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"I poteri degli Ispettori Asl e del Lavoro durante i controlli"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/10/2012 -
1. Potere di assumere informazioni
Il potere di assumere informazioni da parte degli ispettori Asl e del
Lavoro
(che rivestano la funzione di ufficiali di polizia giudiziaria) consiste
nell'acquisizione di notizie da testimoni o da altre persone che possono essere
a conoscenza dei fatti o delle circostanze oggetto dell'accertamento (datori di
lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).
L'ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) in materia di
sicurezza e igiene del lavoro "
ha il compito ... di raccogliere tutte
le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento ... delle
singole attività produttive" (art. 7 c. 1 lett. f del D.P.R. 19 marzo
1955 n. 520). Chi, legalmente richiesto, non fornisce le notizie dovute o le
fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale (Legge
22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dell
'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
Inoltre, l'U.P.G. "
può chiedere o rilevare ogni
notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che
svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori"
(Legge 22 luglio 1961 n. 628 art. 4 c. 5).
Va ricordato
l'essenziale articolo del D.P.R. n. 303/56, che regola anche l'attività
degli ufficiali di polizia giudiziaria delle Asl e che non è stato abrogato
dall'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto fatto salvo dall'art. 13
comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 medesimo:
64.
Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà
di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le
relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di
prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di
chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in
esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà
di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia,
della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause
lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono
mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e
documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio. |
Va detto che in caso
di
accertamento amministrativo (ovvero se non è accaduto un infortunio o
non si è verificata una malattia professionale o un incendio, o non c'è stata
una segnalazione di probabile reato, nel qual caso si tratta di indagine
preliminare nell'ambito del procedimento penale, e dunque un accertamento
giudiziario) non si applicano le norme garantiste dettate dal codice di
procedura penale in merito alla presenza del difensore (art. 350 c.p.p.).
Le dichiarazioni
rilasciate dal datore di
lavoro sono infatti finalizzate all'accertamento amministrativo, che può
sfociare nell'acquisizione di notizie di reato senza necessariamente comportare
la trasformazione degli atti amministrativi in indagini di polizia giudiziaria.
In ogni caso è
altamente consigliabile la presenza di un consulente qualora il responsabile
del servizio prevenzione e protezione (RSPP) non possegga tutte le necessarie
competenze sulla materia oggetto dell'accertamento.
Si può aggiungere che:
- l'assunzione di
informazioni non è un atto soggetto di per sé a particolari formalità anche se
viene svolta nei confronti del trasgressore;
- qualora dalla
dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie di reato a carico
del dichiarante stesso, l'atto conserva la sua validità in sede amministrativa;
- il datore di lavoro
può farsi assistere nel corso dell'ispezione da un consulente o persona
esperta, comunque gli ispettori non sono obbligati a garantire la presenza
delle suddette persone;
- il datore di lavoro
o il suo consulente non hanno diritto di assistere all'assunzione di
informazioni dai dipendenti dell'azienda, in quanto possono emergere posizioni
conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera
esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.
Nel caso in cui,
invece, l'ispettore agisca nella sua
veste
di ufficiale di polizia giudiziaria, come si preciserà più oltre, deve
procedere a veri e propri interrogatori formali per l'assunzione di sommarie
informazioni testimoniali, avvertendo la persona interrogata della sua
posizione di indagato e della facoltà della nomina del difensore di fiducia che
deve assistere all'interrogatorio.
2.
Accesso
ai documenti
(art. 64
DPR 303/56; art. 3 DL 463/83 convertito in
L. 638/83)
La facoltà di accesso
ai documenti con riferimento agli
ispettori ASL, agli
ispettori del lavoro ed ai
funzionari degli Istituti previdenziali riveste estrema importanza nell'ambito
degli accertamenti amministrativi.
La documentazione che
il datore di lavoro deve mettere a disposizione è tutta quella riguardante il
rapporto
di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola, ora libro unico del lavoro, documenti
comprovanti l'assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.), la
documentazione
tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni,
omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e
alla salute dei lavoratori, nonché quella
contabile che abbia diretta o
indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l'erogazione delle
prestazioni (fatture di acquisto di macchine, DPI e consulenze).
È obbligatorio mettere
a disposizione degli ispettori delle ASL i registri di esposizione ai rischi di
malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a
sorveglianza sanitaria, il registro degli infortuni e le copie dei verbali
precedentemente rilasciati all'azienda in materia di prevenzione infortuni e
igiene del lavoro.
Tutta la
documentazione in esame deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a
richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti. Il
documento di valutazione
dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si
riferisce (art. 29 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008).
Chi, legalmente richiesto, non fornisce le notizie dovute o
le fornisce scientemente errate o incomplete, incorre nella sanzione penale
(Legge 22 luglio 1961 n. 628, art. 4 ultimo comma) dell
'arresto fino a
due mesi o con l'ammenda fino ad 516 euro [modificato dal D. Lgs. n. 758/94].
La privacy non può mai essere opposta a tale obbligo
sanzionato penalmente, come afferma lo stesso codice sulla privacy D.Lgs,. n.
196/2003:
“
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1.
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonchè dalla legge
e dai regolamenti...
[…]
4.
I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante: … d) quando è
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e
di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 111”.
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