"Verifiche periodiche attrezzature, circolare ministeriale n.23"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa
Sono dieci le questioni sulle quali interviene dando indicazioni su obblighi, procedure burocratiche e modalità di raccordo alla disciplina vigente.
Per quanto riguarda la procedura burocratica al primo punto la Direzione esplicita la possibilità per uno stesso datore di lavoro di fare unica richiesta cumulativa di verifica periodica di attrezzature con date di scadenza di verifica diverse. Importante in questo caso è indicare per ogni attrezzatura la reale data di scadenza.
Al secondo punto la direzione interviene per chiarire che “Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo”. Non è quindi necessario per il datore di lavoro dover produrre un DVR per valutare i rischi correlati all’attività di verifica attrezzature.
Sempre in materia di procedura burocratica al punto tre si chiarisce che , in caso di attrezzature noleggiate o concesse in uso, la richiesta di verifica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.
Le circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica.
Le disposizioni del D.M. 11.04.2011, non si applicano alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, per esempio quelle condominiali e ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico.
Le cosiddette “americane”, sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e non rientrano nelle tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.
I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1.
I carrelli commissionatori, che sono quelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configurano, come ponti mobili sviluppabili.
La circolare chiarisce infine gli obblighi di lavoro nel caso di attrezzature soggette a periodi di inattività e in merito allo spostamento delle attrezzature di lavoro, chiarendo che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività e che quindi le attrezzature, anche se ferme, se scaduti i termini, devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica prima del loro riutilizzo.
Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata richiesta verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al “soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”.
In merito in ultimo al raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro la circolare prevede due diverse casistiche e definisce le relative procedure di applicazione. La procedura si differenzia nel caso in cui le attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., siano state fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, o che siano state fabbricate “in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.”
Per approfondire: Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23.
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