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"Depositi di GPL: chiarimenti sui serbatoi fissi"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
06/07/2012 - È stata pubblicata in Gazzetta la
Lettera Circolare n. 8660 del 27 giugno della Direzione centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (Aerea Prevenzione Incendi), che fornisce
indirizzi applicativi e chiarimenti
sull’attuazione della Nuova Procedura di Prevenzione incendi per
Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a
5 m3 ed attività inerenti il settore del GPL.
La Direzione sottolinea la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare n. 13722 del 21/10/2011 per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica ( DM 14.05.2004).
Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare citata, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA. Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.l) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.
La Direzione riscontra anche che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL. A tal proposito, si richiama all’osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012 in relazione all'effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi nel corso dell'anno 2012 su attività di categoria A e B dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11. nella categoria B rientra anche l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m3 e fino a 13 m3.
Infine, sono stati anche segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 di cui al DM 14.05.2004.
Il Comando precisa che la regola tecnica deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3 a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m3); inoltre, le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
Quanto agli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, essi rientrano nell'attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell'Allegato 1 del DPR 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.
La Direzione sottolinea la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare n. 13722 del 21/10/2011 per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica ( DM 14.05.2004).
Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare citata, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA. Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.l) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.
La Direzione riscontra anche che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL. A tal proposito, si richiama all’osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012 in relazione all'effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi nel corso dell'anno 2012 su attività di categoria A e B dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11. nella categoria B rientra anche l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità oltre i 5 m3 e fino a 13 m3.
Infine, sono stati anche segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 di cui al DM 14.05.2004.
Il Comando precisa che la regola tecnica deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3 a prescindere dalla loro capacità minima (e quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m3); inoltre, le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
Quanto agli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, essi rientrano nell'attività riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell'Allegato 1 del DPR 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.
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