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"Agenti chimici e cancerogeni: le misure per ridurre il rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
04/07/2012 - Per favorire l’adozione nelle aziende di idonee politiche di prevenzione
del
rischio chimico, cancerogeno e
mutageno, continuiamo con la presentazione della nuova edizione del
documento “ Linee
Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”; documento elaborato dal
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA, con la
collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, della Environment
Agency (England), della Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) e di
diverse Arpa regionali, con riferimento alla tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori operanti nelle Agenzie Ambientali.
Queste
linee guida non solo permettono di approfondire i temi connessi al concetto di
rischio chimico, alla classificazione dei vari agenti (chimici, cancerogeni e
mutageni) e ai possibili modelli di valutazione del rischio, ma offrono varie
indicazioni relative a
misure e principi
generali per la prevenzione.
Riguardo
alla
prevenzione dei rischi il
documento fa riferimento al Decreto legislativo 81/2008, un decreto
che introduce “un’innovazione sostanziale alle modalità di tutela della salute
dei lavoratori, sostituendo la presunzione del rischio da agenti chimici
pericolosi, cancerogeni e mutageni, con la sua valutazione”.
Ricordando che la trattazione degli agenti chimici
all’interno del decreto è inserita all’interno del Titolo IX (sostanze
pericolose) - con una distinzione in due gruppi: Capo I (protezione da agenti
chimici pericolosi) e Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) –
le linee guida precisano che la
definizione
degli agenti chimici pericolosi contenuta nel decreto (art. 222) non
risulta “di immediata comprensione”.
In
realtà lo strumento principale per individuare gli agenti chimici pericolosi “è
la classificazione,
etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici e quindi il Regolamento
CE n.
1272/2008 (CLP), e le schede
di sicurezza”. E “sostanzialmente sono classificati agenti chimici pericolosi
tutte quelle sostanze o miscele pericolose per la salute che hanno
un’etichettatura corrispondente ai simboli (DSP e DPP): Molto Tossici, Tossici,
Corrosivi, Irritanti”. E “ai simboli (CLP): Tossicità acuta,
Corrosione/irritazione pelle, Gravi danni agli occhi/irritazione occhi,
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea, Pericolo di aspirazione”.
La
normativa stabilisce che “i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi
devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso la adozione di
misure e principi generali di tutela
quali:
-
“
progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro. Per i laboratori significa lo
sviluppo di una nuova ‘cultura della sicurezza’ che passa attraverso una
valutazione più attenta e profonda, sotto il profilo della sicurezza, della
‘pianificazione del metodo analitico (prova)’. Tale pianificazione risulta
favorita dal fatto che i metodi analitici sono divenuti procedure operative
standard. Inoltre hanno una influenza rilevante nell’organizzazione e nel ritmo
del lavoro l’esistenza di condizioni personali speciali come persone molto
giovani o anziane, donne in stato di gestazione o di allattamento, persone
sensibilizzate o in precarie condizioni di salute e la mancanza di informazione
dei lavoratori sui prodotti che manipolano;
-
fornitura di attrezzature idonee per il
lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
-
riduzione al minimo del numero di
lavoratori che sono o potrebbero essere esposti attraverso una idonea
organizzazione del lavoro e delle aree dove tale lavoro è effettuato;
-
riduzione al minimo della durata e
dell’intensità dell’esposizione accorpando, ad esempio se possibile, i
campioni da sottoporre ad analisi;
-
misure igieniche adeguate quali, ad
esempio, l’utilizzo del corretto abbigliamento di lavoro come il camice,
l’obbligo dell’utilizzo di occhiali protettivi durante tutte le attività di
laboratorio, l’ utilizzo
dei guanti quando serve e la periodica pulizia delle mani;
-
riduzione al minimo della quantità di
agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione evitando di detenere troppi reagenti sui banchi di laboratorio
conservandone opportunamente le quantità non necessarie negli appositi depositi
e/o armadi di sicurezza;
-
metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
L’attività di analisi produce quantitativi non indifferenti di residui e
prodotti esausti che a volte subiscono ulteriori processi chimici quali
recuperi di solventi, separazioni e/o precipitazioni, prima di entrare a far
parte dei rifiuti ai sensi della vigente normativa. La gestione di questi
processi critici deve essere necessariamente ben codificata all’interno del
metodo analitico”.
Le
linee guida sottolineano che se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che - in relazione a tipo/quantità di un agente chimico
pericoloso/modalità e frequenza di esposizione - “vi è solo un
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori e che le misure sopra riportate sono sufficienti a ridurre il
rischio, non si applicano le
misure
specifiche di protezione e di prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze, la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie e di rischio
cioè le disposizioni contenute negli art.
225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008”.
In
realtà non né stata ancora definita con precisione questa soglia di rischio
basso e dunque “permangono ampi
margini
di soggettività nella effettuazione di una ‘corretta’ valutazione del
rischio che salvaguardi la salute e la sicurezza dei lavoratori e tuteli
legalmente le aziende senza penalizzarle con misure di prevenzione
sovradimensionate”. Gli autori indicano che il metodo quantitativo proposto in
questa linea guida “è strutturato per la definizione di questa soglia”.
Veniamo
brevemente agli
agenti cancerogeni e
mutageni, che abbiamo presentato e definito in un recente articolo di
PuntoSicuro, e alle
misure di
prevenzione indicate nel D.Lgs. 81/2008.
In
realtà il legislatore, “in relazione alla maggiore pericolosità delle sostanze
in questione, prescrive, rispetto agli agenti chimici pericolosi, l’utilizzo di
una più vasta gamma di
misure tecniche,
organizzative e procedurali per minimizzare i rischi”.
Questi
gli
obblighi di base del datore di
lavoro:
-
il datore di lavoro “deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno
nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori”;
-
se non risulta tecnicamente possibile
sostituire l’agente cancerogeno o mutageno “il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno
avvenga in un
sistema chiuso purché
tecnicamente possibile”;
-
se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinché il
livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente
possibile”.
Inoltre
il datore di lavoro deve:
-
“assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle attività analitiche e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa
di utilizzo, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono
accumulati sul luogo di lavoro e sui banchi di laboratorio in quantitativi
superiori alle necessità predette;
-
limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le zone di
impiego in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e
di sicurezza, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per
motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione;
-
dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato
sistema
di ventilazione generale e ricambi d’aria;
-
provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle superfici
delle apparecchiature e degli impianti;
-
elaborare procedure specifiche per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
-
assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
-
assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori
ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
-
disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati;
-
assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati;
- disporre che i lavoratori abbiano in
dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
-
provvedere affinché i dispositivi
di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova
utilizzazione”.
Ricordiamo
infine che se la valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e
mutageni evidenzia per alcuni lavoratori un
rischio per la salute, questi lavoratori devono essere:
-
“sottoposti a sorveglianza sanitaria;
-
iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività
svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell’esposizione a tale agente”.
“ Linee
Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni”, versione 2011, documento
elaborato dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA,
con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, la Environment
Agency (England), la Scottish Environmental Protection Agency (SEPA), le Arpa
Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Campania, Marche e Sicilia (formato compresso ZIP, 3.9 MB).
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