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"Gas fluorurati, arriva il nuovo decreto esecutivo"
fonte www.insic.it / Normativa
02/05/2012 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, il
decreto 43/2012
recante attuazione del
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Nell’articolo 1 l’atto individua le autorità competenti per questi gas e le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese che trattano con questi. Inoltre, il decreto 43/2012 identifica le procedure per la designazione degli organismi di attestazione e le modalità per il rilascio dei certificati provvisori, ai sensi del Regolamento 842/2006.
Fra le finalità del decreto esecutivo, troviamo l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006.
In particolare, scorrendo il decreto segnaliamo, all’articolo 8, il riferimento all’obbligo di iscrizione al Registro, di prossima istituzione, che l'organismo di certificazione dovrà tenere per verificare la posizione di una persona o un'impresa certificate. Il Registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione e deve essere conservato per almeno 5 anni.
All’articolo 9 c’è invece l’obbligo di certificazione e attestazione per le persone che svolgono le attività definite all'articolo 8 dello stesso decreto 43/2012.
L’obbligo vale anche per le imprese che possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b).
All’articolo 10, invece, è regolato il sistema dei certificati provvisori di cui possono avvalersi le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). La scadenza del certificato provvisorio è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1.
Agli articoli 11 e 12 è fissato il sistema delle Deroghe transitorie e delle Eccezioni agli obblighi di certificazione riportati all’articolo 9.
Invece, all’articolo 13 viene fatto esplicito riferimento al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente. Si tratta di un Registro telematico nazionale la cui gestione è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.
Nell’articolo 1 l’atto individua le autorità competenti per questi gas e le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese che trattano con questi. Inoltre, il decreto 43/2012 identifica le procedure per la designazione degli organismi di attestazione e le modalità per il rilascio dei certificati provvisori, ai sensi del Regolamento 842/2006.
Fra le finalità del decreto esecutivo, troviamo l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006.
In particolare, scorrendo il decreto segnaliamo, all’articolo 8, il riferimento all’obbligo di iscrizione al Registro, di prossima istituzione, che l'organismo di certificazione dovrà tenere per verificare la posizione di una persona o un'impresa certificate. Il Registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione e deve essere conservato per almeno 5 anni.
All’articolo 9 c’è invece l’obbligo di certificazione e attestazione per le persone che svolgono le attività definite all'articolo 8 dello stesso decreto 43/2012.
L’obbligo vale anche per le imprese che possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b).
All’articolo 10, invece, è regolato il sistema dei certificati provvisori di cui possono avvalersi le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b). La scadenza del certificato provvisorio è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1.
Agli articoli 11 e 12 è fissato il sistema delle Deroghe transitorie e delle Eccezioni agli obblighi di certificazione riportati all’articolo 9.
Invece, all’articolo 13 viene fatto esplicito riferimento al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente. Si tratta di un Registro telematico nazionale la cui gestione è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.
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