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"Uscite di emergenza: indicazioni per tornelli e porte scorrevoli"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

04/05/2012 - Le vie e uscite di emergenza sono un importante elemento di prevenzione più volte ribadito all’interno del Decreto legislativo 81/2008 e del Decreto del Ministro dell’Interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
E alle vie e uscite di emergenza il D.Lgs. 81/2008 dedica il punto 1.5 dell’Allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro”, che, ad esempio, riporta le seguenti indicazioni:

(...)
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti dei lavoratori in azienda, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
(...)

n relazione ad una serie di richieste di chiarimenti pervenuti alle strutture dei VV.F. e proprio per armonizzare e rendere conformi alcune particolari vie di esodo a quanto richiesto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha recentemente diffuso due diverse circolari.
 
La circolare protocollo n. 0004962 del 4 aprile 2012 ha come oggetto “ Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante ‘tornelli’” e segnala che “i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli”.
Tuttavia “in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l’esodo previsto”, con la circolare si specificano “le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza”.
Si sottolinea tra l’altro, che i tornelli “possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave” e dunque, con riferimento al punto 1.5.7 dell’allegato IV del Testo Unico, possono sorgere “ problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza)”.
 
Di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Dipartimento ritiene che “nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:
1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;
3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento”.
 
La seconda circolare protocollo n. 0004963 del 4 aprile 2012 ha invece per oggetto “ Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di ‘dispositivi di apertura automatici ridondanti’”.
 
Anche in questo caso “considerato che le porte scorrevoli orizzontalmente (utilizzate quando si possano determinare pericoli per passaggi di mezzi o per altre cause) non si aprono nel verso dell'esodo, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.6 dell'allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza)”.
 
A questo riguardo il Dipartimento, sempre di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che tali porte scorrevoli orizzontalmente “munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti rispettano entrambe le esigenze summenzionate alle seguenti condizioni:
- il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso dell’esodo, atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone, il movimento di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. Per garantire comunque la presenza del segnale di rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all’altro;
- in caso di guasto di uno di tali dispositivi di rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve essere generato un segnale di allarme che determini il blocco in apertura completa della porta fino alla rimozione del guasto;
- deve inoltre essere sempre presente un dispositivo manuale di apertura posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo, che consenta l’immediata apertura della porta in caso di necessità;
- in caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa”.
 
Anche la circolare n. 4963 riporta, tra le condizioni minime, un’idonea informazione al personale e al pubblico, ad esempio in relazione all’ubicazione e all’azionamento dei dispositivi manuali di apertura e alla apposita segnaletica e cartellonistica “posta in prossimità delle porte” in oggetto.
 
 
 



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