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"Sull’esonero del PSC per lavori da eseguire in cantiere con immediatezza"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
28/05/2012 -
Commento a cura di G. Porreca.
La sentenza si riferisce alla disposizione di legge prevista dal
D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 vigente all’epoca dei fatti posti all’esame della
suprema Corte in base alla quale non è obbligatorio redigere il piano
di sicurezza e di coordinamento nei cantieri temporanei o mobili nel caso
in cui l’esecuzione immediata dei lavori è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.
Secondo quanto emerge da questa sentenza della suprema Corte
l’esonero dalla elaborazione del PSC si applica allorquando i lavori per “somma
urgenza” vanno non solo avviati ma anche completati nell’immediatezza decadendo
tale esonero nel caso in cui gli stessi lavori per qualunque motivo vengano
sospesi allorquando subentra la necessità di adottare in pieno tutte quelle
cautele e tutte quelle garanzie di
sicurezza che le disposizioni di legge richiedono di norma.
Il fatto
Il Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena di
500,00 euro di ammenda per ciascuna delle contravvenzioni contestate e il
dirigente responsabile dell’area tecnica di un Comune alla pena di 300,00 euro
di ammenda con pena condizionalmente sospesa e non menzione della condanna. Al legale
rappresentante della società erano state contestate diverse contravvenzioni al
D.P.R. n. 164 del 1956, al D.P.R. n. 547
del 1955 e al D. Lgs. n. 626 del 1994 accertate a seguito del ribaltamento di
un ponteggio installato in aderenza alla facciata di una scuola media durante
alcuni lavori di ristrutturazione mentre al dirigente responsabile dell'area
tecnica del Comune era stata contestata la contravvenzione prevista dagli
articolo 6 e 5 del D. Lgs. n. 494 del
1996.
Era stato accertato, altresì, che la società della quale
l’imputato era responsabile legale aveva provveduto a realizzare il ponteggio
destinato a consentire con procedura di “somma urgenza" i lavori che il
Comune aveva appaltato ad un’altra società per la messa in sicurezza
dell'edificio scolastico dal quale nei giorni precedenti erano caduti
calcinacci e altro materiale. Era stato accertato, ancora, che la struttura
realizzata era costituita da più ponteggi sovrapposti e protetti da grandi teli
di nylon e che nel corso di una giornata di forte vento i ponteggi stessi
avevano vinto la resistenza degli ancoraggi e si erano sganciati fino a
collassare in strada travolgendo vetture e motorini e ferendo leggermente un
pedone in transito. Era stato ancora provato, anche sulla base delle risultanze
della consulenza d'ufficio, che, contrariamente al progetto redatto per il
ponteggio, il materiale utilizzato risultava di tipo misto, con elementi aventi
resistenze diverse e in alcuni casi usurati, che i punti di cerniera erano
stati realizzati senza collegamenti, che l'altezza complessiva era maggiore del
previsto, superando l'altezza del cornicione con una struttura non dotata di ancoraggi,
che l'apposizione dei teloni di facciata non era prevista dal progetto e che
infine difettava la cautela della messa a terra.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione del Tribunale entrambi gli imputati hanno
proposto ricorso tramite i rispettivi legali. Il rappresentante legale della
società ha lamentato di non essere stato assolto, "per non avere commesso
il fatto", in quanto il ponteggio era stato posizionato per fronteggiare
una situazione di assoluta urgenza e quindi consegnato alla ditta appaltatrice,
che ne era divenuta unica responsabile, al fine di eseguire immediati interventi
che poi non sono stati eseguiti per mesi fino a che una tromba d'aria che ha
colpito la città ne ha causato il crollo. Il dirigente tecnico dal canto suo ha
lamentata una errata applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 in quanto l'articolo
12 comma 6 dello stesso decreto esclude l'obbligo di adottare il piano di
sicurezza e coordinamento dei lavori in caso di opere di immediata
effettuazione ed ha posto in evidenza altresì che il Tribunale aveva operata
una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza e non aveva
considerato che l'urgenza di intervenire sull'edificio e di avviare le relative
procedure sussisteva indipendentemente dall'iter successivo della procedura,
condizionata dall'assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che benché
richiesti non erano stati erogati. L’imputato ha evidenziato infine che il
posizionamento del ponteggio
era stata una misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti
del cornicione e di tegole.
Le decisioni della
suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal responsabile legale della società ritenendo che i motivi di
ricorso addotti fossero viziati da assoluta genericità essendosi lo stesso
limitato a prospettare una congrua installazione del ponteggio compatibile con
la situazione di urgenza e una assenza di responsabilità per quanto accaduto
dopo che i ponteggi erano stati consegnati alla ditta appaltatrice e non
affrontando invece i punti essenziali della motivazione impugnata né avendo risposto
agli specifici profili di colpa che il Tribunale ha ravvisato nei suoi
confronti.
Per quanto concerne le motivazioni presentate dal dirigente
responsabile dell’area tecnica del Comune la suprema Corte di Cassazione le ha
ritenute infondate. “La disciplina, richiamata dal ricorrente, che sovrintende
le procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di ‘somma urgenza’”,
ha precisato la Sez. III, “trova fondamento tanto nella necessità di
abbreviare, anche ‘ad horas’ l'avvio dei lavori, quanto nella limitatezza
temporale degli interventi emergenziali”. “Il ragionamento del Tribunale”, ha
quindi proseguito la Corte di Cassazione, “che, valutata la distanza temporale
tra l'avvio dell'installazione del ponteggio
e il suo crollo, esclude l'esistenza dell'urgenza sarebbe certamente errato se
si intendesse dedurne l'assenza di ‘somma urgenza’, ma potrebbe trovare una
propria logicità qualora si riferisca alla circostanza che la permanenza in
sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e
temporaneo della installazione e introduce il tema se sia necessaria l'adozione
piena delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove,
effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente
smontati”.
La Corte di Cassazione, rilevato l'avvenuto decorso dei termini
massimi di prescrizione del reato contestato, ha comunque pronunciata
l'estinzione del reato con conseguente annullamento della sentenza emessa nei
confronti del dirigente tecnico del Comune senza rinvio alla Corte
territoriale.
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