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"Sui contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri edili"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
08/10/2012 -
E’
stata individuata in questa sentenza dalla Corte di Cassazione la
responsabilità del titolare di una impresa per non aver predisposto un piano
operativo di sicurezza con contenuti conformi a quanto disposto dal D. Lgs.
n. 81/2008. Il piano operativo di sicurezza, afferma la suprema Corte,
costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento
dell'attività e deve contenere pertanto
disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte
nel cantiere temporaneo o mobile, tali da rendere attuabili gli obiettivi del
piano di sicurezza e di coordinamento, e non deve costituire una mera
riproduzione di quest'ultimo. Nella circostanza, in particolare, il giudice di
merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a
fornire solo indicazioni generiche, costituenti mere ripetizioni del piano di
sicurezza e di coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori
presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle
attrezzature usate.
Il fatto e
l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile di una impresa
edile alla pena di euro 5000 di ammenda e lo ha dichiarato responsabile del
reato di cui agli articoli 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e
articolo 55, comma 1, lettera a) del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 perché, nella sua qualità di titolare dell'impresa, aveva predisposto
un piano
operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto
dall'articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dall'allegato 15 dello
stesso Testo Unico, non avendo quello elaborato le caratteristiche di piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto
riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a
dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il
proprio difensore, ricorso in appello chiedendo di essere assolto in quanto nel
piano operativo di sicurezza erano stati inseriti tutti gli elementi previsti
dalla legge. Secondo lo stesso del resto anche un testimone ascoltato aveva
riferito che nel piano erano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla normativa per cui non si comprendeva come la documentazione potesse
essere stata considerata non esaustiva.
La Corte di Appello ha convertito l'impugnazione in
ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
Le decisioni
della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo
ha pertanto rigettato. Con riferimento in particolare alla elaborazione del piano operativo
di sicurezza la suprema Corte ha precisato che “
il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di
prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto,
deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che
vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del
piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione
di quest'ultimo”.
La Sez. III ha posto altresì in evidenza che il giudice di
merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a
fornire indicazioni generiche, integranti mere ripetizioni del piano di
sicurezza e coordinamento, senza avere neanche
precisato neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza
alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate, ragione per
cui aveva individuata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato
contestato.
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