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"Pneumatici fuori uso: ecco i nuovi contributi ambientali"
fonte www.insic.it / Normativa
18/05/2012 - Un
decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente del 26 aprile scorso, pubblicato sul sito ministeriale, ha approvato i
nuovi importi del contributo ambientale per la gestione dei pneumatici fuori uso, derivante dalla demolizione dei veicoli a fine vita.
I nuovi importi da riscuotere da parte dei rivenditori di veicoli, sono differenziati in base a quanto previsto nella tabella riportata all’articolo 1 del decreto direttoriale del 26 aprile 2011. Il contributo varia per tipologia di pneumatico (dalla A alla D, come identificati dal D.M. 82/2011). Ogni pneumatico ha un proprio peso (espresso in Kg) ed è associato a determinate categorie di veicoli, classificati in base alle disposizione del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992).
I rivenditori dei veicoli possono riscuotere il contributo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto 26 aprile 2012 sul sito internet del Ministero Ambiente, avvenuta in data 26 aprile.
Il decreto direttoriale è stato poi ulteriormente rettificato dal decreto direttoriale dell’11 maggio 2012 che ha modificato la tabella 1 indicando la nuova classificazione dei veicoli ai sensi del decreto 31 gennaio 2003, che recepisce la direttiva 2002/24/CE.
La modifica interessa le categorie di veicoli nelle categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1 (riferite ai pneumatici di tipologia A, ai sensi del D.M. 82/2011) che vengono riclassificate come L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1.
I nuovi importi da riscuotere da parte dei rivenditori di veicoli, sono differenziati in base a quanto previsto nella tabella riportata all’articolo 1 del decreto direttoriale del 26 aprile 2011. Il contributo varia per tipologia di pneumatico (dalla A alla D, come identificati dal D.M. 82/2011). Ogni pneumatico ha un proprio peso (espresso in Kg) ed è associato a determinate categorie di veicoli, classificati in base alle disposizione del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992).
I rivenditori dei veicoli possono riscuotere il contributo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto 26 aprile 2012 sul sito internet del Ministero Ambiente, avvenuta in data 26 aprile.
Il decreto direttoriale è stato poi ulteriormente rettificato dal decreto direttoriale dell’11 maggio 2012 che ha modificato la tabella 1 indicando la nuova classificazione dei veicoli ai sensi del decreto 31 gennaio 2003, che recepisce la direttiva 2002/24/CE.
La modifica interessa le categorie di veicoli nelle categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1 (riferite ai pneumatici di tipologia A, ai sensi del D.M. 82/2011) che vengono riclassificate come L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, O1.
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