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"La valutazione dei rischi delle macchine: rischi palesi e occulti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/05/2012 -
La sentenza della Corte di
Cassazione del 7 settembre 2011 chiarisce ancora una volta che il datore di
lavoro è responsabile di mettere a disposizione dei lavoratori macchine sicure,
non potendosi limitare a dare fiducia (incondizionata) alla certificazione
delle stesse. Il caso è emblematico: un palese difetto del sistema di comando
“a due mani” (in sostanza il doppio pulsante poteva essere azionato con una
mano sola e con l’altra mano si poteva raggiungere una zona pericolosa), unito
ad una prassi diffusa di uso non corretto della macchina, hanno portato ad un
infortunio, per il quale il datore di lavoro è da ritenersi responsabile (così
dice appunto la sentenza).
La
sentenza è stata descritta e commentata nel numero di PuntoSicuro del 2 maggio
2012, quindi non intendiamo riprendere le considerazioni generali. Vorremmo
invece esplorare un quesito che su questo tema rende difficile il compito di
valutazione del datore di lavoro:
su una macchina
marcata CE quali rischi devo valutare, ed eventualmente ridurre con
interventi tecnici o organizzativi?
Dal
1999 (D.Lgs. 359/99) sino al 2008 (D.Lgs. 81/2008) avremmo risposto: tutti o
quasi. Oggi invece dobbiamo fare un distinguo fra i rischi palesi (così detti
per prassi) e quelli occulti. Ribadiamo che ci riferiamo al caso di macchine
marcate CE.
La
modifica apportata dal Testo unico alla legislazione previgente risulta
piuttosto rilevante e separa i requisiti a cui devono essere conformi le attrezzature
di lavoro a seconda che le stesse siano state fabbricate in ottemperanza ai
requisiti di direttive di prodotto comunitarie o meno. Tutto ciò è chiarito
dall’articolo 70 che richiama due allegati, uno, il VI, che si applica a tutte
le attrezzature, l’altro, il V, cui devono essere conformi solo le attrezzature
fabbricate non in ottemperanza a direttive comunitarie di prodotto.
In
aggiunta l’articolo 71 precisa che il datore di lavoro, nella scelta delle
attrezzature, deve tenere conto dell’uso che se ne andrà a fare, dei rischi
presenti nell’ambiente di destinazione, dei rischi propri delle attrezzature e
di eventuali interferenze con altre attrezzature presenti nell’ambiente di
destinazione. Per la verità non si parla esplicitamente di valutazione dei
rischi, ma ci domandiamo come altro si possa procedere per tenere conto di
quanto indicato dall’articolo 71. Ma è necessario definire il limite di questa
valutazione.
Dopo
quasi dieci anni durante i quali ci siamo spesi per chiarire che il datore di
lavoro doveva considerare nella sua valutazione anche l’affidabilità dei
sistemi di comando, così come altri aspetti rigorosamente tecnici che erano già
previsti dal DPR 547/55, ora ci troviamo a vedere tutti questi requisiti
tecnici raccolti, con piccolissime modifiche, nell’allegato V, quindi riferiti
solo alle attrezzature non marcate CE o comunque dichiarate conformi dal
fabbricante a direttive di prodotto. E questo risponde, a nostro avviso, a una
considerazione ragionevole sulla capacità tecnica delle aziende utilizzatrici di
attrezzature che non era probabilmente ben valutata nella legislazione
previgente. Ma quindi quale conformità deve ricercare il datore di lavoro?
Leggendo l’articolo 70 verrebbe da rispondere: all’allegato VI. E naturalmente
deve effettuare la valutazione
dei rischi.
Cosa
prevede dunque l’allegato VI? Sostanzialmente requisiti inerenti
l’installazione e l’uso, ma non requisiti tecnici inerenti la progettazione e
la fabbricazione delle attrezzature. Quindi viene da pensare che l’ambito di
competenza del datore di lavoro, sempre in relazione alle attrezzature marcate
CE o comunque dichiarate conformi a direttive di prodotto, non debba estendersi
agli aspetti progettuali e costruttivi.
In altri termini i
rischi di cui deve occuparsi il datore di lavoro sono quelli che un buon
tecnico, non particolarmente specializzato sulla normativa tecnica inerente le
macchine, ma assolutamente competente sul funzionamento e sull’uso delle
macchine, può rilevare osservando la attrezzatura, l’ambiente di installazione
e l’utilizzo che ne viene fatto.
Vorremmo
sottolineare che quando parliamo di un buon tecnico intendiamo una persona
realmente competente come può essere un manutentore o un utilizzatore esperto,
oltre che, evidentemente, un esperto di sicurezza che conosce bene le macchine
di cui si parla. La mancanza di tali competenze all’interno della azienda non
esime certo il datore di lavoro dall’effettuare la doverosa valutazione
ricercando le competenze mancanti all’esterno.
Cosa
resta escluso? Tutto ciò che sono aspetti strutturali, affidabilità dei sistemi
di sicurezza ecc. sono da considerarsi esclusi. A meno che non siano tanto
macroscopicamente evidenti da emergere chiaramente anche da una analisi tecnica
non particolarmente approfondita. O che non emergano per effetto di una
anomalia, di un mancato infortunio, di un guasto o comunque di un evento
assolutamente evidente. Per esempio se in una occasione aziono il pulsante di
emergenza di una macchina e questa non si ferma, a questo punto il rischio
occulto diventa palese e devo certamente, come datore di lavoro,
approfondire la questione e trovare un rimedio.
Quello
che vogliamo ribadire è che non è assolutamente sostenibile che il datore di
lavoro sia mallevato dalle sue responsabilità per il fatto che una attrezzatura
è marcata CE, ma invece si può discutere, e si deve, sul livello di
approfondimento che le valutazioni di conformità e dei rischi del datore di
lavoro devono avere sulle attrezzature marcate CE e su quelle non dichiarate
conformi a direttive di prodotto. Comunque questa considerazione non mette in
discussione il fatto che la valutazione debba essere effettuata da una persona
tecnicamente competente, in grado di identificare i rischi e di trovare
soluzioni idonee per mitigarli o controllarli.
Tutto
ciò premesso, a nostro avviso la soluzione, per le attrezzature dichiarate
conformi alle direttive di prodotto, è quella riportata sopra in forma
sottolineata. Per le altre è necessario entrare approfonditamente nel merito tecnico secondo quanto previsto dall’allegato V.
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