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"Rischio stress: il medico competente e la sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
13/06/2012 - In precedenti articoli abbiamo più volte sottolineato l’importanza
nelle aziende del
ruolo del medico
competente, principale riferimento per la tutela della salute del
lavoratore. Ruolo che diventa ancor più importante per rischi relativamente
“recenti” (almeno in relazione all’attenzione delle aziende) o di difficile
gestione come il rischio
stress lavoro correlato.
Informazioni
sul ruolo del medico competente e sulla sorveglianza sanitaria, in relazione a
questo rischio, si possono trovare nel documento del Coordinamento tecnico
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro “ Stress
lavoro-correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per
l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, documento nato per
supportare le aziende nella
gestione del
rischio da stress correlato al lavoro.
La
prima domanda a cui dà risposta il Coordinamento tecnico interregionale è
relativa all’eventuale
obbligo di
sorveglianza sanitaria per lo stress lavoro correlato.
Ad
oggi – risponde chiaramente il documento – “
nell’ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una
previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori
esposti al rischio da stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria,
infatti, non costituisce una misura d’elezione per tale tipo di rischio,
dovendo invece privilegiare gli opportuni interventi sull’organizzazione del
lavoro rivolti a ridurre o limitare il rischio”.
Senza
dimenticare, tuttavia, che sono sempre possibili le visite mediche su richiesta
del lavoratore, come previsto dall’art. 41 del Decreto legislativo 81/2008.
E
dunque quale può essere il
ruolo del
medico competente in relazione a questo rischio?
Innanzitutto
nelle aziende in cui è presente, il medico competente “oltre ad effettuare le
visite mediche a richiesta dei lavoratori, deve collaborare con il datore di
lavoro alla
valutazione anche del
rischio da stress lavoro-correlato e alla predisposizione delle misure di
tutela”, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
Collaborazione
che collaborazione consiste in:
-
partecipare al team di valutazione per l’identificazione dei gruppi omogenei;
-
fornire i dati di propria competenza relativamente agli eventi sentinella;
-
partecipare al team di valutazione per la compilazione delle check list osservazionali;
-
applicare eventuali strumenti di valutazione
approfondita del rischio (es. questionari) se in possesso di adeguata
formazione;
-
contribuire all’individuazione delle misure correttive, in particolare per i
fattori organizzativi stressogeni che sono maggiormente collegati ad aspetti
biologici (es. ritmi e turni di lavoro);
-
partecipare alla gestione dei casi individuali che dovessero emergere sia come
visite a richiesta, sia con altre modalità, secondo le procedure stabilite
dall’azienda;
-
partecipare ad iniziative aziendali di promozione della salute rispetto a
patologie correlate allo stress, con particolare attenzione alle differenze di
genere e di età, nell’ottica della responsabilità sociale dell’impresa”.
Il
documento ricorda la distinzione tra
tre
diversi piani di attività:
-
“raccolta, ai fini della valutazione
preliminare del rischio, di alcuni eventi sentinella (richieste di visite,
segnalazioni di lamentele…);
-
valutazione delle condizioni di ipersuscettibilità individuale, ai fini
dell’espressione del giudizio di idoneità;
-
eventuale raccolta e valutazione epidemiologica di disturbi e segni clinici
stress-correlati, ai fini della valutazione approfondita del rischio”.
Abbiamo
ricordato la
possibilità dei lavoratori
di richiedere visite mediche.
Come
vanno gestite tali visite?
Intanto
“tutte le richieste da parte dei lavoratori di visita medica straordinaria,
anche se apparentemente non correlate allo stress da lavoro, costituiscono
eventi sentinella che devono essere presi in considerazione per la valutazione
del rischio e a tal fine devono essere registrate”.
In
relazione alle eventuali visite richieste per motivi connessi allo stress
lavoro-correlato il medico competente “deve valutare l’idoneità lavorativa ed
esprimere il conseguente giudizio, al pari di tutte le altre visite, allo scopo
di tutelare con misure individuali il lavoratore ipersuscettibile”. Se poi “emergono
elementi che configurano una disfunzione dell’organizzazione del lavoro, il
medico competente deve segnalarli al datore di lavoro per la revisione della
valutazione del rischio relativa alla specifica situazione lavorativa e
l’adozione di idonee misure correttive”.
La
sorveglianza sanitaria di lavoratori
esposti a stress lavoro-correlato, per quanto non obbligatoria, può essere
comunque “legittimamente attuata dal datore di lavoro, come
misura di prevenzione secondaria,
quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, in relazione
all’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza” (art. 18, D.Lgs. 81/2008).
Ad
esempio nel caso del rischio stress lavoro
correlato “l’opportunità di attivare la sorveglianza sanitaria si può
configurare quando, al termine dell’intero percorso di valutazione del rischio
(valutazione preliminare, azioni correttive, valutazione approfondita,
ulteriori misure di miglioramento) permane una condizione ineliminabile di
stress potenzialmente dannosa”.
Il
documento offre poi alcune informazioni relative al
protocollo per la sorveglianza sanitaria e ai
criteri per i giudizi di idoneità.
“Alla
luce delle attuali conoscenze non appare opportuno inserire nella sorveglianza
sanitaria indicatori di effetto subclinici (dosaggi ormonali) che non hanno un
significato specifico. Utile invece ricorrere alla rilevazioni di disturbi o
patologie stress-correlate, attraverso strumenti standardizzati di raccolta
anamnestica, supportati, se del caso, da riscontri documentali o da
accertamenti clinico-strumentali”.
Quando
poi si riscontrino effetti negativi sulla salute dei lavoratori riferibili a condizioni
di stress correlato all’attività lavorativa, “devono essere
prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il
livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione”.
In
particolare “occorre evitare di far ricadere sul lavoratore, in termini di
giudizio di idoneità, le conseguenza dell’inadeguatezza dell’organizzazione del
lavoro”: è “l’organizzazione a non essere idonea e non il lavoratore”.
Il
documento ricorda che esistono
lavoratori
ipersuscettibili al rischio stress lavoro correlato. Indicando che le
condizioni di ipersuscettibilità sono “generalmente legate all’esistenza di
patologie per le quali è noto che lo stress costituisce un fattore causale o
aggravante”, viene infine proposta una
tabella
tratta da un documento di consenso della SIMLII del 2006 e relativa a
disturbi e stati patologici correlabili a
situazioni di stress:
-
“disturbi dell’apparato cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa, cardiopatia
ischemica);
-
disturbi gastrointestinali (alterazioni della funzione intestinale, ulcera
peptica, pirosi, colite);
-
disturbi dell’apparato riproduttivo (alterazioni del ritmo mestruale, amenorree);
-
disturbi della sfera sessuale (impotenza, calo del desiderio);
-
disturbi dell’apparato muscoloscheletrico (mialgie, dolori muscolo tensivi);
-
disturbi dermatologici (arrossamenti, prurito, sudorazione, dermatiti,
orticaria, psoriasi);
-
disturbi del sonno (insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio);
-
disturbi neurologici (cefalee);
-
disturbi psicologici - sfera emotivo/affettiva e intellettiva (ansia,
depressione, attacchi di panico, irritabilità, apatia, crisi di pianto,
disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione)”.
Coordinamento
tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Stress
lavoro-correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per
l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, gruppo di lavoro
interregionale coordinato da Fulvio d’Orsi (formato PDF, 335 kB).
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