una società per il delitto di lesioni
colpose in danno di un operaio dipendente di una ditta alla quale aveva
appaltato dei lavori caduto dall’altezza di 10 metri in un lucernaio dopo
essere salito sul tetto del capannone per iniziare alcune operazioni di smantellamento
delle parti in vetro. Allo stesso imputato, quale proprietario dell’immobile e committente dei
lavori da eseguire, era stato addebitato di avere omesso di pianificare la
durata delle fasi delle opere relative allo smantellamento delle lastre di
cemento ed amianto e di rimozione dei vetri, al fine di consentire che esse si
svolgessero in sicurezza, nonché di avere omesso di designare un coordinatore
per l'esecuzione dell'opera, pur trattandosi di lavoro che prevedeva la
presenza di due imprese nel cantiere ed ncora di avere omesso di far redigere
il piano di sicurezza e di coordinamento con la individuazione dei rischi per i
lavoratori.
Al committente
dei lavori, considerate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, è
stata irrogata una pena di euro 400 di multa e lo stesso è stato condannato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, con attribuzione di una
provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000.
Successivamente la
Corte di Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato
estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili. La stessa
Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato non avesse alcuna competenza in
campo edilizio, tenuto conto che avrebbe potuto utilizzare l'ausilio di persone
esperte a cui eventualmente conferire una delega e lo ha ritenuto colpevole di
non aver nominato alcun coordinatore per
l'esecuzione ma un mero responsabile dei lavori privo di espresse deleghe.
Il ricorso alla Cassazione e le
decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza
della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione
sostenendo che, essendo egli del tutto privo di competenza in materia edilizia,
aveva provveduto alla nomina di un responsabile dei lavori e che comunque il
giorno dell’evento infortunistico nel cantiere la ditta appaltatrice doveva
provvedere solo alla lisciatura del pavimento per cui nessuno doveva salire su
tetto, in quanto la rimozione dello stesso ed il suo smaltimento era stato
affidato ad un’altra ditta specializzata concludendo pertanto che il lavoratore
era salito sul tetto di sua iniziativa e senza avere avuto alcun incarico. Questo
era il motivo, secondo l’imputato, per cui sul tetto del capannone non era
presente alcun presidio di sicurezza
per lavori in quota che in ogni caso sarebbe spettato all’impresa
appaltatrice. Il committente ha fatto altresì presente di ignorare ciò che
accadeva in cantiere e di aver comunque nominato un responsabile dei lavori che
non era stato neanche imputato. Il compito di prevedere la durata dei lavori e
di designare il coordinatore per l'esecuzione spettava pertanto con tale nomina
al responsabile dei lavori per cui il committente con tale nomina si era
liberato della responsabilità dei suoi adempimenti.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è
stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato e nel far ciò la stessa Corte
ha colto l’occasione di richiamare brevemente la normativa vigente in materia
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, facente capo all’epoca
dell’infortunio al D. Lgs. n. 494/1996, e ciò facendo ha fornito degli
interessanti indirizzi in merito alla nomina da parte del committente della
figura del responsabile dei
lavori. Nel citato decreto, ha rammentato la Sez. IV, è prevista la figura
del "responsabile dei lavori" che, ai sensi dell'articolo 2, lettera
c) dello stesso decreto, è il soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Quanto ai compiti da svolgere, ha ribadito la
suprema Corte, l'articolo 3 prevede che il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, si devono attenere ai principi e alle misure generali di
tutela di cui al D. Lgs. n. 626/1994, articolo 3, e devono inoltre valutare i
documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) (Piano di sicurezza e
di coordinamento). Infine, ha proseguito la Sez. IV, nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese (come nel caso particolare), anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a nominare
il coordinatore
per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dell'opera.
In merito agli
obblighi del committente la Sez. IV ha fatto presente che l’articolo 6 del D. Lgs. n. 494/1996 prevede che lo stesso è
esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori e che in ogni
caso la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione non esonera lui o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 4, comma 1 (predisposizione dei piani di sicurezza), e articolo 5,
comma 1, lettera a) (controllo del rispetto da parte delle ditte esecutrici di
quanto previsto dai P.O.S.).
Per quanto sopra
detto quindi in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile “
il committente rimane il soggetto obbligato
in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di
sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6, come
modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, atteso che
l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile
dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo". “
Dalla richiamata normativa emerge, quindi”,
ha proseguito la Sez. IV, “
che il
legislatore, nel prevedere l'esonero del committente dalle responsabilità in
materia di sicurezza sul lavoro nel cantiere, lo ha subordinato alla nomina di
un responsabile dei lavori, limitatamente, però, della delega ad esso
conferita. Infatti, alla nomina del responsabile dei lavori
si deve
imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si
attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono
connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della
sfera di competenza attribuitagli”.
“
Il legislatore, in sostanza”, ha
sostenuto ancora la suprema Corte, “
non
ha predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo
stabilito espressamente che l'area di esonero della responsabilità del committente
dipende dal contenuto e dall'estensione dell'incarico conferitogli.
In sintesi, perché operi l'esonero da
responsabilità del committente è necessario che egli nomini un responsabile dei
lavori; che detta nomina sia riferita agli adempimenti da osservarsi in materia
di sicurezza del lavoro;
che sia conferita una delega e specificata la sua
estensione”.
“
Nel caso di specie”, ha concluso la
Corte di Cassazione, “
come si rileva
dalle sentenze di merito, non risulta che al responsabile dei lavori sia stata
data, dall'imputato committente, alcuna delega, pertanto non si è maturato
alcun trasferimento in capo al delegato (responsabile dei lavori) dei poteri e
delle responsabilità originariamente spettanti al delegante (committente). Ne
consegue che il (committente)
è
rimasto il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi
imposti in materia di sicurezza, Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex
articolo 6 rimanendo quindi radicata sul suo capo la posizione di garanzia in
ordine al rispetto delle norme di prevenzione. Ciò anche con riferimento alla
nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, in quanto la
disposizione di cui all'articolo 4 si riferisce ad entrambe le figure del
committente e del responsabile del lavori ed, inoltre, perché nessuna delega è
stata a quest'ultimo conferita con specificazione dei compiti. Ebbene,
nell'esercizio di tali funzioni, come osservato dal giudice del merito, il (committente
) è venuto meno ad essenziali compiti in
materia di sicurezza: ha omesso di redigere o far redigere il Piano di
Sicurezza e di coordinamento che, a norma del Decreto Legislativo n. 494,
articolo 12, è parte integrante del contratto di appalto; ha omesso di
designare il coordinatore per l'esecuzione dell'opera; ha omesso di vigilare
sul rispetto delle misure di sicurezza in corso di esecuzione dei lavori”.
In conclusione quindi
la suprema Corte ha individuato un chiaro nesso causale fra le carenze
preparatorie ed organizzative ed il mancato controllo dell’applicazione delle
misure di sicurezza con l'evento infortunistico verificatori in quanto le
aziende presenti in cantiere non hanno avuto modo di uniformare il loro
comportamento ad un piano
di sicurezza, né di determinare la tempistica dei loro interventi secondo
le indicazioni di un piano di coordinamento per cui il mancato rispetto delle
regole sopra richiamante ha pertanto consentito che la vittima si trovasse a
lavorare sul tetto del capannone senza che fossero state predisposte misure di
sicurezza dopo una attenta valutazione dei rischi.
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