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"Lavoro, stop alle libere dimissioni"

fonte www.italiaoggi.it / Normativa

20/07/2012 - Diventa un'impresa dimettersi dal lavoro. Dal 19 luglio, infatti, il lavoratore che intenda abbandonare il posto di lavoro è tenuto a seguire la nuova procedura che lo obbliga o a farsi convalidare questa sua volontà dalla direzione territoriale del lavoro oppure a sottoscrivere la ricevuta della denuncia di cessazione dovuta dal datore di lavoro al centro per l'impiego (la Co). Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 18/2012, con cui fornisce le primissime indicazioni alla riforma Fornero del lavoro ( legge n. 92/2012). La circolare, inoltre, spiega che il contratto a termine acausale è possibile solo con lavoratori mai «sperimentati»; che lo stop alla chiamata al lavoro dei lavoratori intermittenti per periodi predeterminati, come ad esempio per le ferie estive, si applica anche ai contratti vigenti (con più di un dubbio sulla fondatezza della precisazione); che per il nuovo campo di applicazione dei voucher, il riferimento legislativo all'«imprenditore commerciale» non intende riferirsi al solo settore «commercio».

Le nuove dimissioni

Da ieri dunque è difficile non solo trovare un posto di lavoro, ma anche abbandonarlo. Per mandare al diavolo il proprio capo, infatti, bisognerà seguire una nuova procedura finalizzata «al contrasto di pratiche volte ad aggirare la disciplina di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo», come spiega la circolare. Due le ipotesi: dimissioni presentate durante la gravidanza (lavoratrici) e maternità (lavoratori/rici); altre dimissioni. Nella prima ipotesi il lavoratore, prima di consegnare le dimissioni, deve farle convalidare dalla dtl. Nel secondo caso, invece, oltre alla convalida della dtl, il lavoratore può sottoscrivere una dichiarazione di volontà in calce alla ricevuta di invio della Co che il datore di lavoro è tenuto a fare al centro per l'impiego. Finché non c'è una convalida (dtl o sottoscrizione di dichiarazione), le dimissioni restano sospese.

Secondo il ministero, la convalida presso la dtl non deve seguire particolari formalità istruttorie, e i funzionari che devono limitarsi «a raccogliere la genuina manifestazione di volontà del lavoratore a cessare il rapporto di lavoro». Se il lavoratore resta inerte è il datore di lavoro che deve attivarsi, se vuole evitare che il rapporto resti sospeso. E deve farlo invitando formalmente il dipendente a convalidare le dimissioni. Così facendo fa scattare il termine di sette giorni (da intendersi sette giorni di calendario, precisa la circolare) entro cui il lavoratore può revocare le dimissioni che altrimenti si intenderanno definitivamente perfezionate. Su questo passaggio, il ministero intravede il rischio di «possibili contenziosi»; al fine di evitarlo, spiega che «tale revoca, seppure non imposta in forma scritta, è necessario che venga comunque formalizzata» al fine di evitare dubbi sulla effettiva volontà e, quindi, possibili contese. Vale la pena ricordare che, per il datore di lavoro che faccia uso di pratiche scorrette per risolvere il rapporto di lavoro è prevista la nuova sanzione da 5 mila a 30 mila euro.

Contratto a termine

Tra le novità introdotte al contratto a termine, la riforma concede la possibilità di stipulare il primo rapporto a termine in assenza di giustificazione (cosiddetto contratto acausale). La circolare precisa che la deroga trova applicazione «una e una sola volta tra due medesimi soggetti». In altre parole, la causa è quindi necessaria nel caso in cui il lavoratore venga assunto a termine presso un datore di lavoro con cui ha intrattenuto già un primo rapporto di lavoro di natura subordinata.

Contratto a chiamata

La riforma modifica il campo di applicazione del contratto a chiamata, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Sotto il primo aspetto, spiega il ministero, dal 18 luglio non è più possibile il ricorso al lavoro a chiamata per soggetti con meno di 25 anni di età o con più di 45 anni, anche se pensionati; mentre è possibile per soggetti con più di 55 ani di età o con meno di 24 anni. Da un punto di vista oggettivo, non è più possibile ricorrere al lavoro a chiamata per prestazioni da rendersi in periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie o pasquali, altri periodi previsti dai ccnl).

Secondo il ministero del lavoro, dunque, dal 18 luglio non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina; il che vuol dire che non è più possibile reclutare soggetti con meno di 25 anni (devono avere meno di 24 anni) o con più di 45 anni (devono avere più di 55 anni). Inoltre, sempre dal 18 luglio non è più possibile imputare la chiamata del lavoratore ai periodi predeterminati, in quanto abrogati. L'interpretazione ministeriale, tuttavia, da spazio a dubbi perché la riforma riconosce la validità dei contratti già vigenti, almeno per un periodo di 12 mesi (fino al 18 luglio 2013). Vietare il ricorso alla chiamata per periodi predeterminati equivarrebbe a svuotare di efficacia operativa i contratti vigenti, con un risultato opposto a quello stabilito dalla riforma.

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