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"Caduta dai tetti: l’impiego dei dispositivi di protezione individuale"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

20/07/2012 - La prevenzione delle cadute dall’alto nel comparto edile, la causa più comune di infortunio grave o mortale, è un importante obiettivo da perseguire aumentando la consapevolezza dei rischi e l’informazione/formazione sulle modalità per eliminarli o ridurli.
Con questo fine PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi la terza edizione di un documento elaborato dalla Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana”  - in grado di fornire criteri adeguati per un’efficace progettazione pianificazione delle misure di sicurezza per i lavori in quota, con riferimento specifico al rischio di caduta dai tetti.

Il documento “ Io non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in altezza”, pubblicato sul portale prevenzionecantieri.it, propone diverse soluzioni per le coperture non praticabili, portanti o non portanti, con uso di misure di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti o sottopalchi).
Quando queste misure non sono applicabili l’unica soluzione residua è l’ impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute, dispositivi costituiti da:
- “imbracatura destinata ad essere indossata dal lavoratore;
- sistema di trattenuta e di arresto della caduta;
- dispositivo di ancoraggio a parti stabili”.
 
Alcune indicazioni riportate dal documento riguardo all’uso di DPI:
- “tutti i dispositivi devono essere marcati CE”;
- “va verificata la loro compatibilità reciproca facendo riferimento alle istruzioni del fabbricante che devono sempre essere a disposizione dell’utilizzatore;
- chi utilizza i dispositivi deve essere specificatamente addestrato e informato sulle modalità di impiego e sui limiti entro i quali l’uso risulta sicuro: l’uso scorretto può determinare, in caso di caduta, gravi lesioni dell’operatore;
- con l’impiego dell’ imbracatura di sicurezza è importante limitare la forza d’urto al termine di un’eventuale caduta a 6 kN (circa 600 kg). Vi è il rischio infatti che l’operatore subisca gravi lesioni al momento dell’arresto, anche senza urtare contro strutture. Per questo motivo è necessario limitare o annullare lo spazio di caduta, facendo in modo che la fune di collegamento dell’imbracatura al punto di ancoraggio sia più corta possibile;
- per limitare, in caso di caduta, la forza d’urto sull’operatore entro i valori di sicurezza sopra indicati, devono essere utilizzati dispositivi di collegamento tra imbracatura del corpo e ancoraggio provvisti di dissipatori di energia. L’uso dei dissipatori di energia comporta l’allungamento degli spazi di arresto. Bisogna pertanto accertarsi che sotto il punto di lavoro esista uno spazio sufficiente e libero da ostacoli ( tirante d’aria);
- il sistema di protezione deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 metri o a 4 metri in presenza di dissipatore di energia;
- altro rischio per l’operatore in caso di caduta è rappresentato da possibili oscillazioni del corpo e urto contro strutture attigue (effetto pendolo)”.
Senza dimenticare che per un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è necessario verificare le istruzioni del fabbricante.
 
Il documento ricorda che i DPI anticaduta, impiegabili nei luoghi di lavoro, possono essere suddivisi in tre tipologie in considerazione del loro diverso utilizzo:
- “ DPI per il posizionamento sul lavoro: sono destinati a sostenere e trattenere gli addetti nella posizione di lavoro, consentendo di operare con le mani libere. Non sono destinati all’arresto delle cadute;
- DPI contro le cadute dall’alto: sono destinati ad arrestare le cadute. Sono costituiti da una imbracatura del corpo, un assorbitore di energia e un collegamento ad un ancoraggio;
- DPI per le discese di emergenza: sono utilizzabili per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza con possibilità di discesa a velocità controllata”.
Comunque “ogni caduta, anche se si utilizzano adeguati DPI, risulta pericolosa”!
E nella scelta del sistema anticaduta deve essere data priorità alla soluzione che garantisce il massimo grado di sicurezza. 
 
Il manuale riporta una tabella riepilogativa - tratta da linee guida Ispesl per la scelta, l’uso e la manutenzione di DPI anticaduta – che elenca i dispositivi e componenti anticaduta e di posizionamento sul lavoro indicando l’uso principale e la tipologia di caduta per cui ne è permesso l’impiego.
 
Viene inoltre riportata la procedura di valutazione per l’uso dei DPI anticaduta.
Se ogni fase di lavoro è soggetta a valutazione del rischio, “quando si impiegano DPI, associati o meno ad altri sistemi di sicurezza contro le cadute, è opportuno seguire uno schema di valutazione che preveda diverse fasi”.
 
Fase di pianificazione preventiva dei lavori:
- “definire il lavoro da svolgere e individuare le aree di intervento;
- definire il numero di addetti strettamente necessari all’esecuzione del lavoro in quota;
- definire l’elenco dei materiali e attrezzature necessari per attuare l’intervento;
- definire il livello di mobilità necessaria all’operatore: lavoro in posizione fissa; necessità di movimento in un’area di raggio … ; necessità di movimento ampia, su tutta la copertura”.
 
Fase di progettazione esecutiva dei lavori:
- “individuare uno o più sistemi di ancoraggio, esistenti o da realizzare, che risultino accessibili in condizioni sicure per agganciare il sistema di trattenuta e l’imbracatura;
- scegliere il dispositivo di collegamento tra punto di ancoraggio e imbracatura dell’operatore;
- definire le modalità di accesso in quota e di aggancio dell’imbracatura al punto di ancoraggio evitando situazioni in cui l’operatore non risulti agganciato;
- prevedere eventuali camminamenti e le modalità di sollevamento – posizionamento in quota dei materiali e attrezzature necessari”. 
 
Fase di valutazione dei rischi residui
In questa fase è bene “valutare le conseguenze che si potrebbero verificare in seguito a caduta per:
- cedimento strutturale della copertura (in ogni punto dell’area di lavoro predefinita);
- caduta dell’operatore verso l’esterno della copertura (lungo il perimetro);
- caduta dell’operatore dentro aperture sulla copertura (lucernari)”.
E una valutazione di questi tipo “deve almeno considerare:
- se lo spazio sottostante la copertura, necessario per l’arresto dell’operatore in caso di caduta, sia effettivamente disponibile, cioè libero da strutture, impianti, ecc. che possono costituire un pericolo (tirante d’aria);
- se i dispositivi utilizzati garantiscono uno spazio di caduta ‘sicuro’;
- se l’insieme delle misure previste consente di evitare, in caso di caduta, ‘l’effetto pendolo’ con possibile urto contro altre strutture”.
Se emergono incongruenze e quindi rischi, “devono essere attuate misure integrative e correttive rispetto a quelle previste”.
 
Fase di valutazione della gestione delle emergenze 
In relazione alla valutazione dei rischi, deve essere predisposta anche “una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto del lavoratore rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza da parte di altri lavoratori. E’ necessario quindi che nella squadra di lavoro vi sia la presenza di personale che possegga la capacità operativa di garantire l’intervento di emergenza”.
Se, come risultato della valutazione dei rischi, si ritiene che sia impossibile intervenire con risorse interne, “deve essere prevista un’apposita procedura per l’attivazione del soccorso pubblico”.
 
Rimandando ad un successivo articolo l’approfondimento sui criteri di scelta del sistema di trattenuta, ricordiamo che i DPI devono essere oggetto di adeguata “ manutenzione, riparazione e sostituzione ove necessario, secondo le modalità e periodicità fornite dal fabbricante. In ogni caso prima di ogni utilizzo tutti i dispositivi facenti parte del sistema anticaduta devono essere ispezionati attentamente al fine di verificarne l’efficienza”.
Particolare attenzione – continua il manuale – “deve essere posta nel caso in cui il sistema sia stato oggetto di sollecitazioni a seguito di una caduta, in questo caso dovrà essere valutata la necessità o meno di sostituzione”.
 
Concludiamo segnalando che il documento dell’Ulss 15, che vi invitiamo a visionare interamente, è ricco di immagini esplicative e riporta precise indicazioni sulle norme tecniche di riferimento.
 
 
 
Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana”, “ Io non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in altezza”, terza edizione a cura di Manuela Barizza e Francesco Zecchin SPISAL Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana”

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