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"SGSL nelle micro imprese: pianificazione e definizione dei compiti"
fonte puntosicuro.it / Sicurezza
20/04/2012 - Con riferimento all’importanza assunta nella normativa vigente dai sistemi di gestione
della sicurezza
(SGSL) e alla necessità per le piccole e medie imprese di un ausilio per
l’adozione di SGSL e per la gestione della sicurezza, torniamo a parlare del
documento “ Check list di
autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
.
Queste
check-list di autovalutazione - elaborate da ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza
degli appalti e la compatibilità ambientale) nell’ambito del Gruppo di Lavoro
interregionale “Sicurezza Appalti” – sono una prima tappa intermedia per
aiutare le imprese verso una corretta “valutazione del grado di applicazione
delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008 e degli elementi
tipici di un SGSL nella propria organizzazione”.
Ci
soffermiamo su alcune indicazioni che si possono trarre dalla check-list in
merito alla
pianificazione e alla
definizione dei compiti e delle
responsabilità.
Il
documento, che vi consigliamo di leggere, riporta per ogni domanda sia le
motivazioni (relative alla normativa), che le sanzioni generate
dall’inadempienza e gli elementi del sistema di gestione che risultano esimenti
ai fini della responsabilità
amministrativa delle imprese.
Riguardo
alla
fase di pianificazione il
documento sottolinea che gli obiettivi generali espressi nella politica della
sicurezza devono tradursi in
obiettivi
specifici.
Si
ricorda in questo caso la
sanzione
(ammenda da 2.000 a 4.000 euro) riferita alla mancata individuazione nel DVR
del programma delle misure di prevenzione e protezione attuate.
Inoltre
sono stati definiti gli obiettivi specifici congruenti con la politica? E per
ogni obiettivo specifico è stato definito un programma di attuazione con tempi,
priorità, ruoli, responsabilità e procedure?
Riguardo
a quest’ultimo punto, importante anche in riferimento alla responsabilità
amministrativa, si ricorda che “gli
obiettivi
di miglioramento sono fondamentali per definire il programma di
miglioramento richiesto dal DVR”.
Estrapoliamo
dal documento altre
indicazioni relative
alla fase di pianificazione.
Ad
esempio è necessario:
-
definire procedure e/o prassi per l’attuazione dei programmi;
-
quantificare gli obiettivi specifici di SSL (es. numero di ore di infortunio
/anno, numero infortuni/anno, ecc.);
-
per la realizzazione degli obiettivi specifici di SSL fare dei piani e/o
programmi, nei quali sono individuate le relative modalità di attuazione (anche
questo è uno degli elementi del sistema di gestione che risultano esimenti ai
fini della responsabilità amministrativa delle imprese);
-
che gli obiettivi ed i relativi piani/programmi per la SSL siano coerenti con i
risultati della valutazione dei
rischi
per la SSL e con le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
-
che le procedure organizzative/operative necessarie alla gestione della
attività dell’azienda comprendano le necessarie indicazioni in materia di
salute e sicurezza;
-
definire obiettivi “di mantenimento” ovvero obiettivi necessari a garantire il
mantenimento, nel tempo, delle misure valutate idonee ed adeguate;
-
definire obiettivi “di miglioramento” ovvero obiettivi necessari a garantire,
nel tempo, il miglioramento dei livelli di sicurezza;
-
che al momento della definizione di ciascun obiettivo siano stati determinati:
il programma con eventuali obiettivi intermedi, ove necessari; i criteri di
valutazione per dimostrarne l’effettivo raggiungimento; le modalità di verifica
dell’effettivo raggiungimento; le risorse assegnate (umane, economiche e di
attrezzature); i lavoratori coinvolti
nella sua realizzazione con i compiti e le responsabilità relative;
-
che il processo di valutazione dei rischi sia stato pianificato;
-
il Ddl, previa consultazione dei lavoratori e/o RLS/RLST, abbia effettuato la
valutazione dei rischi e la predisposizione del Documento di valutazione (sono
varie le sanzioni riportate relativamente a questo punto);
-
che, nell’ipotesi che il datore di lavoro abbia fatto l’autocertificazione
della valutazione dei
rischi
per le aziende con meno di 10 dipendenti, sia stata valutata l'opportunità di
elaborare il DVR (esimente dalla responsabilità amministrativa);
-
sia stato effettuato correttamente il computo dei lavoratori;
-
che nella pianificazione del SGSL siano stati presi in considerazione anche
eventuali lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi, lavoratori di
imprese subappaltatrici e visitatori occasionali;
-
che i risultati della pianificazione siano documentati;
-
che l’azienda abbia stabilito e mantenga aggiornate le procedure per
identificare le possibili situazioni di emergenza e per rispondere attivamente
al verificarsi di tali situazioni, per prevenire e limitare al massimo la
probabilità del verificarsi di infortuni o malattie professionali (esimente
dalla responsabilità
amministrativa);
-
che l’azienda abbia predisposto piani e procedure per la gestione delle
emergenze;
-
che l’azienda abbia riesaminato e revisionato in base all’esperienza acquisita
tali piani e procedure;
-
che questo riesame sia stato effettuato dopo il verificarsi di un’emergenza;
-
che l’organizzazione effettui periodicamente, prove delle sue procedure di
emergenza.
Inoltre
nella
valutazione del rischio il DdL
ha:
- “definito le modalità di tenuta e di
periodico aggiornamento?
- tenuto conto sia dell’attività lavorativa
ordinaria che di quella straordinaria, comprese le situazioni di emergenza?
- tenuto conto delle interferenze con le
attività lavorative
svolte del personale che ha accesso al luogo di lavoro (inclusi lavoratori con
contratto atipico, ecc.)?
- tenuto conto di tutto il personale (inclusi
fornitori, visitatori, ecc.), che ha accesso al luogo di lavoro?
- tenuto conto dei luoghi di lavoro e dei
metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle
sostanze utilizzate (sia quelle proprie dell’azienda sia quelle che vengono
fornite da ditte esterne)?
- identificato le misure di prevenzione e
protezione adottate per il controllo dei rischi, incluse quelle previste da
specifiche norme di legge?”.
Senza
dimenticare - anche questo è un punto “esimente dalla responsabilità
amministrativa” - che
devono essere
pianificate le seguenti attività:
- “identificazione, accesso, adeguamento e
diffusione di prescrizioni di legge, regolamenti e accordi sottoscritti che
trovano applicazione nella realtà aziendale specifica;
- definizione e adozione delle misure di
prevenzione e protezione;
- introduzione e/o modifiche di macchine,
impianti, posti e cicli di lavoro, processi produttivi, sostanze e preparati
pericolosi utilizzati tenendo conto degli aspetti di SSL;
- gestione delle emergenze;
- gestione della documentazione del SGSL (es.
DVR, procedure, manuali d’uso e manutenzione, schede di sicurezza, ecc.);
- informazione, formazione e addestramento;
- coinvolgimento del personale e/o dei suoi
rappresentanti;
- comunicazione interna ed esterna;
- realizzazione delle misure di controllo;
- monitoraggio delle prestazioni e del sistema
e la sua effettuazione;
- definizione e attuazione di azioni preventive
e correttive;
- riesame del SGSL”.
Infine
riportiamo brevemente le domande della check-list relative alla
definizione dei compiti e delle
responsabilità:
-
sono state definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e
sicurezza?
-
è stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
(RSPP) o, in alternativa, i compiti del RSPP sono svolti direttamente dal
datore di lavoro?
-
sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza?
-
è stato nominato il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
-
la definizione delle responsabilità in materia di sicurezza tiene conto delle
competenze professionali e ruoli dei singoli lavoratori nel sistema
organizzativo aziendale?
-
la definizione dei ruoli e compiti in materia di sicurezza è stata comunicata
ai lavoratori?
-
il personale è informato su chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici
(RSPP, RLS/RLST, Responsabili e addetti per le emergenze, Medico competente, se
previsto)?
-
la definizione dei compiti e ruoli in materia di sicurezza è stata condivisa ed
accettata dai lavoratori e/o RLS/RLST?
-
il Datore di Lavoro ha individuato all’interno dell’azienda un soggetto, dotato
di adeguata capacità ed autorità a cui affidare in tutto o in parte il compito
di coordinare e verificare il SGSL? Il documento ricorda che generalmente nelle
aziende di piccole dimensioni il gestore del SGSL coincide con il RSPP.
“Tuttavia, non è stata fatta una stretta correlazione tra il ‘gestore’ del SGSL
con l’RSPP perché si potrebbe verificare il caso che il DdL svolga le funzione
del servizio di prevenzione e protezione e che, magari, affidi il SGSL ad
un’altra persona più esperta, ad esempio il responsabile SGQ”;
-
i compiti in materia di prevenzione sono stati documentati e formalizzati
secondo le modalità in essere nell’organizzazione e secondo quanto disposto
dalle leggi vigenti?
-
il datore di lavoro ha assunto la responsabilità di effettuare la valutazione
dei rischi? E di definire la struttura organizzativa, compresa la designazione
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e
l’assegnazione delle connesse responsabilità?
Senza
dimenticare che il
vertice aziendale
(titolare o dirigente) deve assumere la responsabilità di definire:
-
la politica del SGSL;
-
gli obiettivi di mantenimento e di miglioramento;
-
le risorse, incluse quelle tecniche ed economiche, finalizzate alla
realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi.
Istituto
per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di
autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”,
documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza
Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato
PDF, 683 kB).
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