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"I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
11/06/2012 - PuntoSicuro si occupa periodicamente della
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto dell’agricoltura,
un comparto caratterizzato ancora da un gran numero di infortuni. Secondo i
dati dell’Inail erano oltre 50.000 nel 2010, di cui oltre 100 mortali (senza
contare gli incidenti correlati a “hobbisti”, bambini e pensionati). Senza
dimenticare le 6.380 denunce di malattie professionali che mostrano un
incremento, rispetto al 2008, di oltre il 60%.
Dei
rischi e della prevenzione nel mondo agricolo parla un documento prodotto dallo
S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell’ Azienda USL Roma F dal
titolo “
I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo
81/2008”; un documento che, con riferimento al Piano Regionale per la
Prevenzione della Regione Lazio, si pone al servizio di lavoratori e datori di
lavoro impegnati in questo comparto, fornendo spunti di riflessione sulla
natura dei rischi connessi alla attività lavorativa
nel settore agricolo e sulla normativa che ne regola la gestione ed il
controllo.
Con
riferimento ad un settore in cui la forza lavoro impiegata è ancora
caratterizzata da una prevalenza di manodopera familiare, il documento offre
innanzitutto una presentazione della normativa, degli adempimenti di legge e
delle figure di riferimento delineate nel Decreto legislativo 81/2008.
Ricordando
che nell’agricoltura i cicli di lavoro sono caratterizzati da fasi che
comportano l'esposizione a numerosi rischi per la salute e per la sicurezza, il
documento si sofferma sulla valutazione dei rischi e riporta un
elenco indicativo e non esaustivo dei
rischi presenti in ambito agricolo con riferimento a:
-
rischio connesso ai luoghi di lavoro;
-
rischio da movimentazione manuale dei carichi;
-
rischio da esposizione ad agenti fisici;
-
rischio da esposizione a sostanze pericolose;
-
rischio da esposizione ad agenti
biologici;
-
rischio da esposizione ad atmosfere esplosive;
-
rischio da stress lavoro-correlato;
-
rischio connesso allo stato di gravidanza;
-
rischi connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza da Paesi
diversi;
-
rischio connesso all'uso delle attrezzature di lavoro.
In
particolare il rischio
infortunistico legato all'uso di macchine agricole “ha da sempre una
importanza primaria come testimoniano l'elevata incidenza di infortuni sul
lavoro conseguenti all'uso improprio di macchine ed attrezzature”.
Il
documento si sofferma poi sulle varie attrezzature di lavoro, sui possibili interventi
di adeguamento per la sicurezza dei mezzi, sugli obblighi e responsabilità
nella vendita e concessione in uso delle macchine agricole,
su alcune misure di prevenzione e protezione e sui dispositivi di protezione
individuale.
Concludiamo
la nostra presentazione del documento dello Spresal di Civitavecchia riportando
informazioni e suggerimenti riguardo a due “rischi caratteristici” di cui non
sempre si parla nei documenti informativi dedicati al comparto agricolo.
Il
primo rischio è relativo ai
serbatoi di
olio combustibile.
Infatti
il Decreto Ministeriale del 19/03/1990 “stabilisce che le aziende agricole
possono installare ed utilizzare contenitori-distributori mobili per liquidi di
categoria C (olio combustibile) all'interno dell'azienda stessa”.
Tuttavia
il contenitore-distributore “deve possedere precise caratteristiche:
-
può contenere al massimo 9.000 litri;
-
deve essere ‘di tipo approvato’ dal Ministero dell'interno;
-
deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla
metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a
terra;
-
deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di
incendio;
-
in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori
portatili idonei;
-
gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in
conformità di quanto stabilito dalla L. 186/1998”.
Senza
dimenticare che tutto il personale addetto all'approvvigionamento del
combustibile “deve ricevere un'adeguata formazione sui rischi specifici che
comporta lo svolgimento di tale attività e il datore di lavoro deve garantire
che venga valutato il rischio chimico per questa mansione specifica e che siano
presenti e rispettate opportune procedure operative”.
L’ultimo
rischio che presentiamo è invece relativo allo
stoccaggio merci con particolare riferimento a
foraggi, mangimi e cereali.
Il
documento presenta una serie di “semplici ma importanti regole da osservare
durante lo svolgimento di attività connesse allo stoccaggio
delle merci:
-
“proteggersi con mascherine ed occhiali per evitare l’inalazione e l’irritazione
degli occhi da parte di materiali pulverulenti;
-
stoccare le balle e rotoballe in modo ordinato tenendo conto della possibilità
di caduta della stesse;
-
accatastare le balle e rotoballe a ‘colonna’ fino ad un massimo di 3 piani per
evitare che queste cadano improvvisamente e travolgano l’operatore; per
stoccaggi superiori ai 4 piani utilizzare cavi rompitratta;
-
accatastare le rotoballe ‘a rotoli’, cioè appoggiandole a terra per il bordo
curvo, ponendo dei cunei sui lati esterni per evitarne il rotolamento;
-
usare il caricatore (frontale o posteriore) solo su una trattrice dotata di
cabina, telaio o arco di protezione. Infilare le forche direttamente nella
parte basale delle rotoballe oppure impiegare dispositivi a pinza;
-
accertare che non vi siano altre persone nel raggio di azione del caricatore;
-
non fumare o accendere fuochi nelle aree di stoccaggio di paglia, foraggi e
mangimi, verificando la presenza di un estintore per la prevenzione degli
incendi;
-
usare carri miscelatori-desilatori facendo attenzione a non operare vicino agli
organi in movimento”.
S.Pre.S.A.L.
dell’Azienda USL Roma F, “ I
rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”, a cura
del Dott. Giorgio Becchetti, del Dott. Antonio Bottacci, della Dott.ssa Paola
Santini e della Dott.ssa Alessia Santoro - aggiornamento febbraio 2012 (formato
PDF, 1001 kB).
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