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"Pianificazione paesaggistica, il parere delle Regioni"
fonte Regioni - www.regioni.it / Ambiente
24/04/2012 - La Conferenza delle Regioni ha approvato il 19 aprile un “
Documento sulle problematiche aperte sulla pianificazione paesaggistica regionale”, chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto con il Ministero dei beni culturali.
Le Regioni, si legge nel documento approvato, ritengono che la situazione della pianificazione e gestione del paesaggio appare per molti aspetti preoccupante, soprattutto a seguito delle recenti modifiche legislative introdotte dal d.l. 70/2011 al codice dei beni culturali e del paesaggio.
La prima preoccupazione attiene alla lentezza con cui procede l'attuazione della parte del Codice che affida alle Regioni il compito di redigere piani paesaggistici al fine di assicurare adeguata conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (articolo 135).
In particolare, le Regioni ritengono che la modifica introdotta all’art. 146, c. 5, d.lgs. 42/2004 dall’art. 4, c. 16, lett. e), n. 2), del d.l. 70/2011 - che prevede, in presenza di specifiche prescrizioni d’uso dei beni vincolati e di strumenti urbanistici validati dal MiBAC, il raddoppio del termine (da quarantacinque a novanta giorni) per l’espressione del parere del Soprintendente – finisca per dilatare in misura fortemente penalizzante i termini del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Ciò avviene in controtendenza con l’evoluzione normativa avviata dall’approvazione della legge n. 241/1990, introducendo un vero e proprio freno sia all’attività di pianificazione paesaggistica intrapresa ormai da tempo dalle regioni, sia all’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
La versione contenuta nel d.l. 70/2011, fortemente contestata dalle Regioni nella fase di conversione in legge, raddoppiando i termini per la verifica ministeriale, pare quasi voler sottolineare la subalternità nei confronti del Ministero degli enti delegati, ritenendoli inadeguati ad esprimere valutazioni paesaggistiche anche in presenza di specifici atti di pianificazione in materia elaborati e/o verificati congiuntamente.
Le Regioni ritengono infine che l’attività di pianificazione paesaggistica non possa prescindere da una forte condivisione a livello locale delle scelte effettuate, che può essere garantita solo da una decisa riduzione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Le Regioni, si legge nel documento approvato, ritengono che la situazione della pianificazione e gestione del paesaggio appare per molti aspetti preoccupante, soprattutto a seguito delle recenti modifiche legislative introdotte dal d.l. 70/2011 al codice dei beni culturali e del paesaggio.
La prima preoccupazione attiene alla lentezza con cui procede l'attuazione della parte del Codice che affida alle Regioni il compito di redigere piani paesaggistici al fine di assicurare adeguata conoscenza, salvaguardia, pianificazione e gestione in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono (articolo 135).
In particolare, le Regioni ritengono che la modifica introdotta all’art. 146, c. 5, d.lgs. 42/2004 dall’art. 4, c. 16, lett. e), n. 2), del d.l. 70/2011 - che prevede, in presenza di specifiche prescrizioni d’uso dei beni vincolati e di strumenti urbanistici validati dal MiBAC, il raddoppio del termine (da quarantacinque a novanta giorni) per l’espressione del parere del Soprintendente – finisca per dilatare in misura fortemente penalizzante i termini del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Ciò avviene in controtendenza con l’evoluzione normativa avviata dall’approvazione della legge n. 241/1990, introducendo un vero e proprio freno sia all’attività di pianificazione paesaggistica intrapresa ormai da tempo dalle regioni, sia all’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
La versione contenuta nel d.l. 70/2011, fortemente contestata dalle Regioni nella fase di conversione in legge, raddoppiando i termini per la verifica ministeriale, pare quasi voler sottolineare la subalternità nei confronti del Ministero degli enti delegati, ritenendoli inadeguati ad esprimere valutazioni paesaggistiche anche in presenza di specifici atti di pianificazione in materia elaborati e/o verificati congiuntamente.
Le Regioni ritengono infine che l’attività di pianificazione paesaggistica non possa prescindere da una forte condivisione a livello locale delle scelte effettuate, che può essere garantita solo da una decisa riduzione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
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