News
"Il regolamento per la salute e sicurezza degli uffici all'estero"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/05/2012 - Tra alcuni giorni, il 22 maggio 2012, entrerà in vigore il Decreto
ministeriale n. 51 del 16 febbraio 2012, “Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
”.
Tale
provvedimento attuativo fa
riferimento a quanto predisposto dal Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che all’articolo 3, comma 2,
indica che
nei riguardi (...) degli
uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (...) le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze
connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (...) con
decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dai Ministri competenti.
Il
nuovo regolamento si applica dunque agli
uffici
all'estero - incluse le unità tecniche locali in quanto articolazioni degli
stessi uffici - con riferimento, ad esempio, a rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituti italiani di cultura.
Riguardo
a questi ultimi il regolamento si applica se gli stessi istituti “sono
considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle
rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici
consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta
salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nei
principi generali del regolamento si
indica che “la disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli
uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e
comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformità della tutela, di
prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei
fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del
personale”.
Il
regolamento tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del
segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata,
nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle eventuali
aree protette e riservate.
Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro negli uffici all’estero è considerato datore di lavoro il
capo dell'ufficio.
Tale datore
di lavoro “adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale
eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realtà
geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il
presente regolamento detta poi specifiche disposizioni per
due aree di lavoro diverse: gli uffici con sede negli Stati
dell’Unione Europea e gli uffici situati in paesi che non appartengono
all’Unione Europea.
Nel
primo caso si applica la
normativa
locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
In
questo caso si “ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e
del dirigente”, ove si sia ottemperato a tali disposizioni locali.
Resta
tuttavia fermo l'obbligo di nominare il medico
competente con le modalità stabilite dall'articolo 6 del regolamento.
L’articolo
6 indica che “il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati
dell'Unione Europea nomina quale medico
competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e
requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale,
convenzionata con l'Ufficio all'estero”. Il comma 2 dell’articolo riporta inoltre
le indicazioni per eventuali ricorsi “avverso i giudizi del medico competente”.
Per
l’altra area di applicazione del regolamento, relativa agli
uffici situati in paesi che non
appartengono alla Comunità Europea, bisogna fare un’ulteriore
distinzione.
Agli
uffici aventi sede in Stati dotati di una normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, “si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
In
questo caso in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'
obbligo:
-
“di effettuare la valutazione dei rischi;
-
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione
incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi
restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente
assolti se le autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte
certificazioni;
-
di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 (Medico
competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea, ndr)
del presente regolamento;
-
di nominare il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione con le modalità stabilite dall'articolo 9 del
presente regolamento”.
Agli
uffici aventi invece sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non
dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro “si
applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo
conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica,
antisismica, antincendio e di primo soccorso”.
Anche
in questo caso in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
-
“di effettuare la valutazione dei rischi;
-
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione
incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi
restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le
autorità locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
-
di nominare il medico competente con le modalità stabilite dall'articolo 7 del
presente regolamento;
-
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le
modalità stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento”.
Concludiamo
ricordando che – come indicato all’articolo 9 in relazione alla
nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (obbligo non delegabile del datore di lavoro) – il
datore nomina quale responsabile “un dipendente di ruolo in possesso dei
requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente,
ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di
prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo
svolgimento dell'attività istituzionale delle sedi all'estero”.
Se
nel medesimo edificio insistano uffici diversi “è data facoltà ai capi dei
diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi”.
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 -Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 -Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1124 volte.
Pubblicità