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"Attività negli spazi confinati in caso di subappalto"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
14/06/2012 - Il presente articolo approfondisce l’aspetto normativo e descrive cosa
fare nel caso di attività in spazi confinati affidate a ditte in subappalto.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Il DPR
177 del 14 settembre 2011 nell’art.2 comma 2 riporta quanto segue:
In relazione alle
attività lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti,
se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati
ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e integrazioni.
Quindi,
oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui occorra sub
appaltare attività in spazi confinati bisogna rivolgersi agli organi di
certificazione che possono essere:
a) gli enti bilaterali
b) le direzioni
provinciali del lavoro e le province
c) le università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
d) il ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il
Decreto Ministeriale del 21 luglio 2004 definisce
le modalità di
Istituzione delle
commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali e presso le
province, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art.76,
comma 1, lettera b).
CASO PRATICO
Vediamo
nel dettaglio quali sono le procedure da seguire per richiedere la
certificazione dei contratti presso la direzione provinciale del lavoro di
Milano.
Documenti
da presentare
L’istanza
di certificazione dei contratti di lavoro, sottoscritta in originale da
entrambi le parti, deve essere presentata utilizzando il modello allegato, insieme
ad una copia di un documento di identità dei firmatari e all’originale del
contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle
stesse.
Processo
autorizzativo
La
Direzione Provinciale del Lavoro notifica l'istanza a tutte le autorità
pubbliche (INPS; INAIL; ecc.) nei cui confronti la certificazione è destinata a
produrre effetti.
La
procedura di certificazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni
dalla presentazione dell'istanza.
La
Commissione verifica la correttezza del contratto di lavoro scelto dalle parti
e può apportare delle modifiche o delle integrazioni. Durante la valutazione
del contratto, richiesta al fine di acquisire ulteriori informazioni o
chiarimenti in relazione al contratto di lavoro che si deve certificare, può
essere richiesta la presenza delle parti entro la data e l'ora stabilite pena
l'improcedibilità dell'istanza.
Nell'ipotesi
di improcedibilità dell'istanza le parti sono costrette a presentare una nuova
domanda. Le parti possono farsi rappresentare da un soggetto delegato
nell'ipotesi di comprovate motivazioni e farsi assistere dalle rispettive
organizzazioni sindacali o di categoria o da un professionista regolarmente
abilitato.
Quanto
viene dichiarato dalle parti e dalla Commissione in relazione all'attività
svolta deve essere verbalizzato nel provvedimento finale di certificazione.
Viene, pertanto, redatto l'atto di certificazione che ha natura di
"provvedimento amministrativo".
L'atto
di certificazione deve contenere:
- le motivazioni con l'indicazione degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali legati alla certificazione di quel particolare contratto di lavoro;
- i termini per presentare ricorso;
- l'autorità competente cui è possibile ricorrere.
Esso,
oltre a contenere gli elementi sopra menzionati, deve dare atto di tutte le
fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la
presenza dei soggetti interessati, nonché le osservazioni dagli stessi
eventualmente presentate, e deve essere sottoscritto, ai fini della validità,
dai componenti di diritto della Commissione.
Una
copia dell'atto di certificazione deve essere rilasciata alle parti del
contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione. In caso
di diniego di certificazione, è possibile, solo se fondata su presupposti e
motivi diversi, la presentazione di una successiva istanza davanti allo stesso
o a diverso organo. Una volta, invece, certificato il contratto di lavoro, lo
stesso viene conservato presso l'Ente certificatore fino ai 5 anni successivi
alla scadenza del contratto.
RIEPILOGO DEGLI
OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 177/2011
Nel
caso di contratti di lavoro riguardanti operazioni in spazi
confinati deve essere presentata la dichiarazione di qualificazione
dell’impresa operante che soddisfi il DPR 177/2011.
Di
seguito una breve rassegna delle principali disposizioni contenute nel decreto:
-
obbligo per imprese/lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambienti
confinati, in aggiunta a quanto già previsto nel D.Lgs. 81/08e ss.mm.ii., di
effettuare specifica informazione, formazione e addestramento a tutti i
lavoratori (compreso il datore di lavoro, qualora impegnato nei lavori) – con
verifica di apprendimento.
-
obbligo di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi presenti degli
“ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di
emergenza da mettere in atto
-
obbligo per le imprese impegnate in lavori in ambienti confinati di dotarsi di
idonei D.P.I. e attrezzature di sicurezza (ad esempio autorespiratori, sistemi
di recupero e soccorso, rivelatori di gas infiammabili e/o tossici e/o di
ossigeno) necessari per garantire la sicurezza e la salute degli operatori
durante lo svolgimento delle operazioni.
-
obbligo per le imprese che eseguono lavori in ambienti confinati di disporre di
“personale esperto” in numero non inferiore al 30% (si intende “persona
esperta” un lavoratore che abbia maturato almeno tre anni di esperienza nei
lavori in “ ambienti
confinati”);
-
obbligo per il Committente di informare, prima dell’accesso nello spazio
confinato, tutti i lavoratori impegnati in merito a tutti i rischi presenti
nell’area di lavoro, con un incontro di durata non inferiore ad un giorno.
Tutto
ciò può essere inserito nella “Dichiarazione della qualificazione dell’impresa
operante in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177 del
14/09/2011)“.
Modello
di Istanza di certificazione dei contratti di lavoro (formato .doc)
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