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"I quesiti sul decreto 81: la formazione secondo il nuovo accordo"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

20/06/2012 - Sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti secondo l’accordo del 21/12/2011. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Per quanto riguarda l’esclusione dell'obbligatorietà della nuova formazione dei lavoratori secondo l’ Accordo del 21/12/2011 mentre nel punto 10 di tale Accordo sulle disposizioni transitorie viene indicata una formazione negli ultimi 12 mesi nel punto 11 sul riconoscimento della formazione pregressa viene indicata una formazione avvenuta senza precisare alcun periodo. Non vi è un contrasto fra le due disposizioni?

Risposta
Non si riscontra in realtà alcun contrasto fra quanto indicato nel punto 11 dell’ Accordo sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti raggiunto nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, punto riguardante il “ riconoscimento della formazione pregressa”,  con quanto indicato nel punto 10 dello stesso Accordo riportante le “ disposizioni transitorie” in quanto si tratta di due periodi non raffrontabili fra loro riguardando il primo punto una formazione pregressa già impartita alla data di pubblicazione dell’Accordo ed il secondo invece una formazione che è consentita ancora fare, in fase di prima applicazione, trascorsa la data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
 
Con il punto 11 infatti, per quanto indicato nella lettera a), viene riconosciuta la formazione già impartita ai lavoratori ed ai preposti prima della data di pubblicazione dell'accordo (11/1/2012) purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere, per quanto riguarda la durata i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi, nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro e viene riconosciuta altresì, secondo quanto indicato nella lettera b), la formazione già impartita ai dirigenti alla stessa data di pubblicazione,  purché i datori di lavoro comprovino di averla fatta svolgere con i contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14/8/2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto  nell'accordo  Stato Regioni del 26/1/2006 pubblicato su G.U. n. 37 del 14/2/2006.
 
Con il punto 10 dell’Accordo del 21/12/2011 sulle disposizioni transitorie, invece, viene consentito ai datori di lavoro, in fase di prima applicazione, di poter ancora formare i lavoratori, dirigenti e preposti secondo le vecchie regole e non quindi secondo i nuovi criteri di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’Accordo stesso, con la condizione però che la formazione stessa sia comunque completata entro e non oltre dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, avvenuta il 26/1/2012 (e non prima di tale data così come sembra sia stato interpretato nel quesito), e quindi entro e non oltre il 26/1/2013, e con la condizione altresì che gli stessi datori di lavoro siano in grado di dimostrare che i corsi di formazione alla cui frequenza vanno ad avviare i lavoratori, i dirigenti ed i preposti siano stati formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo. Quest’ultima clausola è stata evidentemente introdotta, in fase di prima applicazione dell’Accordo, al fine di poter consentire il completamento di quei corsi di formazione la cui organizzazione è stata già avviata precedentemente all’Accordo stesso.
 

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