News
"L’ABC degli incendi: la valutazione del rischio d’incendio"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
30/08/2012 - La valutazione del rischio d’incendio - come previsto dal Decreto
del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 , costituisce parte integrante
del “
documento” di valutazione dei
rischi di cui all’art.17 e 28 del Decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo
che ad oggi - malgrado una tardiva ma rilevante attività di elaborazione di
regolamenti e decreti di attuazione del Testo Unico - in assenza dei decreti
previsti all’articolo 46 (Prevenzione incendi) del D.Lgs. 81/2008, il Decreto
del 10 marzo 1998 è tuttora vigente.
E
il DM 10 marzo 1998 fornisce sia i
criteri
per la valutazione
del rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, sia le
misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un
incendio o, nel caso in cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le
conseguenze.
Il
tema della
valutazione del rischio
d’incendio è affrontato nella nuova edizione della pubblicazione Inail “
Formazione antincendio”,
pubblicazione che sottolinea alcune
definizioni
contenute al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998:
-
“
pericolo d’incendio: la proprietà o
qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure metodologie
e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il
potenziale di causare un incendio;
-
rischio d’incendio: probabilità che
sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si
verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
-
valutazione dei rischi d’incendio:
procedimento di valutazione dei rischi d’incendio in un luogo di lavoro
derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.
In
particolare nella valutazione dei rischi d’incendio “il datore di lavoro, anche
tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, provvede ad effettuare l’
analisi dei luoghi di lavoro, tenendo
nel dovuto conto:
-
del tipo di attività;
-
delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
-
delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di
lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
-
del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti
contemporaneamente nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di: determinare i
fattori di pericolo d’incendio; identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
valutare l’entità dei rischi accertati; individuare le misure di prevenzione e
protezione; programmare le misure antincendio, ritenute più opportune”.
In
questa fase di analisi è necessaria la
determinazione
dei fattori di pericolo d’incendio, ad esempio con riferimento a materiali,
sostanze, macchine, organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc.,
che possono causare un pericolo.
Questi
fattori possono essere suddivisi secondo “
tre
tipologie:
-
materiali e sostanze combustibili o
infiammabili come: grandi quantitativi di materiali cartacei; materie
plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli; liquidi e vapori
infiammabili; gas infiammabili; polveri infiammabili; sostanze esplodenti;
prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono
essere presenti ecc.;
-
sorgenti d’innesco come: fiamme
libere; scintille; archi elettrici; superfici a temperatura elevata; cariche
elettrostatiche; campi elettromagnetici; macchine, impianti ed attrezzature
obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica ecc.;
-
fattori trasversali come: territorio ad
alta sismicità; vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio;
metodologie di lavoro non corrette; carenze di manutenzione di macchine ed
impianti ecc.”.
Inoltre
è importante l’
identificazione delle
persone esposte al rischio d’incendio, tenendo conto “dell’affollamento
massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se
all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di: pubblico
occasionale; persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere
e con le vie e le uscite
di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle
imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc; persone con mobilità, vista o
udito menomato o limitato; persone incapaci di reagire prontamente in caso di
emergenza; lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico
d’incendio; lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o
aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.
È
necessario
valutare e stimare l’entità
di ciascun rischio d’incendio accertato:
-
“utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone
come: disposizioni, regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o
internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.;
-
tenendo nel dovuto conto che le probabilità che si verifichino le condizioni
d’innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di:
scadente organizzazione del lavoro, sfavorevoli condizioni dei luoghi di
lavoro, degli impianti e delle macchine, carente stato psico-fisico dei lavoratori
ecc.;
-
stabilendo quali saranno le priorità d’intervento sui rischi rilevati, al fine
di eliminarli ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle
conseguenze, sulla probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di
persone che possono essere coinvolte dagli effetti del sinistro”.
Dopo
aver effettuato la valutazione dei rischi è possibile
classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato
luogo di lavoro (o di parte di esso), in una delle “seguenti categorie:
-
luoghi di lavoro a rischio d’incendio
basso: si intendono a rischio basso “i luoghi di lavoro, o parte di essi,
in cui sono presenti sostanze a basso tasso d’infiammabilità e le condizioni
locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio
d’incendio ed in cui, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello
stesso è da ritenersi limitata”. O comunque luoghi non classificabili a rischio
medio o elevato, “dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in
quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di
esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di
un’eventuale propagazione”;
-
luoghi di lavoro a rischio d’incendio
medio: si intendono a rischio medio “i luoghi di lavoro, o parte di essi,
in cui sono presenti sostanze infiammabili
e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso d’incendio, la probabilità di propagazione dello
stesso è da ritenersi limitata”. Ad esempio si considerano luoghi di lavoro a
“rischio d’incendio medio: le attività comprese nell’allegato I al DPR 1 agosto
2011 con l’esclusione delle attività classificate a rischio d’incendio elevato;
i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze
infiammabili ovvero ove si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente
all’aperto”.
-
luoghi di lavoro a rischio d’incendio
elevato: si intendono a rischio elevato “i luoghi di lavoro, o parte di
essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni
locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi
e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio
d’incendio basso o medio”. Riguardo a questi luoghi si rimanda alla definizione
più esaustiva del documento Inail e all’allegato IX, punto 9.2, del DM 10 marzo
1998.
Riguardo
alla classificazione viene poi sottolineato che, secondo la normativa vigente,
“un luogo di lavoro può essere definito ‘ad alto rischio d'incendio’
anche per la sola presenza di un
contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo non sia
correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure
precauzionali finalizzate alla riduzione del rischio incendio”!
La
quarta fase della valutazione presuppone l’
individuazione
delle misure di prevenzione e protezione, ad esempio:
-
“eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
-
organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza in attuazione a
quando indicato nell’allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.11 e nell’allegato
III del DM 10 marzo 1998;
-
allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a
tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
-
installare: dispositivi di
estinzione incendi (estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero
e capacità appropriata; efficienti impianti di spegnimento automatico e/o
manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio
(come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti
sensibili quantitativi di materiali combustibili;
-
assicurare che: tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli
incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento; tutte le
vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere
costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; tutti i
dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante
controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo
adeguata efficienza;
-
garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione: sul rischio
d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte; sulle
misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; sull’ubicazione delle vie
d’uscita; sulle procedure da adottare in caso d’incendio; sulle modalità di chiamata
degli Enti preposti alla gestione delle emergenze; sulle esercitazioni
periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc.”.
Concludiamo
ricordando che in quest’ultima fase si deve stabilire il
programma delle misure antincendio:
-
“delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi,
con i relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere - nel tempo - il
miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
-
di attuazione delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai
tempi di esecuzione;
-
di verifica dell’efficienza delle misure adottate;
-
del riesame periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto
dei risultati della verifica delle misure poste in essere;
-
del riesame della valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche
‘sensibili’ dei luoghi di lavoro”.
Inail,
Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione
antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP
– Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida
(Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al
febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1278 volte.
Pubblicità