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"Procedure tecniche per il sollevamento di persone con attrezzature"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

14/05/2012 - Successivamente alla Lettera circolare del 10 febbraio 2011, con cui il Ministero del Lavoro ha reso noto il parere della Commissione consultiva permanente sul concetto di “ eccezionalità” relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, il Comitato 8 “Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale” della Commissione Consultiva ha portato a termine la redazione delle “ Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”.
 
Tali procedure, approvate nella seduta della Commissione consultiva permanente del 18 aprile 2012, costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi indicati.

Il documento ricorda che il Decreto legislativo 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata.
Tuttavia tale uso è ammesso “a titolo eccezionale” (punto 3.1.4 dell'allegato VI D.Lgs. 81/2008) nei casi previsti dal parere del 10 febbraio 2011 della Commissione Consultiva  a condizione “che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica”.
 
È stato dunque necessario “fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento”.
In questo senso il documento si propone “di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.
 
In particolare le uniche attrezzature oggetto del presente documento “sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru o posizionate sulle forche di un carrello” (nel documento sono presenti immagini esplicative).
 
Tuttavia si ribadisce che “le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:
1) come ‘ attrezzature intercambiabili’ in quanto non modificano la destinazione d’uso della macchina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n.
 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b));
 2) come ‘ accessori di sollevamento’ essendo parte integrante del carico ai sensi dell’art.
 2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d))”.
E, per quanto detto, “questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE”.
 
Veniamo alle indicazioni tecnico-procedurali.
 
Intanto “prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere”, allegato al documento in oggetto, occorre “valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru. Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza”.
È dunque “assolutamente vietato” sollevare invece persone “direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna”.
 
L’eventuale impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali “richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza”.
 
Il documento riporta brevemente i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro.
Ad esempio con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature di lavoro:
- “stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
- accesso alla cesta/cestello;
 - stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura di lavoro;
- corretta installazione della cesta/cestello;
- protezione contro il rischio di contatto con organi mobili”.
 
Con riferimento all’ ambiente di lavoro:
- “idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
- delimitazione della zona di intervento e divieto d’accesso al personale non coinvolto;
- condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc…);
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
- predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti”.
 
E al personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro:
- “individuare la configurazione adatta all’intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
- mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall’alto;
- recupero dell’operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
- nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capo manovra;
- impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
- garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
- utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
- limitazione della velocità di sollevamento”.
 
Concludiamo ricordando che nel documento due paragrafi sono dedicati alle specifiche indicazioni per gru  e carrelli.
Ad esempio riguardo alle gru sono riportate le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C.
   

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