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"I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei lavoratori distaccati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/06/2012 - Sul coordinamento di imprese che utilizzano in un cantiere edile
lavoratori distaccati. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Un’impresa esecutrice in un cantiere
edile ha ingaggiato da un’altra impresa dei lavoratori con distacco temporaneo
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003. Come si deve comportare il coordinatore
in fase di esecuzione in questo caso e a quali adempimenti deve ottemperare?
Risposta
Il distacco di lavoratori è un tipo di
rapporto di lavoro in base al quale un datore di lavoro, detto distaccante, mette
temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro, detto
distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata
attività lavorativa. Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di
lavoro e più volte oggetto di analisi da parte sia della giurisprudenza che
della dottrina, ha trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con
l'art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276, meglio conosciuta come legge Biagi.
Secondo l’art. 30 di tale decreto legislativo, infatti, si configura un
distacco quando “
un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa”. Si è in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza
sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno
che li distacca ed uno che li utilizza.
Per quanto riguarda la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati la materia è regolata
dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale prevede che “
nell’ipotesi di distacco del lavoratore di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di
informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Con tale articolo, pertanto, il legislatore
ha chiaramente affermato il principio generale in base al quale è il soggetto
utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro anche nei confronti di quei lavoratori che, benché
dipendenti da altro datore di lavoro, svolgono comunque la propria attività
nella sua azienda stabilendo così, ai fini della sicurezza sul lavoro, una
sorta di equiparazione fra lavoratori distaccati e lavoratori direttamente
dipendenti dall’utilizzatore stesso. In altre parole, quindi, pur rimanendo
sempre il distaccante a tutti gli effetti il datore di lavoro di tali
lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione gravano però, per
disposizione legislativa, sul datore di
lavoro dell’impresa utilizzatrice o distaccataria, fatto salvo l’obbligo a
carico del distaccante, per espressa indicazione del legislatore, di informare
e formare i lavoratori sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento
delle mansioni per le quali questi vengono distaccati.
Alla luce di quanto sopra indicato,
quindi, ed in risposta al quesito formulato, il coordinatore in fase di
esecuzione, ai fini della applicazione delle norme sulla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro, dovrà considerare i lavoratori distaccati, chiamati
ad operare nel cantiere sottoposto alla sua vigilanza, come se fossero
lavoratori direttamente dipendenti dall’impresa esecutrice utilizzatrice ed
esigere che tale “utilizzazione” venga portata a sua conoscenza dalla impresa
distaccataria per conto della quale dovranno prestare la loro attività in
cantiere, in particolare attraverso una integrazione del POS che come è noto al
punto 3.2.1. lettera a) numero 7) dell’allegato XV del D. Lgs. n, 81/2008 fra i
requisiti minimi richiede il numero e le relative qualifiche dei lavoratori
dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi, e che nei loro confronti vengano altresì attuati tutti gli
adempimenti posti in generale a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
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