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"Procedure tecniche per il sollevamento di persone con attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
14/05/2012 - Successivamente alla Lettera
circolare del 10 febbraio 2011, con cui il Ministero del Lavoro ha reso
noto il parere della Commissione consultiva permanente sul concetto di “
eccezionalità” relativo al sollevamento
di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, il Comitato 8 “Attrezzature
di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale” della Commissione Consultiva
ha portato a termine la redazione delle “
Procedure
tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non
previste a tal fine”.
Tali
procedure, approvate nella
seduta della
Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012, costituiscono
indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire
ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle
attrezzature nei casi indicati.
Il
documento ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 proibisce,
come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è
stata progettata.
Tuttavia
tale uso è ammesso “a titolo eccezionale” (punto 3.1.4 dell'allegato VI D.Lgs. 81/2008)
nei casi previsti dal parere del 10 febbraio 2011 della Commissione
Consultiva a condizione “che vengano
prese adeguate misure di sicurezza
conformemente a disposizioni di buona tecnica”.
È
stato dunque necessario “fornire specifiche
procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di
persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento”.
In
questo senso il documento si propone “di offrire una guida per il datore di
lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione
Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli
elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali,
limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità,
allegato.
In
particolare le uniche
attrezzature
oggetto del presente documento “sono le attrezzature per il sollevamento di persone
(piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di
sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa
come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru o
posizionate sulle forche di un carrello” (nel documento sono presenti immagini
esplicative).
Tuttavia
si ribadisce che “le attrezzature non assemblate con la macchina di
sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di
materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente
escluse dal campo di applicazione della
direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
1)
come ‘
attrezzature intercambiabili’
in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n.
2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2,
comma 2, lettera b));
2) come ‘
accessori
di sollevamento’ essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art.
2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva
macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d))”.
E,
per quanto detto, “questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di
persone non può recare la marcatura CE”.
Veniamo
alle
indicazioni tecnico-procedurali.
Intanto
“prima di sollevare
persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare
l’effettiva sussistenza dei presupposti
di eccezionalità di cui al parere”, allegato al documento in oggetto,
occorre “valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito
trattati distintamente per carrelli e per gru. Nei casi di cui sopra è
possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il
loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in
sicurezza”.
È
dunque “assolutamente vietato” sollevare invece persone “direttamente su
forche, pallet o altri supporti di fortuna”.
L’eventuale
impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per
il solo sollevamento materiali “richiede che il datore di lavoro
valuti i rischi legati al sollevamento
persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali
non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza”.
Il
documento riporta brevemente i
principali
aspetti che devono essere presi in considerazione
dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente
questa tipologia di attrezzature di lavoro.
Ad
esempio con riferimento alle
caratteristiche
delle attrezzature di lavoro:
-
“stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova
configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di
sollevamento;
-
accesso alla cesta/cestello;
- stato di manutenzione e conservazione
dell’attrezzatura di lavoro;
-
corretta installazione della cesta/cestello;
-
protezione contro il rischio di contatto con organi mobili”.
Con
riferimento all’
ambiente di lavoro:
-
“idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità
del suolo, adeguata visibilità etc.);
-
delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non
coinvolto;
-
condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri
ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc…);
-
individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture
fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
-
rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
-
predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti”.
E
al
personale e modalità di utilizzo
delle attrezzature di lavoro:
-
“individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere
il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze
da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
-
mettere a disposizione dispositivi
di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le
cadute dall’alto;
-
recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
-
nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
-
impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
-
garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole
comunicazione;
-
utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica
vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
-
limitazione della velocità di sollevamento”.
Concludiamo
ricordando che nel documento due paragrafi sono dedicati alle specifiche indicazioni
per gru e carrelli.
Ad
esempio riguardo alle gru sono riportate le
prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO
12480 Allegato C.
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