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"Cessione di ramo d’azienda e responsabilità per la sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
12/07/2012 - La
Cassazione Civile, sezione Lavoro, con una recente sentenza (5 aprile 2012
n. 5473) è intervenuta sui rapporti tra cedente una azienda e cessionario in
materia di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
Il
pronunciamento appare assai delicato poiché si affronta il tema della
responsabilità
solidale del cessionario rispetto a inadempimenti in materia di
sicurezza sul lavoro imputabili al cedente.
Il
fatto ruota intorno ad un infortunio subito da un lavoratore all’epoca dei
fatti dipendente di una società, la quale viene parzialmente ceduta attraverso
una cessione di ramo d’azienda ad un’altra società cessionaria. Con la cessione
di ramo d’azienda, nella fattispecie, viene rilevato tutto il personale addetto
ed i debiti relativi.
Il
lavoratore infortunato chiede il risarcimento per danni in solido al cedente e
al cessionario che la Corte di Appello di Perugia riconosce in 26.203,75 euro (compreso
il danno morale).
Prima di approfondire il contenuto della sentenza,
è opportuno tuttavia soffermarsi sulla
definizione
di cessione di ramo d’azienda e su quali effetti si producono.
La cessione di un ramo aziendale va inteso come un
vero mutamento della titolarità di una attività economica organizzata e non
solo come trasferimento di un complesso di beni.
La cessione aziendale costituisce un negozio
giuridico mediante il quale chi cede trasferisce ad un altro la posizione
giuridica rivestita, caratterizzata da diritti ed obblighi nei confronti anche
di terzi.
Perché si possa parlare di trasferimento di
azienda occorre che l'azienda nel trasferimento conservi la propria identità di
attività economica organizzata. Nel caso di trasferimento parziale dell'azienda
il ramo d’azienda è individuato in una autonoma articolazione funzionale di un'
attività economica organizzata al
momento della cessione (art. 2112 c.c.; art. 32 D.Lgs. 276/2003).
Il ramo di azienda che si trasferisce non dovrà
essere quindi privo dei
requisiti di
autonomia funzionale e di organizzazione di mezzi (personali e materiali).
L'autonomia va quindi intesa come un legame funzionale tra beni e servizi ed è
caratterizzata dal fatto di non dipendere necessariamente dalle restanti parti
dell'azienda e di poter essere distaccata essendo in grado di produrre beni e
servizi richiesti dal mercato (Cass. 8.3.2006, n. 4963).
Ai fini e per gli effetti di cui al
presente articolo si intende quindi per
trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è stato
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.
Opera quindi in questo caso l'art. 2112 c.c. (mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) come modificato
dall'art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti
i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono quindi obbligati,
in solido, per tutti i crediti che il lavoratore poteva vantare al tempo del
trasferimento.
Le disposizioni di cui all’art. 2112 c.c.,
si applicano al trasferimento di una azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come
tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Possono tuttavia fare parte di un ramo di azienda
oggetto di trasferimento come chiarito dalla Cassazione (sentenza del
10.9.2010, n. 19364) solo i lavoratori stabilmente addetti all'entità economica
ceduta e non quelli trasferiti poco prima della cessione.
L'operazione di identificazione da parte dei
contraenti non ha un carattere sostanziale, l'autonomia esiste infatti per il
solo fatto che le due parti l'hanno voluta e accettata e che c’è a prescindere
dalla volontà dei contraenti. Nell'atto di cessione il cedente e il cessionario
dichiarano, infatti, esplicitamente che stanno trasferendo un'attività
economica organizzata autonoma.
La Corte di cassazione con la
sentenza n. 5473 del 2012 ha
quindi stabilito che la fusione di società mediante incorporazione o
l’acquisizione di ramo d’azienda “realizza una situazione giuridica
corrispondente a quella della successione universale” e produce gli effetti,
tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della
contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo a questa, della società incorporante o acquirente il ramo,
la quale assume la medesima posizione processuale della società estinta, con
tutte le limitazioni e i divieti ad essa inerenti (Cass., sez. un. 28-12-2007,
n. 27183).
Tutto ciò si produce anche a
prescindere dalla conoscenza o conoscibilità dei debiti contratti dalla società
incorporata trattandosi di una fattispecie di successione a titolo universale
(Cass. 4812/1986).
La Corte di Cassazione ha inoltre
chiarito che tale responsabilità dell’incorporante o dell’acquirente di ramo
d’azienda prescinde da qualsiasi pattuizione intercorsa tra le società esse
intese come fuse o incorporate o come parti della cessione d'azienda. (Cass.,
sez. lav., 26-07-1996, n. 6757.)
La Corte di Cassazione ribadisce
in conclusione un dato non scontato: la
responsabilità
solidale del titolare della società cessionaria (in quanto datore di lavoro
subentrante) per
risarcimento civile per
danni cagionati da un infortunio sul lavoro avvenuto prima della cessione e
sotto la responsabilità del datore di lavoro cedente l’azienda.
Diverso ovviamente per quanto
riguarda la responsabilità di natura penale, la quale rimarrà a carico
esclusivo del responsabile delle inottemperanze verificatesi al momento dell’accadimento,
ovvero prima della cessione del ramo d’azienda o della fusione per
incorporazione.
Emilio Del Bono
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