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"Sui contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri edili"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

08/10/2012 -
E’ stata individuata in questa sentenza dalla Corte di Cassazione la responsabilità del titolare di una impresa per non aver predisposto un piano operativo di sicurezza con contenuti conformi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. Il piano operativo di sicurezza, afferma la suprema Corte, costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e  deve contenere pertanto disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel cantiere temporaneo o mobile, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e di coordinamento, e non deve costituire una mera riproduzione di quest'ultimo. Nella circostanza, in particolare, il giudice di merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a fornire solo indicazioni generiche, costituenti mere ripetizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate.

Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile di una impresa edile alla pena di euro 5000 di ammenda e lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli articoli 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a) del  D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 perché, nella sua qualità di titolare dell'impresa, aveva predisposto un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto dall'articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dall'allegato 15 dello stesso Testo Unico, non avendo quello elaborato le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.
 
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso in appello chiedendo di essere assolto in quanto nel piano operativo di sicurezza erano stati inseriti tutti gli elementi previsti dalla legge. Secondo lo stesso del resto anche un testimone ascoltato aveva riferito che nel piano erano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa per cui non si comprendeva come la documentazione potesse essere stata considerata non esaustiva.
 
La Corte di Appello ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha pertanto rigettato. Con riferimento in particolare alla elaborazione del piano operativo di sicurezza la suprema Corte ha precisato che “ il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest'ultimo”.
 
La Sez. III ha posto altresì in evidenza che il giudice di merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a fornire indicazioni generiche, integranti mere ripetizioni del piano di sicurezza e coordinamento, senza avere neanche  precisato neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate, ragione per cui aveva individuata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.
 
 
 

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