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"Volontariato: gli obblighi per le associazioni di promozione sociale"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

18/07/2012 - Il 28 giugno 2012 si è tenuto a Padova un incontro dal titolo “ Le novità  normative in materia di sicurezza per le associazioni del Terzo settore e dello sport” sui temi della sicurezza e della prevenzione sui posti di lavoro rivolto ai responsabili e ai volontari delle associazioni di promozione sociale (sportive dilettantistiche, volontariato …).
L’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova con l’Osservatorio Terzo Settore in collaborazione con EnAIP e Forum Permanente del Terzo Settore, ha fornito precise indicazioni alle associazioni di promozione sociale, di volontariato e sportive dilettantistiche per favorire il loro adeguamento a quanto richiesto per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal Decreto legislativo 81/2008.
 
Il “ Terzo Settore” è costituito da diversi ambiti. Il mondo del non profit, che stenta oggi a mantenere un ruolo autonomo e innovativo, varie piccole organizzazioni attive soprattutto localmente, con auto-organizzazione e sperimentazione di economie solidali, organizzazioni che si occupano di servizi sociali, ma anche cultura, ambiente, difesa dei diritti, cooperazione internazionale.
Accanto a queste realtà, come descritto in un documento del Forum Permanente del Terzo Settore del Veneto, emergono nuovi modi di fare economia, ad esempio il commercio equo e solidale, la finanza etica, l'agricoltura biologica, lo sviluppo di energie rinnovabili, l' auto-organizzazione del lavoro.

Rispetto agli elementi e documenti presentati al convegno, ci soffermiamo brevemente sul Parere della Direzione Prevenzione della Regione Veneto – in data 22 giugno 2010, n. protocollo 345294/50.00.03.03 -  in merito all’ applicazione del D.Lgs. 81/2008 alle associazioni sportive dilettantistiche e alle associazioni di promozione sociale.
 
Riguardo all’ ambito di applicabilità la Regione Veneto indica che:
- “preliminarmente si osserva che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.
- il successivo comma 2 indica, poi, una serie di attività per le quali le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere applicate ...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative da individuarsi con specifici decreti ministeriali;
- nel novero di tali ultime attività particolari non sono ricomprese, né quelle svolte dalle Associazioni sportive dilettantistiche, né quelle delle Associazioni di promozione sociale (ex L. 7 dicembre 2000, n. 383)”.
Da queste premesse consegue che a tali associazioni dovrà applicarsi il D.Lgs. n. 81/2008 “in senso estensivo, qualora si configuri la presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore”, o nei termini dell'art. 21 (“Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”) con riferimento a quanto indicato espressamente nell’art. 3, comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008.
 
Riguardo ai collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 383 o delle Associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 17 dicembre 2002, n. 289 (art. 90), “nulla viene specificamente previsto dalla normativa prevenzionistica”.
Tuttavia leggendo la definizione fornita dall'art. 2 della L. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), “si ritiene che l'attività svolta dai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle Associazioni di promozione sociale o delle Associazioni sportive dilettantistiche, possa essere equiparata a quella di volontariato. Considerate, poi, le disposizioni dettate dall'art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all'assenza di fini di lucro, nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche”.
Tali soggetti dovranno:
- “utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- ove svolgano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
- inoltre, il titolare dell'organizzazione (Presidente dell'Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
 
Si sottolinea che in caso di “ presenza di lavoratori ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, oppure nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati non possano essere riconosciuti a titolo di mero rimborso spese, ma vengano a configurarsi come una retribuzione”, si potranno presentare le seguenti situazioni:
- il prestatore d'opera viene considerato quale lavoratore autonomo (nell'ambito dell'art. 2222 del codice civile) con applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008;
- tale soggetto rientra più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con conseguente applicazione per esteso delle disposizioni del Testo Unico relative alla tipologia di attività e di rischio”.
 
Infine il Parere della Regione Veneta, per quel che riguarda la sicurezza di coloro che operano per conto dell'associazione, “precisa che le palestre o i locali dati in concessione d'uso dall'Ente pubblico non rientrano nella disponibilità giuridica dell'associazione, di conseguenza l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi”.
 
Ricordiamo che è possibile visualizzare il video integrale dell’incontro attraverso il sito della Camera di Commercio di Padova.
 
 
Gli atti e i materiali relativi all’incontro “ Le novità normative in materia di sicurezza per le associazioni del Terzo settore e dello sport”:
 
 
- “ Lo scandalo dei falsi circoli”, articolo a cura di Paolo Alfier (formato Word, 1.694 kB);
 
 
 
- “ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale”, a cura della Direzione Regionale Prevenzione della Regione Veneto (formato PDF, 769 kB);
 
- “ I nodi interpretativi da sciogliere in merito all’Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 s.m.i.”, articolo a cura di Cinzia Frascheri, Responsabile nazionale di Salute e Sicurezza della Cisl nazionale (formato PDF, 36 KB).
 

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