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"Discarica abusiva, la Cassazione individua i presupposti di reato"
fonte www.insic.it / Ambiente
12/10/2012 - Nella sentenza n. 36021, del 20 settembre 2012 la Cassazione ha chiaramente distinto
il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva dallo
smaltimento abusivo di rifiuti.
Nel caso analizzato si dibatteva la configurabilità del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva per il legale rappresentante di una società, che smaltiva abusivamente rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali di demolizione e pneumatici.
La Corte ha quindi avuto modo di elencare gli elementi che contraddistinguono il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva ovvero: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l'eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi.
Poiché nella controversia, tali elementi non sono stati riscontrati, in quanto l'abbandono di rifiuti ha avuto un carattere puramente occasionale di materiali in gran parte omogenei che non hanno cagionato un degrado dell'area, la Cassazione concorda con la conclusione fornita dal Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il reato di smaltimento abusivo di rifiuti e non la realizzazione e gestione di discarica abusiva, mancando i presupposti sopra elencati.
Nel caso analizzato si dibatteva la configurabilità del reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva per il legale rappresentante di una società, che smaltiva abusivamente rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali di demolizione e pneumatici.
La Corte ha quindi avuto modo di elencare gli elementi che contraddistinguono il reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva ovvero: l'accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti in area determinata; l'eterogeneità della massa di materiali; la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale dello stato dei luoghi.
Poiché nella controversia, tali elementi non sono stati riscontrati, in quanto l'abbandono di rifiuti ha avuto un carattere puramente occasionale di materiali in gran parte omogenei che non hanno cagionato un degrado dell'area, la Cassazione concorda con la conclusione fornita dal Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il reato di smaltimento abusivo di rifiuti e non la realizzazione e gestione di discarica abusiva, mancando i presupposti sopra elencati.
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