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"I quesiti sul decreto 81: gli obblighi del noleggiatore di attrezzature"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/07/2012 -
Quesito
Nel caso in cui un cittadino privato prenda a noleggio una di
quelle attrezzature
per la conduzione delle quali l’ultimo accordo del 22/2/2012 prevede una
specifica abilitazione è tenuto il noleggiatore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008
ad assicurarsi che chi la prende a noleggio sia abilitato?
Ora dall’esame
dell’articolo 72 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. emerge che, mentre le
disposizioni poste a carico dei noleggiatori e dei concedenti in uso, che si
riferiscono all’attestazione del buono stato di conservazione manutenzione ed
efficienza a fini della sicurezza delle attrezzature e da rilasciare allorquando gli stessi le noleggino e le
concedano in uso, si applicano, secondo quanto chiaramente emerge dalla lettura
della modifica apportata dal D. Lgs. n. 106/2009, qualunque sia il soggetto al
quale tali attrezzature vengano noleggiate o concesse in uso, l’obbligo invece
dell’acquisizione e della conservazione agli atti, per tutta la durata del
noleggio e della concessione, della dichiarazione che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, i quali
devono essere stati formati conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n.
81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5, devono
essere in possesso della specifica abilitazione prevista dallo stesso D. Lgs.,
scatta solo se a prendere a noleggio o in
concessione le
attrezzature
stesse siano dei datori di lavoro.
Risposta
Oggetto del quesito è l’applicazione dell’art. 72 del D.
Lgs. n. 81/2008 sugli
obblighi di
chi noleggia e di chi concede in uso attrezzature di lavoro. Secondo tale
articolo, infatti:
“1. Chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le
stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato
V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso
attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini
di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la
durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi
prevista”.
Il comma 2 sopra riportato è quello che si legge nel D. Lgs.
n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009. Nel testo originario,
invece, era indicato che:
“2. Chiunque noleggi o
conceda in uso
ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza
conduttore
deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo”.
Dal confronto
dei due testi del comma 2 dell’articolo 72, quello originario e quello
modificato, è possibile osservare che con la modifica
è stata abolita l’espressione “
ad
un datore di lavoro”, quale destinatario del noleggio o della concessione
in uso, ed è stato inoltre sostituito il termine “
conduttore” con il termine “
operatore”
ed aggiunto altresì, alla fine del comma, l’espressione “
e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano
in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.
Le attrezzature di cui all’articolo 73 comma 5 citate nel
comma 2 dell’articolo 72 per le quali è richiesta la specifica abilitazione
sono state individuate, così come richiesto dal legislatore, dalla Conferenza
Stato Regioni nel recente accordo
raggiunto il 22/2/2012, pubblicato sulla G. U. del 12/3/2012 e che entrerà
in vigore il 12/3/2013. Tali attrezzature sono riportate nell’Allegato A
Sezione A punto 1.1 dell’Accordo stesso e sono, per la precisione, le
piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru
per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i
trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra e le pompe per
calcestruzzo.
Quindi, in risposta al quesito formulato, se un privato
cittadino prende a noleggio una di tali attrezzature non è tenuto, per quanto è
possibile leggere nell’articolo 72, a
dimostrare il possesso dell’abilitazione per operare su quella attrezzatura.
Ciò non toglie che il noleggiatore possa, per sua cautela ed indipendentemente
dagli adempimenti del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ritenere ugualmente opportuno
acquisire dal privato cittadino una attestazione di abilitazione e subordinare
quindi il noleggio o la concessione in uso a tale acquisizione.
A chi sostiene, poi, che l’Accordo del 22/2/2012 quando
parla di abilitazione alla conduzione delle attrezzature fa riferimento agli
operatori e non ai lavoratori, lasciando così intendere che fra gli operatori
possa farsi rientrare anche il privato cittadino che si appresta a condurre
tali attrezzature, c’è da fare osservare che l’Accordo sulla formazione degli
operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro particolari è
esplicitamente richiamato dal D. Lgs. n. 81/2008 e come tale trova applicazione
nel campo del lavoro e non può quindi che riferirsi ai conduttori di tali
attrezzature in qualità di lavoratori, così come del resto è possibile leggere
nell’articolo 72 comma 2 quando lo stesso legislatore fa richiesta ai datori di
lavoro di indicare il nominativo dei lavoratori e di accertarsi del possesso da
parte loro dei necessari requisiti di abilitazione.
Diversa è la situazione nel caso in cui il soggetto che
prende a noleggio o in concessione una attrezzatura che richiede l’abilitazione
sia un
lavoratore
autonomo in quanto, applicandosi l’Accordo sopraindicato, così come si
legge nel primo comma dell’Allegato A dello stesso Accordo, anche ai soggetti
di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e quindi anche ai lavoratori
autonomi, chi noleggia o concede in uso ad un lavoratore autonomo tali
attrezzature sarà ugualmente tenuto all’acquisizione della documentazione
attestante la loro abilitazione in assenza della quale non potrà noleggiare o
concedere in uso le attrezzature stesse.
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