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"Settore trasporti: rinviata l'applicazione del Testo Unico"
fonte www.insic.it / Normativa
17/05/2012 - Il
decreto legge 57/2012,
oltre a dettare il rinvio della autocertificazione della valutazione
dei rischi, contiene importanti riferimenti alla salute e sicurezza nel
settore dei trasporti.
In vista della prossima abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Testo unico di Sicurezza, il decreto legge 57/2012 modifica questo articolo facendo salva l’applicazione della normativa di settore, in attesa della emanazione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 3.
Nel comma 2 dell'articolo 3 del Testo Unico di Sicurezza si prevedeva, infatti, l’emanazione di decreti ministeriali che avrebbero dovuto dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal D.Lgs. 81/2008, e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 271/99, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 272/99, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 298/99, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
In attesa dell'emanazione dei decreti di coordinamento, resta quindi salva l'applicazione della disciplina di settore indicata.
In vista della prossima abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Testo unico di Sicurezza, il decreto legge 57/2012 modifica questo articolo facendo salva l’applicazione della normativa di settore, in attesa della emanazione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 3.
Nel comma 2 dell'articolo 3 del Testo Unico di Sicurezza si prevedeva, infatti, l’emanazione di decreti ministeriali che avrebbero dovuto dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina recata dal D.Lgs. 81/2008, e la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 271/99, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 272/99, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 298/99, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
In attesa dell'emanazione dei decreti di coordinamento, resta quindi salva l'applicazione della disciplina di settore indicata.
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